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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1660/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Tribunale di Larino aveva revocato, ai sensi dell'art. 464-octies c.p.p., l'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova emessa il 22/11/2019 nei confronti di Giovanni Lubes per reati di cui agli artt. 4 L. n. 110/75 e 648 c.p. La revoca si fondava sull'annotazione del Commissariato di P.S. di Cerignola del 24/10/2020, secondo cui l'imputato, durante il periodo di prova, era stato trovato in perquisizione con circa 2 grammi di sostanza stupefacente, involucri e attrezzatura per il confezionamento e la somma di euro 280, elementi ritenuti idonei a configurare la commissione di un nuovo delitto non colposo ai sensi dell'art. 168-quater, n. 2), c.p. Il ricorrente ha dedotto un unico motivo di ricorso per cassazione evocando difetto o illogicità della motivazione e lamentando che il giudice non avrebbe considerato il positivo percorso intrapreso dall'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, preliminarmente, che l'impugnazione avverso l'ordinanza ex art. 464-octies c.p.p. sia cassabile solo per violazione di legge, mentre il ricorrente aveva dedotto carenze argomentative (motivo tipico di review del merito della motivazione). Anche vagliata come presunta violazione di legge, la Corte ha ritenuto infondate le censure: è stato rispettato il principio del contraddittorio, il nuovo fatto (art. 648 c.p.) è avvenuto nel periodo di sospensione e la giurisprudenza consente di valutare procedimenti pendenti come fondamento per la revoca. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 464-octies cod. proc. pen.

    L'ordinanza di revoca della sospensione del processo per messa alla prova è sindacabile in Cassazione esclusivamente per violazione di legge; censure relative alla motivazione sono inadeguate se poste come unico motivo di ricorso

  • art. 168-quater, n. 2), cod. pen.

    Consente la revoca della sospensione con messa alla prova quando il beneficiario commette, nel periodo di prova, un nuovo delitto non colposo; la Corte ha ritenuto che il ritrovamento di stupefacenti e strumenti per il confezionamento possa integrare tale ipotesi

  • art. 648 cod. pen.

    Reato individuato come "nuovo delitto non colposo" contestato nel periodo di sospensione; la Corte ha ritenuto valida la valutazione di fatti accertati anche se non ancora definiti con sentenza

  • art. 464-quater cod. proc. pen.

    Norma richiamata per delimitare il periodo della sospensione durante il quale devono essere accertati eventuali nuovi reati; la giurisprudenza ammette che fatti accertati in procedimenti pendenti possano giustificare la revoca

  • art. 4 L. n. 110/75

    Norma relativa al reato originario menzionato nell'ordinanza impugnata; citata per indicare l'oggetto del procedimento originario rispetto al quale era stata concessa la messa alla prova

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di revoca della messa alla prova ex art. 464-octies c.p.p. è ammissibile solo per violazione di legge; critiche esclusivamente sulla motivazione sono spesso inammissibili se non collegate a un'asserita violazione normativa
  • La commissione, durante il periodo di prova, di un "nuovo delitto non colposo" (art. 168-quater, n.2) c.p.) legittima la revoca della sospensione anche se il nuovo reato è oggetto di procedimento ancora non definitivo
  • Il giudice dell'esecuzione può ritenere sufficienti elementi di fatto provvisori o atti di polizia (perquisizione, ritrovamento di sostanze e materiali) per accertare la probabilità della commissione del nuovo reato, purché sia assicurato il contraddittorio
  • Nelle impugnazioni è utile articolare censure che individuino specifiche violazioni di legge o profili di nullità procedurale: contestazioni generiche o meramente valutative della motivazione sono frequentemente dichiarate inammissibili
  • Quando si è nel periodo di sospensione con messa alla prova, è fondamentale evitare condotte che possano essere interpretate come continuazione o reiterazione di attività illecite; anche provvedimenti cautelari adottati nel frattempo possono essere assunti come indice di elevata probabilità di commissione del nuovo fatto

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