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Sentenza

Sentenza del 13/05/2016 n. 9838 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva impugnato una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 per IVA, IRPEG e IRAP relative al 2003, oltre a sanzioni e interessi, sostenendo che l'adesione al condono tombale previsto dalla L. n. 289/2002 avesse eliminato anche le sanzioni derivanti dalla liquidazione automatizzata di imposte dichiarate ma non versate. Le Commissioni tributarie avevano accolto tale tesi, ma l'Agenzia ha dedotto la violazione dell'art. 9, commi 9 e 10, della L. n. 289/2002.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia, ritenendo assorbito il secondo. Ha stabilito che il condono non impedisce gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale effettuati ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972. La liquidazione automatizzata riguarda imposte già dichiarate e non versate e non costituisce un nuovo accertamento, salvo la correzione di errori materiali o di calcolo. Inoltre, per l'IVA, il condono non può comportare una rinuncia generale e indiscriminata dello Stato alla riscossione dell'imposta, in contrasto con il diritto dell'Unione europea. La sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha rigettato l'impugnazione originaria della contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; la contribuente è stata condannata a pagare all'Agenzia 2.250 euro, oltre alle spese prenotate a debito, per il giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis

    La liquidazione automatizzata può riguardare imposte indicate in dichiarazione ma non versate e, normalmente, si limita alla verifica e correzione di errori materiali o di calcolo, senza costituire un nuovo accertamento sostanziale.

  • D.P.R. n. 600/1973, artt. 36-ter

    Sono fatti salvi gli effetti del controllo formale delle dichiarazioni anche in presenza della definizione agevolata prevista dal condono.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 54-bis

    Per l'IVA sono fatti salvi gli effetti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni; il condono non elimina l'IVA dichiarata e non versata.

  • L. n. 289/2002, art. 9, comma 9

    Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 36-bis e 36-ter e successive modificazioni, nonché gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis e successive modificazioni.

    La definizione automatica degli anni pregressi non preclude la liquidazione automatizzata, il controllo formale e la riscossione delle imposte dichiarate ma non pagate.

  • L. n. 289/2002, art. 9, comma 10

    La disposizione non può essere interpretata nel senso di estendere il condono alle sanzioni collegate a imposte dichiarate e non versate individuate tramite liquidazione automatizzata.

  • Sesta direttiva IVA 77/388/CEE, artt. 2 e 22

    Il diritto dell'Unione impedisce agli Stati membri di rinunciare in modo generale e indiscriminato all'accertamento e alla riscossione dell'IVA dovuta.

Massime di principio

  • L'adesione a un condono fiscale non elimina automaticamente le imposte risultanti dalla dichiarazione e rimaste insolute, soprattutto quando sono recuperate tramite controllo automatizzato.
  • Occorre distinguere tra un accertamento sostanziale, che introduce elementi nuovi, e una liquidazione ex art. 36-bis o art. 54-bis, che verifica dati già dichiarati e corregge errori materiali, di calcolo o omissioni di versamento.
  • Le disposizioni di condono devono essere interpretate restrittivamente: l'effetto estintivo sulle sanzioni non si estende necessariamente alle sanzioni relative a imposte dichiarate e non pagate quando la legge salva espressamente gli effetti dei controlli automatizzati.
  • In materia di IVA, una norma nazionale di condono non può essere applicata in modo da determinare una rinuncia generale o indiscriminata alla riscossione dell'imposta dovuta, poiché prevalgono i vincoli derivanti dal diritto dell'Unione europea.
  • Quando la cartella deriva da una liquidazione automatizzata fondata sui dati dichiarati dal contribuente, la contestazione basata esclusivamente sull'adesione al condono è normalmente insufficiente; occorre dimostrare errori di calcolo, vizi procedurali o l'inesistenza dell'omesso versamento.

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