Sentenza n. 317/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 88/2025 resa dal Tribunale di Ferrara, pubblicata in data 20.04.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 88/2025 del Tribunale di Ferrara, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore esecutivo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ferrara, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Il Ministero non si è costituito e, secondo quanto accertato dal TAR, è rimasto inadempiente rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza del giudice ordinario. È stata inoltre richiesta una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, accertando la perdurante inadempienza del Ministero e ordinandogli di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Ferrara entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale ulteriore inadempimento e su istanza della parte ricorrente, un commissario ad acta nel Direttore Generale dell'Ufficio scolastico della Regione Emilia-Romagna, con facoltà di subdelega, da esercitare nei successivi novanta giorni. È stata respinta la domanda di penalità di mora, poiché la sentenza da eseguire aveva già riconosciuto interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, ritenuti equi anche ai fini dell'art. 114, comma 4, c.p.a. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800, oltre accessori, spese generali e restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La misura degli interessi o della rivalutazione già prevista dalla sentenza appare equa anche ai fini dell'articolo 114, comma quarto, del c.p.a.
La tutela dell'ottemperanza consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione della sentenza e di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento; la penalità di mora può essere negata quando il titolo esecutivo prevede già una misura compensativa ritenuta equa.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione
La sentenza del giudice ordinario aveva già previsto interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto fino all'effettiva attribuzione; tale previsione è stata considerata sufficiente a escludere un'ulteriore penalità di mora.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'accertata perdurante inadempienza dell'amministrazione rispetto a una sentenza passata in giudicato giustifica l'ordine giudiziale di eseguire integralmente le statuizioni del titolo entro un termine assegnato dal giudice, detratto quanto eventualmente già corrisposto.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte e dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione, per assicurare l'esecuzione sostitutiva del giudicato.
- La penalità di mora può essere negata quando il titolo giudiziale da eseguire prevede già interessi o rivalutazione per il periodo compreso tra la maturazione del diritto e l'effettiva attribuzione e tale misura è ritenuta equa ai fini dell'art. 114, comma 4, c.p.a.
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