Cassazione Penale, Sentenza n. 7954/2024 del 22/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma in appello delle condanne per rapina aggravata e lesioni (Carrese: rapina aggravata e lesioni gravi; Verdoliva: concorso in lesioni). Le censure principali riguardano: 1) la presunta inaffidabilità della persona offesa Martino D'Auria (contraddizioni nelle dichiarazioni, ritardo nella denuncia, discrepanze con le videoriprese, testimonianze che avrebbero smentito identificazioni); 2) la qualificazione giuridica del fatto (eccezione che si tratti di furto con strappo ex art. 624-bis e non di rapina ex art. 628); 3) la nullità o inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa per presunta condotta di favoreggiamento che avrebbe richiesto l'iscrizione come indagato e le formalità degli artt. 63-64 c.p.p.; 4) vizio di motivazione e travisamento della prova (assenza di perizia antropometrica, mancato confronto, divergenze su abbigliamento dalle immagini); 5) errori procedurali sulla determinazione/correzione della pena (divergenza tra dispositivo letto in udienza e dispositivo in calce alla motivazione e correzione 'de plano'); 6) diniego delle circostanze attenuanti generiche; 7) contestazione dell'aggravante di cui all'art. 585 c.p. (azione di più persone riunite).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi ritenendoli, in gran parte, mera reiterazione di censure di merito o generiche che tentano una diversa valutazione probatoria non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa (richiamando la giurisprudenza secondo cui la reticenza iniziale non configura automaticamente l'obbligo di denuncia né la veste di indagato) e ha confermato che la valutazione dell'attendibilità compiuta dai giudici di merito era congrua e non manifestamente illogica. Ha altresì ritenuto legittima la rettifica dell'errore materiale relativo alla pena e infondate le richieste di acquisizione di perizia antropometrica e di altri accertamenti, considerati superflui alla luce della valutazione complessiva. Sono stati dichiarati inammissibili anche i motivi aggiunti. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di una somma di euro 3.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 628 cod. pen.
Norma della rapina; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione ai fatti del componente 'violenza o minaccia' collegata alla sottrazione, confermando la qualificazione come rapina.
art. 624-bis cod. pen.
Furto con strappo; la difesa invocava questa qualificazione, ma la Corte ha ritenuto che il nesso teleologico tra violenza e sottrazione fosse presente e quindi prevalente la qualificazione per rapina.
art. 585 cod. pen.
Aggravante per condotta di più persone riunite; la Corte ha ritenuto che dalle dichiarazioni e dalle videoriprese emergesse la simultanea presenza e dunque la sussistenza dell'aggravante.
art. 62-bis cod. pen.
Circostanze attenuanti generiche; la Corte ha confermato il convincimento dei giudici di merito che non sussistessero elementi positivi tali da concedere le attenuanti, anche considerando l'atteggiamento non collaborativo dell'imputato.
artt. 63 e 64 cod. proc. pen.
Formalità per l'audizione di persone che possono essere indagate; la Corte ha ritenuto che la condotta di reticenza iniziale della persona offesa non imponga automaticamente l'assunzione della veste di indagato né l'applicazione delle formalità degli artt. 63-64, dunque le dichiarazioni sono utilizzabili.
art. 597 cod. proc. pen.
Divieto di utilizzare nelle prove dichiarazioni rese in violazione di norme procedurali; la Corte ha ritenuto che non sussistesse inutilizzabilità, perché non era emersa l'obbligatorietà delle formalità invocate.
art. 178 cod. proc. pen.
Nullità per mancata fissazione dell'udienza di correzione dell'errore materiale; la Corte ha richiamato che la nullità deducibile richiede l'indicazione di concreto interesse alla partecipazione, non ravvisato nel caso.
art. 130 cod. proc. pen.
Potere di rettifica dell'errore materiale; la Corte ha ricordato i limiti e le condizioni per impugnare tale rettifica in Cassazione.
art. 192 cod. proc. pen.
Regole sui riscontri alle dichiarazioni dei testimoni; la Corte ha ricordato che le prescrizioni di cui al comma terzo non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa e che tali dichiarazioni possono fondare la condanna se adeguatamente motivate.
art. 619 cod. proc. pen.
Potere di rettifica della pena in sede di Cassazione: la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui tale potere è esercitabile solo se il ricorso è ammissibile.
art. 656 cod. proc. pen.
Riferimento alla sospensione della esecuzione quando pena rientra in determinati limiti; utilizzato nel ragionamento circa l'interesse del ricorrente alla camera di consiglio.
Massime di principio
- Le dichiarazioni della persona offesa sono utilizzabili anche se inizialmente reticenti; la reticenza non trasforma automaticamente la persona in indagato né impone le formalità di audizione previste per l'indagato (artt. 63-64 c.p.p.).
- La Corte di Cassazione non rivede liberamente la valutazione di merito delle prove: i ricorsi che si limitano a chiedere diversa valutazione probatoria senza evidenziare vizi di legittimità sono inammissibili.
- Le discrepanze o contraddizioni minori nelle dichiarazioni della vittima, se adeguatamente esaminate e motivate dai giudici di merito, non comportano annullamento se la motivazione non è manifestamente illogica o contraddittoria.
- La rettifica di un errore materiale nel dispositivo (divergenza tra dispositivo letto in udienza e dispositivo in calce) è ammissibile; la nullità per correzione 'de plano' richiede che il ricorrente dimostri un concreto interesse a partecipare all'udienza camerale.
- Per ottenere accertamenti tecnici (es. consulenza antropometrica) occorre dimostrare la loro effettiva rilevanza probatoria; se i giudici di merito ritengono superfluo l'accertamento alla luce di altri elementi probatori, la decisione difficilmente è sindacabile in Cassazione.
- La qualificazione giuridica del fatto (rapina vs. furto con strappo) dipende dal nesso teleologico tra violenza e sottrazione: se la violenza è strumentale alla sottrazione, prevale la rapina.
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