Sentenza n. 497/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale n. 1053 emesso in data 15 ottobre 2021 avente ad oggetto “Approvazione a) del progetto P.3121 - Interventi urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e le relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova e b) degli interventi complementari e accessori alla realizzazione delle opere A) e D) – Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 e ss. della L.241/1990 e ss.mm.ii. e dell'art. 13 del DL 76/2020 (convertito con L.120/2020)” e della nota di comunicazione del medesimo, trasmesso per conoscenza all'esponente in pari data; di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso a quelli sopraindicati, tra cui, in particolare e in quanto occorra: - il Decreto del Commissario Straordinario n. 5 del 15/07/2021 avente ad oggetto: “Approvazione dell'aggiornamento del “Programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova nonché per la messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro” proposto dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e della nomina del relativo Responsabile per l'Attuazione”; - il Decreto del Commissario Straordinario n. 10 dell'11/11/2020 avente ad oggetto: “Integrazione delle previsioni di cui ai decreti n. 19/2019, n. 1/2020 e n. 6/2020, aventi ad oggetto rispettivamente “Conferma dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale quale soggetto attuatore, ai sensi dell'art. 9 bis della L. 139/2019, del Programma Straordinario di Investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del Porto di Genova e definizione delle relative procedure attuative”, “Approvazione dell'aggiornamento al ‘Programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova nonché per la messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro” e “Individuazione del Comune di Genova quale soggetto attuatore delle opere prioritarie ed urgenti di messa in sicurezza idraulica dei torrenti che interessano l'area urbana portuale di Genova - Sestri Ponente - Multedo, in attuazione di quanto previsto dall'art. 9 bis della L. n. 130/2018, così come modificato dal comma 72, art. 1 della L. n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), e dal ‘Programma Straordinario di interventi urgenti per la ripresa e lo sviluppo del Porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'Aeroporto Cristoforo Colombo con la Città di Genova nonché per la messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, così come aggiornato e integrato con Decreto Commissariale n. 1 del 28/10/2020”; - la nota del Commissario Straordinario Prot. 32699.E; - il Decreto del Commissario Straordinario n. 1 del 28/02/2020 avente ad oggetto: “Approvazione dell'aggiornamento al “Programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova”; - il Decreto del Commissario Straordinario n. 19 del 03/02/2019 avente ad oggetto: “Conferma dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale quale soggetto attuatore, ai sensi dell'art. 9 bis della L. 139/2019, del Programma Straordinario di Investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo economico del Porto di Genova e definizione delle relative procedure attuative”; - il Decreto del Commissario Straordinario n. 2 del 15/01/2019 avente ad oggetto “Approvazione del programma straordinario di investimenti urgenti proposto dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale”; - la Nota del Commissario Straordinario Prot. n. CC/2021/379 del 25.02.2021; - la Nota del Commissario Straordinario Prot. n. CC/2021/375 del 25.02.2021; - il verbale della seduta di Conferenza dei Servizi di data 18.02.2021 trasmesso per conoscenza con Nota AdSP Prot. 24/02/2021.0005843.U e di tutti gli atti pareri e nulla osta, comunque, denominati ad essa presupposti e/o connessi; - il Provvedimento AdSP Prot. n. 11/12/2020.0033082.U; - la Nota del Commissario Straordinario Prot. n. CC/2020/3179 del 29.09.2020; - la Nota AdSP Prot. 24/09/2020.0024781.U; - la Nota del Commissario Straordinario Prot. n. CC/2020/2794 del 30.07.2020; - la Nota del Commissario Straordinario Prot. n. CC/2020/2543 del 10.07.2020; - la comunicazione AdSP trasmessa via email in data 19.03.2020; - la Nota AdSP Prot. 14/02/2020.0004358.U; - la Nota del Commissario Straordinario Prot. n. CC/2020/2543 del 10.07.2020; - tutti gli atti, pareri, autorizzazioni, nulla osta e/o note presupporti, conseguenti o, comunque connessi ai predetti atti. Nonché per la condanna della resistente all'adozione degli atti conseguenti all'invocato annullamento, ed in ogni caso al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente in forma specifica o, in subordine, per equivalente economico. