Cassazione Civile, Sentenza n. 34264/2022 del 21/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti proposero revocazione sostenendo un errore di fatto nella precedente ordinanza della Corte: avrebbero affermato che la Corte aveva assunto che Gerardo Diana fosse 'coltivatore diretto' mentre in realtà, per tabulas e come ritenuto dalla C.T.R., egli aveva dimostrato la qualifica di 'imprenditore agricolo professionale' (IAP). Secondo i ricorrenti tale presupposto errato avrebbe condizionato l'interpretazione della nozione di 'conduzione' utile all'applicazione dell'art. 2 d.lgs. n. 504/1992, poiché la disciplina e i requisiti di prova per il coltivatore diretto e per l'imprenditore agricolo professionale sono diversi (per l'IAP la conduzione può non richiedere l'apporto diretto del lavoro personale, essendo possibile la gestione tramite azienda). In sintesi: dedotto errore di fatto decisivo sugli elementi soggettivi e sulla definizione di 'conduzione'.
La decisione
Il ricorso per revocazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che non vi fosse l'errore di fatto denunciato: l'ordinanza impugnata aveva infatti riconosciuto che Gerardo Diana aveva prodotto la prova della qualità di imprenditore agricolo professionale; la decisione era invece fondata su valutazioni giuridiche riguardo all'onere della prova e alla distinzione tra 'conduzione' e 'coltivazione', non riconducibili all'errore di fatto revocatorio. Condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio in favore del Comune di Salerno, liquidate in 4.100,00 € per competenze, 615,00 € per rimborso forfettario e 200,00 € per spese vive e accessori. La Corte ha inoltre dato atto dell'esistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento, da parte dei ricorrenti in solido, di un contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso. Le spese sono regolate secondo i parametri del D.M. n.55/2014.
Norme richiamate
d.lgs. n. 504/1992, art. 2
art. 2 del d.lgs. n. 504/1992
Norma centrale per l'agevolazione (non edificabilità) dei terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale; la Corte richiama che l'applicazione richiede la prova della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi.
d.lgs. n. 504/1992, art. 9
art. 9 del d.lgs. n. 504/1992
Richiamato congiuntamente all'art. 2 per i criteri di applicazione della disciplina tributaria sui terreni agricoli; ribadisce che la nozione di 'coltivatore diretto' implica attività diretta di coltivazione con il proprio lavoro.
d.lgs. n. 446/1997, art. 58
art. 58 del d.lgs. n. 446/1997
Richiamato per il concorso interpretativo con il d.lgs. 504/1992: individua soggetti rilevanti ai fini delle agevolazioni e conferma l'obbligo di prova autonoma della qualità richiesta.
codice di procedura civile, art. 391-bis
Norma che disciplina la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione; la Corte ha richiamato i limiti dell'istituto.
codice di procedura civile, art. 395, co.1, n.4
art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.
Indica l'errore di fatto evidente e obiettivo come causa di revocazione; la Corte ha valutato che l'errore denunciato non rientrava in tale fattispecie.
codice di procedura civile, art. 149
Norma citata in relazione alla notifica dell'atto di revocazione; indicazione formale sulla procedura di notifica.
codice di procedura civile, art. 378
Norma riferita alla memoria di parte depositata durante il procedimento; menzionata per completezza procedurale.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
Prevede il versamento di un contributo unificato aggiuntivo in determinate ipotesi processuali; la Corte ha attestato l'esistenza dei presupposti per il suo versamento da parte dei ricorrenti.
decreto ministeriale n. 55/2014
decreto ministeriale n. 55/2014
Fornisce i parametri per la liquidazione delle spese di giudizio; la liquidazione delle spese è stata disposta secondo tali parametri.
Corte costituzionale, n. 87/2005
Giurisprudenza richiamata sulla ratio delle norme agevolative: mira non solo a garantire la coltivazione della terra ma anche ad alleggerire il carico tributario per chi trae dalla terra la propria esclusiva fonte di reddito.
Giurisprudenza di legittimità (esempi)
Cass. 22171/2010; Cass. 14522/2022; Cass. SS.UU. 31032/2020
Principi sul contenuto ammissibile della revocazione per errore di fatto: deve trattarsi di errore evidente, oggettivo e direttamente desumibile dagli atti, non riconducibile a valutazioni giuridiche.
Massime di principio
- La qualificazione soggettiva (coltivatore diretto vs imprenditore agricolo professionale) va provata separatamente per ciascun proprietario: l'iscrizione in elenchi non è di per sé sufficiente, serve prova autonoma
- Per il coltivatore diretto è richiesta la 'coltivazione diretta' con apporto di lavoro personale; per l'IAP la 'conduzione' può realizzarsi tramite l'organizzazione aziendale senza l'apporto diretto e personale del proprietario
- Le norme agevolative (es. non edificabilità) sono interpretate restrittivamente: onere della prova grava sul contribuente che invoca l'agevolazione
- L'errore di fatto rilevante per la revocazione in Cassazione deve essere evidente, oggettivo e desumibile dagli atti senza bisogno di indagini: valutazioni giuridiche o differenze interpretative non sono causa di revocazione
- In comproprietà, la sussistenza dei requisiti per l'agevolazione va accertata per ciascun comproprietario; il fatto che uno solo dimostri il requisito non estende automaticamente il beneficio agli altri
- Le spese e gli eventuali contributi unificati possono essere posti a carico dei soccombenti in solido; la liquidazione segue i parametri ministeriali (D.M. n.55/2014)
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 21 nov 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 34153/2022 del 21/11/2022
- Sentenza civile · 21 nov 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 34154/2022 del 21/11/2022
- Sentenza civile · 21 nov 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 34159/2022 del 21/11/2022
- Sentenza civile · 21 nov 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 34174/2022 del 21/11/2022
- Sentenza civile · 21 nov 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 34204/2022 del 21/11/2022
- Sentenza civile · 21 nov 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 34205/2022 del 21/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →