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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21704/2021 del 29/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della regolare definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del D.L. 119/2018 e ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio estinto, richiamando l'art. 46, comma 3, del D.Lgs. 546/1992.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia traeva origine dall'impugnazione, da parte di una società, di avvisi di accertamento relativi a IVA, IRPEF, ICG e IRAP per gli anni d'imposta 2001 e 2002. I ricorsi della contribuente erano stati respinti in primo grado, mentre la CTR del Molise aveva accolto l'appello della società. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo. Nel corso del giudizio di legittimità, la società contribuente ha depositato istanza di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del D.L. 119/2018, con allegati i relativi versamenti; l'Avvocatura dello Stato ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, rappresentando che la definizione risultava regolare secondo nota dell'Agenzia delle entrate.

Norme richiamate

  • art. 6 D.L. 119/2018

    La presentazione dell'istanza di definizione agevolata, corredata dai versamenti e risultata regolare, determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio pendente.

  • art. 46, comma 3, D.Lgs. 546/1992

    Nel giudizio estinto per cessata materia del contendere le spese possono essere compensate.

Massime di principio

  • Quando la lite tributaria è validamente definita con gli strumenti agevolativi previsti dalla legge, il giudizio pendente perde oggetto e deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
  • La regolare definizione agevolata della controversia è causa idonea a paralizzare la decisione sul ricorso per cassazione, rendendo non più necessario l'esame dei motivi di impugnazione.
  • Nel giudizio tributario estinto per cessata materia del contendere, la compensazione delle spese è possibile ai sensi della disciplina speciale richiamata dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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