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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00438/2026 del 08/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un verbale di accertamento per violazione dell'art. 179, comma 2, cod. strada, contestata a un conducente che, secondo gli agenti, avrebbe guidato per circa 25 minuti e 12 chilometri senza inserire la carta conducente nel cronotachigrafo digitale. Al verbale seguiva sanzione pecuniaria, ritiro della patente e decurtazione di dieci punti. L'opposizione al verbale era stata respinta dal giudice di pace; in appello il tribunale confermava, valorizzando come prova decisiva il contenuto del verbale di sommarie informazioni, nel quale il conducente aveva ammesso di avere estratto la carta dal tachigrafo per 'far tornare i conti'. Nel ricorso per cassazione il trasgressore deduceva violazione dell'art. 24 Cost., dell'art. 6 CEDU e dell'art. 7, comma 10, del d.lgs. 150/2011, sostenendo l'invalidità o inutilizzabilità del verbale di sommarie informazioni nella parte contenente dichiarazioni autoaccusatorie, e censurando l'uso di tali dichiarazioni come unico e sufficiente elemento dimostrativo della responsabilità.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo in parte manifestamente infondato e in parte inammissibile, confermando la decisione di merito. Ha affermato che, nelle contravvenzioni al codice della strada, le dichiarazioni sfavorevoli rese dal trasgressore e riportate nel verbale di contestazione possono essere utilizzate nel giudizio civile di opposizione, perché la sanzione ha natura amministrativa e non si estendono automaticamente le garanzie e le regole del processo penale invocate dal ricorrente. La Corte ha inoltre osservato che dal verbale risultava la formula 'spontaneamente dichiara', indice della libera scelta di rendere le dichiarazioni, e che la valutazione della loro idoneità a integrare un'ammissione di responsabilità costituisce apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito e non sindacabile in cassazione. Il ricorso è stato rigettato; non sono state liquidate spese per la mancata difesa dell'amministrazione; è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento di euro 700 in favore della cassa delle ammende e l'ulteriore importo per il contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 179, comma 2, cod. strada

    costituisce la norma sostanziale violata, relativa all'omesso inserimento della carta conducente nel cronotachigrafo digitale.

  • art. 383 d.P.R. n. 495 del 1992

    le dichiarazioni sfavorevoli rese dal trasgressore e inserite nel verbale di contestazione possono essere utilizzate in giudizio.

  • art. 24 Cost.

    la sua invocazione è ritenuta non pertinente, perché il carattere amministrativo della sanzione esclude l'estensione automatica delle regole penali.

  • art. 6 CEDU

    la Corte esclude che le garanzie richiamate dal ricorrente impediscano l'utilizzo delle dichiarazioni autoaccusatorie nel procedimento sanzionatorio amministrativo.

  • art. 7, comma 10, d.lgs. 01/09/2011 n. 150

    norma richiamata dal ricorrente a sostegno dell'eccezione di inutilizzabilità, ma ritenuta non idonea a condurre all'accoglimento del motivo.

  • art. 380 bis c.p.c.

    disciplina la definizione del giudizio con proposta del consigliere delegato; il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta.

  • art. 380bis.1 c.p.c.

    ha costituito il rito camerale per la decisione del ricorso dopo la richiesta della parte.

  • art. 51, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato per escludere l'incompatibilità del consigliere delegato relatore/estensore.

  • art. 52 c.p.c.

    richiamato per escludere una situazione di incompatibilità del giudice relatore/estensore.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    applicato, in ragione della decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., con condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    è il parametro di riferimento per l'ulteriore importo del contributo unificato richiamato in dispositivo.

Massime di principio

  • Nelle opposizioni a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, le dichiarazioni sfavorevoli rese spontaneamente dal trasgressore e riportate nel verbale di accertamento possono essere utilizzate dal giudice come elementi di prova, senza che operi automaticamente la disciplina propria del processo penale.
  • L'inidoneità o l'idoneità delle dichiarazioni del trasgressore a integrare una sostanziale ammissione di responsabilità è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e, se sorretto da motivazione congrua e logica, non è censurabile in cassazione.
  • La formula del verbale che dia conto di dichiarazioni rese 'spontaneamente' è indice della libera scelta dell'interessato di rendere le dichiarazioni, con conseguente esclusione della dedotta coercizione o obbligatorietà della risposta.
  • Quando il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., può trovare applicazione la sanzione processuale di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c., oltre alle conseguenze sul contributo unificato previste dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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