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Ordinanza

Ordinanza n. 262/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600652

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: DASPO emesso dal Questore della Provincia di Cosenza, unitamente agli atti presupposti e alla comunicazione di avvio del procedimento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento DASPO adottato dal Questore della Provincia di Cosenza e gli atti connessi, inclusa la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Ai fini del periculum in mora, ha allegato un generico pregiudizio alla libertà di movimento e all’esercizio dell’attività lavorativa.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che il pregiudizio dedotto, consistente nella generica limitazione della libertà di movimento e dell’attività lavorativa, non integrasse il requisito del danno grave e irreparabile necessario per concedere la tutela interinale. Nel bilanciamento degli interessi, ha considerato prevalente l’interesse pubblico tutelato dall’amministrazione procedente. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede la sussistenza dei relativi presupposti, tra cui un pregiudizio grave e irreparabile; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto insussistente.

  • art. 7 l. 241/1990

    È richiamato quale base normativa della comunicazione di avvio del procedimento impugnata insieme al DASPO.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo non può essere concessa quando il pregiudizio allegato dal ricorrente alla libertà di movimento o all’esercizio dell’attività lavorativa sia formulato in termini generici e non dimostri un danno grave e irreparabile.
  • Nel giudizio cautelare, anche quando il ricorrente deduca conseguenze personali e lavorative derivanti dal provvedimento impugnato, il giudice deve effettuare un bilanciamento tra il pregiudizio individuale e l’interesse pubblico perseguito dall’amministrazione; in assenza di un danno grave e irreparabile, può prevalere l’interesse pubblico.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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