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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32959/2024 del 22/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione fondato su tre censure principali: 1) nullità dell'ordinanza del 31/01/2024 per il rigetto della proposta di concordato ex art.599-bis c.p.p., con dedotta violazione del principio devolutivo e del divieto di reformatio in peius perché la Corte di appello avrebbe disatteso l'aumento di pena per continuazione concordato (giorni 15) sostituendolo con un parametro più severo richiamando l'art.81, comma 4 c.p.; 2) violazione di legge (richiamo ad art.597 commi 1,3,4 c.p. e ad altre norme) e carenza/contraddittorietà della motivazione in relazione alla determinazione della continuazione e a possibili aumenti per aggravante speciale (art.625, comma 2, n.1 c.p.); 3) vizio di motivazione e violazione di legge nella valutazione sulle attenuanti generiche, lamentando che i giudici di merito non hanno adeguatamente valorizzato la confessione, la lettera di scuse e le manifestazioni di pentimento e non hanno spiegato il rapporto fra il fatto e i precedenti ai fini della recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto ammissibile il controllo sulla decisione di rigetto del concordato ma ha giudicato i motivi manifestamente infondati: l'appello aveva confermato la sentenza di primo grado (quindi non si è verificata reformatio in peius), la proposta di concordato prevedeva un aumento per continuazione (15 giorni) inferiore a quello già determinato dal Tribunale (4 mesi) e la Corte distrettuale era quindi legittimata a rifiutare il concordato. Quanto alle censure sul procedimento (art.602, comma 1-bis c.p.p.) la Corte ha osservato che dopo il rigetto il giudice d'appello ha invitato le parti a concludere e il difensore non ha chiesto la rimodulazione dell'accordo. Sulle attenuanti generiche la Corte ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito sufficiente: è legittimo basarsi sui precedenti e sulla recidiva qualificata come elemento decisivo per escludere le attenuanti; la confessione è stata valutata irrilevante alla luce della flagranza. Conseguentemente il rigetto è confermato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La disposizione sul concordato di pena è stata il cuore della richiesta; la Cassazione ha ammesso il controllo sulla decisione di rigetto ma ha ritenuto che il rigetto fosse legittimo nella fattispecie, soprattutto perché la proposta indicava un aumento per continuazione inferiore a quello già statuìto in primo grado

  • art. 81, comma 4 c.p.

    Richiamato in relazione al limite minimo dell'aumento per continuazione; la Corte ha rilevato che l'applicazione dell'art.81 c.p. non ha portato a una riforma in peius da parte dell'appello, ma è stata utilizzata per valutare la legittimità della misura proposta nel concordato

  • art. 602, comma 1-bis c.p.p.

    Invocato dal ricorrente per lamentare l'immediata pronuncia dopo il rigetto del concordato; la Corte ha constatato che il giudice d'appello aveva disposto di procedere e che il difensore non aveva chiesto la rimodulazione, perciò non sussiste nullità

  • art. 99, comma 4 c.p.

    Richiamato nella discussione sulla recidiva e sulla sua incidenza sul trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto che la recidiva qualificata e i numerosi precedenti giustificassero il diniego delle attenuanti

  • art. 625, comma 2, n.1 c.p.

    Citato dal ricorrente come possibile aggravante ad effetto speciale; la Corte ha osservato che non vi è stato, in concreto, un aumento per tale aggravante da parte dell'appello e quindi nessuna violazione correlata

  • art. 597 commi 1,3 e 4 c.p.

    Riferimento normativo posto dal ricorrente nelle censure di violazione di legge; la Cassazione ha ritenuto infondate le censure avanzate in relazione a tali norme, senza valorizzarle come causa di annullamento

  • art. 133 c.p.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ribadito che il giudice del merito può scegliere gli elementi ritenuti prevalenti ai fini del riconoscimento o meno delle attenuanti e la motivazione è insindacabile se non manifestamente illogica

  • art. 173 d.lgs. 28/07/1989 n.271

    Richiamato in relazione ai limiti di autosufficienza del ricorso per cassazione rispetto all'enunciazione dei motivi: il ricorso è stato redatto nei limiti richiesti dalla norma

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite (richiami: 'Filosofi' n.31699/2016 e 'Acquistapace' n.7578/2020)

    I precedenti di legittimità sono stati citati dalle parti: 'Filosofi' per il principio sul calcolo della continuazione/tenore sanzionatorio; 'Acquistapace' per il principio devolutivo. La Corte ha ritenuto che, alla luce dei fatti di causa, non si fosse violato il divieto di reformatio in peius né il principio devolutivo

Massime di principio

  • Il rigetto di una proposta di concordato ex art.599-bis c.p.p. è impugnabile in Cassazione insieme alla sentenza di merito; tuttavia l'ammissibilità non garantisce l'accoglimento: va valutata la legittimità del rifiuto alla luce del quadro processuale concreto
  • Il divieto di reformatio in peius e il principio devolutivo limitano l'attività del giudice d'appello, ma non impediscono al giudice di rifiutare un concordato che proponga condizioni peggiori o incongrue rispetto alla decisione di primo grado; rileva il contenuto concreto della proposta rispetto al giudicato
  • Dopo il rigetto del concordato il giudice d'appello deve consentire alle parti di concludere; tuttavia se il difensore non chiede espressamente la rimodulazione o la prosecuzione del procedimento, il successivo esame nel merito non è automaticamente nullo
  • Nella valutazione delle attenuanti generiche il giudice del merito ha ampia discrezionalità: è sufficiente che la motivazione indichi gli elementi ritenuti decisivi (anche un solo elemento, come i precedenti e la recidiva qualificata) per escludere le attenuanti
  • Se si contesta il trattamento sanzionatorio in appello, chi impugna deve specificare le componenti del trattamento che vengono investite; il giudice d'appello non può estendere la decisione oltre i punti devoluti, salvo che emergano profili di illegittimità tali da giustificare interventi incidenter tantum
  • In casi simili il difensore dovrebbe, se il concordato viene rigettato, chiedere esplicitamente la rimodulazione o la prosecuzione del dibattimento per evitare contestazioni basate su omissioni procedurali

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