Ordinanza n. 80/2026 - Catania, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza contingibile e urgente emessa dal Sindaco di Messina per la messa in sicurezza di edificio sito in -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza contingibile e urgente del Sindaco di Messina per la messa in sicurezza di un edificio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Più privati hanno impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, l'ordinanza contingibile e urgente adottata dal Sindaco di Messina per la messa in sicurezza di un edificio. Il testo non specifica i singoli motivi di illegittimità dedotti. Il Comune si è costituito; un’ulteriore parte indicata in epigrafe non si è costituita.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito le questioni dedotte, ritenendo necessario il loro approfondimento nella sede di merito. Ha effettuato il bilanciamento degli interessi e ha ritenuto adeguatamente soddisfatte le esigenze cautelari mediante la fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza sospendere l’efficacia dell’ordinanza impugnata. L’ordinanza resta quindi efficace nelle more; il Comune conserva la possibilità di procedere tempestivamente all’esecuzione in danno, con le relative responsabilità. L’udienza pubblica di merito è stata fissata al 24 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Quando le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, il giudice può disporre tale fissazione invece di adottare una misura cautelare sospensiva.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base normativa richiamata per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando le questioni dedotte richiedono un approfondimento incompatibile con la decisione sommaria e le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte dalla sollecita fissazione dell’udienza di merito, il giudice può applicare l’art. 55, comma 10, c.p.a. senza sospendere l’efficacia dell’atto impugnato.
- La fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. non preclude, nelle more, l’esecuzione dell’atto amministrativo impugnato, salva la permanenza delle responsabilità connesse all’esecuzione.
- Il bilanciamento cautelare può condurre alla compensazione delle spese della fase, quando il giudice non adotta una misura sospensiva ma definisce le esigenze cautelari mediante la fissazione ravvicinata dell’udienza di merito.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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