Cassazione Penale, Sentenza n. 21118/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Florio era stata condannata in primo e secondo grado per il reato di ricettazione: aveva incassato un assegno bancario di circa 717 euro risultato provenire da furto e alterato nel nominativo. Con ricorso per cassazione la difesa ha dedotto: (i) insufficiente motivazione e mancanza di prova della provenienza delittuosa dell'assegno (si era acquisita solo una copia del titolo e non era stata eseguita perizia), e mancata considerazione del dolo dato che l'assegno risultava intestato alla ricorrente che esibì i propri documenti; (ii) vizio di motivazione nel rigetto della richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131‑bis cod. pen., sostenendo che il danno era tenue (circa 700 euro) e che ciò andava valutato anche rispetto alla condizione patrimoniale del danneggiato (ENEL spa).
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di specificità intrinseca ed estrinseca dei motivi. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero logicamente e coerentemente ricostruito che l'assegno era stato trafugato e alterato e che la ricorrente non aveva fornito spiegazioni attendibili sull'origine del possesso; la mera esibizione dei propri documenti all'incasso non escludeva il dolo. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto inapplicabile l'art. 131‑bis, rilevando che per la somma (oltre 700 euro) e per il fatto che il danneggiato è anche il privato beneficiario del titolo non poteva farsi luogo alla tenuità; inoltre la causale richiede la sussistenza di tutti gli elementi previsti dalla norma. Per queste ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
La Corte ha applicato la norma per dichiarare l'inammissibilità del ricorso fondato su motivi generici o aspecifici; ha distinto genericità intrinseca ed estrinseca e ritenuto che i motivi non fossero sufficientemente specifici e correlati alle ragioni del provvedimento impugnato.
art. 131‑bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede la contemporanea sussistenza di tutti gli elementi previsti dalla norma (tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento); l'assenza di anche un solo requisito esclude l'applicazione. La Corte ha ritenuto che la somma e la pluralità dei danneggiati impedissero di considerare il fatto tenue.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e, in caso di inammissibilità del ricorso, la possibile inflizione di somme alla Cassa delle ammende; la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese e a versare € 3.000,00.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Stabilisce i limiti nella esposizione delle censure nel ricorso per cassazione; la Corte ha richiamato tale limite richiedendo che i motivi siano esposti nei termini strettamente necessari alla motivazione.
art. 610, comma 5 e art. 611, comma 1‑bis cod. proc. pen.
art. 610 comma 5; art. 611 comma 1‑bis cod. proc. pen.
Norme procedurali sul contraddittorio scritto e sui termini per richiedere la trattazione orale; la Corte ha deciso sulla base del contraddittorio scritto in assenza di richiesta orale nei termini previsti.
principio giurisprudenziale consolidato (Sez. 2, giurisprudenza citata)
richiami a pronunce di legittimità (es. Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017; Sez. U n. 8825 del 27/10/2016)
Richiamato il principio secondo cui chi è trovato in possesso di refurtiva deve fornire una spiegazione attendibile sull'origine del possesso; in mancanza scatta la responsabilità per ricettazione. Inoltre è ribadito il divieto di ricorso generico.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e collegati alle ragioni del provvedimento impugnato: motivi vaghi o che limitano a una diversa lettura del merito sono inammissibili (genericità intrinseca ed estrinseca).
- Nel delitto di ricettazione, il possesso di un bene proveniente da furto impone all'imputato di fornire una spiegazione attendibile dell'origine; l'assenza di tale spiegazione può fondare la condanna anche senza perizia tecnica sul documento.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis) è soggetta alla sussistenza contemporanea di tutti i requisiti richiesti: la sola entità economica ridotta non è automaticamente sufficiente se manca un altro requisito (es. non abitualità o pluralità di danneggiati).
- Se l'alterazione o l'anomalia di un titolo è evidente nei fatti e negli atti, la perizia non è sempre necessaria; la valutazione dell'attendibilità delle spiegazioni della parte può essere sufficiente ai fini probatori.
- In cassazione non è consentito chiedere una rivalutazione dei fatti accertati dai giudici di merito: la Suprema Corte controlla vizi di diritto e di motivazione, non la ritesta fattuale libera.
- La declaratoria di inammissibilità comporta normalmente la condanna alle spese processuali e, se non sussiste colpa nella determinazione dell'inammissibilità, il versamento alla Cassa delle ammende per somma equitata ai sensi dell'art. 616.
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