Cassazione Civile, Ordinanza n. 35625/2021 del 19/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI relativo agli anni 2005 e 2006 concernente una centrale elettrica. La società ha impugnato l'atto solo nella parte in cui irrogava sanzioni, sostenendo da un lato che la materia presentava obiettive condizioni di incertezza normativa sulla corretta applicazione delle disposizioni che disciplinano la base imponibile ICI per i fabbricati del gruppo catastale D, dall'altro che difettava comunque il requisito della colpevolezza richiesto per la punibilità. La CTR ha rigettato il ricorso e la società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione degli artt. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997, 8 d.lgs. 546/1992 e 10, comma 3, L. 212/2000 per mancato riconoscimento dell'incertezza normativa obiettiva; violazione dell'art. 5 d.lgs. 472/1997, nonché degli artt. 2 e 5 d.lgs. 504/1992, 5 r.d.l. 652/1939 e 1-quinquies d.l. 44/2005 per non avere escluso le sanzioni per carenza di colpevolezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, per il periodo d'imposta considerato, sussistesse una situazione di obiettiva incertezza normativa sulla disciplina applicabile alla determinazione della base imponibile ICI per le centrali elettriche e che tale incertezza escludesse la legittimità dell'irrogazione delle sanzioni. La seconda censura è stata assorbita. La sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato accolto il ricorso originario della contribuente limitatamente alla disapplicazione delle sanzioni. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997
Le sanzioni non sono applicabili quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.
art. 8 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato quale base per la disapplicazione delle sanzioni in presenza di obiettiva incertezza normativa.
art. 10, comma 3, L. n. 212/2000
La Corte lo richiama come norma di tutela del contribuente che esclude le sanzioni in caso di incertezza normativa oggettiva.
art. 5 d.lgs. n. 472/1997
È richiamato dalla parte ricorrente come norma che presuppone la colpevolezza ai fini della punibilità della condotta sanzionata.
art. 2 d.lgs. n. 504/1992
Norma richiamata nel motivo di ricorso relativo alla disciplina ICI, ma non è oggetto di specifica interpretazione autonoma nella decisione.
art. 5 d.lgs. n. 504/1992
Disposizione centrale nella controversia sulla determinazione della base imponibile ICI per i fabbricati speciali; la Corte rileva il contrasto interpretativo pregresso superato solo successivamente.
art. 5 r.d.l. n. 652/1939
Richiamato insieme alla disciplina catastale per la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari speciali.
art. 1-quinquies d.l. n. 44/2005
La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale che ne ha confermato la natura di norma di interpretazione autentica nella materia catastale.
Corte cost. n. 162 del 2008
È richiamata per affermare la legittimità costituzionale della norma di interpretazione autentica in materia di criteri di computo della rendita catastale degli opifici industriali destinati a centrali elettriche.
L. n. 190/2014, art. 1
"Nelle more dell'attuazione delle disposizioni relative alla revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati... l'articolo 10 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652... si applica secondo le istruzioni di cui alla circolare dell'Agenzia del territorio n. 6/2012"
La Corte la considera conferma normativa dell'orientamento interpretativo già chiarito in sede amministrativa sulle componenti impiantistiche da includere nella stima catastale.
Massime di principio
- In materia tributaria, le sanzioni non possono essere irrogate quando, al tempo della violazione, la disciplina applicabile presenti obiettive e concrete condizioni di incertezza normativa.
- L'incertezza normativa obiettiva può risultare anche dall'esistenza di contrasti giurisprudenziali rilevanti, specie se successivamente risolti da pronunce nomofilattiche o da interventi chiarificatori del legislatore o dell'amministrazione.
- Quando la questione interpretativa viene chiarita solo dopo il periodo d'imposta contestato, tale chiarimento non può essere utilizzato per affermare la punibilità del contribuente per fatti anteriori, se al momento della condotta la disciplina era effettivamente incerta.
- La presenza di un contrasto interpretativo sulla determinazione della base imponibile ICI per immobili speciali può escludere la colpevolezza richiesta ai fini sanzionatori.
- La norma di interpretazione autentica è legittima quando si limita a recepire uno dei significati già ricavabili dal testo originario e serve a comporre un contrasto interpretativo preesistente.
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