Cassazione Penale, Ordinanza n. 39953/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto due distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che, in riforma della decisione di primo grado e ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., ha rideterminato la pena principale per il reato di ricettazione, ritenendo la continuazione con fatti già giudicati con precedente sentenza del Tribunale di Milano divenuta irrevocabile. I motivi dedotti riguardavano: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 c.p., quindi alla commisurazione della pena; 2) violazione di legge in relazione all'art. 129 c.p.p. e vizio di motivazione, con richiesta di pronuncia di proscioglimento. La Corte ha però rilevato che, nel giudizio di legittimità avverso sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., sono proponibili solo censure sulla formazione della volontà di aderire al concordato, sul consenso del pubblico ministero e sul contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo, mentre non sono deducibili doglianze su motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e su vizi della pena che non integrino illegalità della sanzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le doglianze formulate non rientrassero tra quelle ammissibili contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., poiché inerivano alla richiesta di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e alla determinazione della pena senza allegare una sanzione illegale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
La sentenza resa all'esito del concordato in appello è impugnabile in cassazione solo per censure relative alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della decisione rispetto all'accordo.
art. 133 c.p.
Le doglianze sulla determinazione della pena sono inammissibili in cassazione se non prospettano un vizio di illegalità della sanzione.
art. 129 c.p.p.
È inammissibile, nel caso di sentenza ex art. 599-bis c.p.p., censurare la mancata declaratoria di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. se il motivo è stato rinunciato o comunque non rientra nei limiti del controllo consentito.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. sono ammissibili solo le censure che attengono alla validità del consenso al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra accordo e decisione; restano invece precluse le doglianze relative ai motivi rinunciati.
- La mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è deducibile in sede di legittimità quando la sentenza impugnata sia stata emessa a seguito di concordato in appello e il motivo non investa profili consentiti di controllo.
- Le censure sulla determinazione della pena non sono ammissibili in cassazione se non denunciano un'illegalità della sanzione, ossia una pena eccedente i limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se la causa di inammissibilità è ascrivibile a colpa, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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