Sentenza n. 998/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 338/2024, emessa dal Tribunale di Varese, Sezione Lavoro, in data 22 ottobre 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Varese, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'erogazione della Carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 338/2024 del Tribunale di Varese, passata in giudicato e notificata al Ministero il 28 luglio 2025, con la quale era stata riconosciuta la Carta docente del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per complessivi 1.500 euro. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, e ha chiesto l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione, la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso perché la sentenza del Tribunale di Varese risultava passata in giudicato ai sensi dell'art. 324 c.p.c., era stata notificata all'Amministrazione in copia conforme e, alla data del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. In assenza della prova dell'integrale esecuzione, il Ministero è stato obbligato a erogare entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza la Carta docente del valore complessivo di 1.500 euro. È stato nominato sin d'ora, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese quale Commissario ad acta, da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato, con ulteriori 120 giorni per l'esecuzione. Il Commissario dovrà determinare l'importo dovuto e adottare gli atti necessari, senza compenso aggiuntivo. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora, ritenuta eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua in ragione dell'esiguità del debito. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, quantificate in 1.000 euro oltre accessori, nonché alla rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche
La disposizione costituisce il fondamento del diritto all'attribuzione della Carta docente, riconosciuto nel titolo giudiziale posto in esecuzione.
art. 324 c.p.c.
Il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Varese è stato attestato dalla cancelleria e costituisce il presupposto per l'azione di ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
termine dilatorio di 120 giorni
L'esecuzione giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione può essere intrapresa solo dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore.
art. 474 c.p.c.
Ai fini dell'esecuzione, il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza munita di attestazione di conformità.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere negata quando, in concreto, risulti eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua rispetto all'entità dell'obbligazione da eseguire.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione in copia conforme e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione coattiva nei confronti della pubblica amministrazione.
- In sede di ottemperanza, l'inerzia dell'amministrazione e l'assenza della prova dell'integrale esecuzione del titolo giustificano l'ordine giudiziale di adempiere entro un termine fissato dal giudice.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un Commissario ad acta, prevedendone l'attivazione su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione e definendone i poteri esecutivi.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, in rapporto all'entità del debito, risulti eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.
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