Cassazione Penale, Sentenza n. 11325/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso il rigetto del riesame del decreto di sequestro preventivo. Il ricorrente contestava: 1) che l'impiego di denaro nelle scommesse non possa rientrare nella nozione di "attività speculativa" ai sensi dell'art. 648-ter.1 c.p.; 2) che la condotta non avrebbe idoneità dissimulatoria in quanto le operazioni risultavano tracciabili (carte Postepay e conti di gioco intestati); 3) che l'impiego costituirebbe mero godimento diretto (analogo a spese per ristoranti e viaggi) dunque esente dalla fattispecie; 4) carenza di motivazione sul pericolo cautelare ai sensi dell'art. 321 c.p.p.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Motivi: 1) confermata l'interpretazione consolidata secondo cui l'impiego di denaro in gioco d'azzardo e scommesse rientra fra le "attività speculative" di cui all'art. 648-ter.1 c.p., poiché tali attività sono idonee a rendere meno riconoscibile la provenienza illecita e a reimmettere proventi nel circuito economico; la sentenza richiama e segue il precedente Sez. 2 n.13795 del 07/03/2019 (Sanna). 2) La tracciabilità formale delle operazioni non esclude la idoneità dissimulatoria, perché le vincite possono assumere matrice lecita che legittima somme di provenienza illecita. 3) La eccezione del "godimento diretto" è respinta: la deroga di cui al comma quarto dell'art. 648-ter.1 c.p. è applicabile solo se non si compie alcuna operazione diretta ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa; l'impiego nelle scommesse costituisce invece operazione idonea a tale scopo. 4) La motivazione del Tribunale circa il pericolo cautelare è ritenuta adeguata: emergono sproporzione tra risorse e redditi leciti e condotte dissimulatorie nel periodo 2017-2021. Conseguenze processuali: rigetto del ricorso e condanna della parte privata (ricorrente) al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 648-ter.1 cod. pen.
La Corte interpreta il requisito dell'"attività speculativa" in senso ampio includendo il gioco d'azzardo e le scommesse; tali impieghi sono riconosciuti idonei a dissimulare la provenienza delittuosa e a reimmettere i proventi nel circuito economico. La clausola di non punibilità del comma quarto è letta in senso restrittivo: opera solo quando non vi siano operazioni atte a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita
art. 321 cod. proc. pen.
Il Tribunale ha fornito adeguata motivazione sul pericolo cautelare (periculum in mora) richiamando la sproporzione tra risorse e redditi leciti e la propensione a condotte dissimulatorie; la Cassazione ritiene la motivazione non carente
art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la parte privata che propone il ricorso cassazionista è condannata alle spese del procedimento ove il ricorso sia rigettato
art. 1933 e ss. cod. civ.
Riferimento al principio secondo cui il gioco d'azzardo e le scommesse possono essere fonte lecita di arricchimento; utile a spiegare come le vincite possano legittimare somme di provenienza illecita
Sez. 2, n. 13795 del 07/03/2019 (Sanna)
Sez. 2, n. 13795 del 07/03/2019, Sanna
Precedente richiamato e seguito: estende l'ambito delle "attività speculative" dell'art. 648-ter.1 al gioco d'azzardo e alle scommesse, argomentando che l'alea non è ontologicamente diversa dal rischio "speculativo"
Sez. 2, n. 9751 del 13/12/2018 (Bresciani)
Sez. 2, n. 9751 del 13/12/2018, Bresciani
Precedente con approdo contrario (escludeva il lotto dalle "attività speculative" per l'alea incontrollabile); la Corte nell'odierna sentenza non segue tale interpretazione, ritenendola superata dalla linea Sanna
Fonti di rischio e analisi (CSF, GAFI)
La Corte richiama studi e segnalazioni (Comitato di Sicurezza Finanziaria nazionale e GAFI) che individuano il settore del gioco come esposto al rischio di riciclaggio, a supporto della interpretazione estensiva del concetto di "attività speculativa"
Massime di principio
- L'impiego di denaro proveniente da reato nelle scommesse o nel gioco d'azzardo può integrare l'autoriciclaggio ai sensi dell'art. 648-ter.1 c.p., poiché è idoneo a mascherare la provenienza illecita e a reimmettere proventi nel circuito economico
- La tracciabilità formale delle operazioni (carte intestate, conti online) non esclude automaticamente la configurabilità dell'autoriciclaggio: le vincite possono conferire una "matrice lecita" ai proventi illeciti
- L'eccezione del "godimento diretto" è interpretata restrittivamente: è esclusa quando l'impiego dei beni avviene mediante operazioni che ostacolano concretamente l'identificazione della loro provenienza
- Per opporsi con successo a misure cautelari patrimoniali è importante fornire prova convincente dell'origine lecita delle somme, della mancanza di operazioni dissimulatorie e della congruità tra disponibilità patrimoniali e redditi leciti
- La presenza di una sproporzione tra mezzi patrimoniali e redditi leciti e l'adozione di condotte ripetute e ingiustificate di disposizione del denaro costituiscono indici rilevanti ai fini del periculum in mora e della sussistenza del sequestro
- Gli orientamenti giurisprudenziali favorevoli all'inclusione del gioco tra le "attività speculative" sono rafforzati da analisi di rischio e segnalazioni internazionali; i contenziosi che sostengono una esclusione (es. lotto) incontrano difficoltà alla Cassazione
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