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da “Thermocar” S.r.l. il 14/3/2022: del Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale n. 1053 emesso in data 15 ottobre 2021 avente ad oggetto “Approvazione a) del progetto P.3121 - Interventi urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e le relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova e b) degli interventi complementari e accessori alla realizzazione delle opere A) e D) – Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 e ss. della L.241/1990 e ss.mm.ii. e dell'art. 13 del DL 76/2020 (convertito con L.120/2020)” e della nota di comunicazione del medesimo, trasmesso per conoscenza all'esponente in pari data; di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso a quelli sopraindicati, tra cui, in particolare e in quanto occorra possa, degli atti e provvedimenti meglio indicati nel ricorso principale che qui si intendono integralmente trascritti; Nonché per la condanna della resistente all'adozione degli atti conseguenti all'invocato annullamento, ed in ogni caso al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente in forma specifica o, in subordine, per equivalente economico, e, altresì, Per l'annullamento - della sopravvenuta nota dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Prot. 16/12/2021.0039595.U rubricata “THERMOCAR S.R.L. (ARCH. 1868/1) - Avvio del procedimento amministrativo volto ad esaminare la richiesta di rinnovo quadriennale della concessione arch. 1868/1 afferente il compendio di complessivi 3.119,69 m² situato in viale Africa, sotto le arcate della sopraelevata portuale, ad uso sede operativa per operazioni portuali, di carico e/o scarico container” comunicata all'esponente in data 17 dicembre 2021, - nonché di tutti gli atti presupporti e conseguenti alla predetta nota o, comunque, connessi ad essa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale n. 1053 del 15 ottobre 2021, di approvazione del progetto P.3121 e degli interventi infrastrutturali connessi, nonché nota di avvio del procedimento di rinnovo della concessione portuale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo, il decreto di approvazione del progetto relativo agli interventi urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova, unitamente agli atti presupposti, preparatori, connessi e conseguenti, chiedendo anche l'adozione degli atti consequenziali e il risarcimento del danno, in forma specifica o per equivalente. Con motivi aggiunti ha nuovamente impugnato il medesimo decreto e ha inoltre contestato la nota dell'Autorità di Sistema Portuale del 16 dicembre 2021, recante comunicazione dell'avvio del procedimento per il rinnovo quadriennale della concessione portuale. Nel corso dell'udienza di discussione, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione nel merito del ricorso e dei motivi aggiunti, chiedendo una pronuncia di improcedibilità con compensazione delle spese. Le amministrazioni resistenti non si sono opposte e hanno concordato sulla compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare i motivi di legittimità dedotti né le domande risarcitorie. Il giudice ha affermato che nel processo amministrativo vige la piena disponibilità dell'interesse a ricorrere e dell'azione: fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, il ricorrente può dichiarare di non avere più interesse alla decisione. Tale dichiarazione impone al giudice di prenderne atto, non potendo egli procedere d'ufficio, sostituirsi alla parte o sindacare la valutazione relativa all'interesse processuale. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento quale disposizione processuale applicabile alla decisione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo il ricorrente dispone dell'interesse a ricorrere e dell'azione e può dichiarare, fino al momento della trattenuta della causa in decisione, di non avere più interesse alla definizione nel merito della controversia.
- La dichiarazione della parte circa la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, quando non sia contestata e intervenga prima della decisione, impone al giudice di dichiarare l'improcedibilità del ricorso, senza esaminare i motivi di illegittimità o le domande accessorie.
- Il giudice amministrativo non può procedere d'ufficio alla decisione nel merito quando il ricorrente abbia validamente rinunciato alla definizione della controversia per sopravvenuta carenza di interesse, né può sostituirsi alla parte o sindacarne la valutazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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