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Sentenza

Sentenza n. 1218/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600208

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanze comunali di sospensione temporanea dell'efficacia della licenza taxi, adottate nelle more del procedimento di revoca

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, titolare di una licenza per il servizio taxi, ha impugnato due ordinanze comunali che avevano sospeso temporaneamente l'efficacia della licenza, dopo che il Comune aveva avviato un procedimento di revoca in ragione di plurime condanne penali definitive, ritenute ostative alla titolarità della licenza ai sensi della disciplina regionale. Il primo motivo deduceva l'incompetenza del dirigente comunale, sostenendo che la sospensione avrebbe dovuto essere adottata dal Sindaco, nonché la mancata acquisizione del parere della Commissione consultiva prevista dalla direttiva regionale. Il secondo motivo deduceva la violazione dell'art. 32 della direttiva regionale, ritenuto applicabile quale disciplina speciale della sospensione sanzionatoria, per mancata consultazione della Commissione e omessa valutazione della gravità dell'infrazione e della recidiva. In subordine, il ricorrente contestava l'applicazione dell'art. 21-quater l. n. 241/1990, sostenendo l'inesistenza delle gravi ragioni richieste per la sospensione cautelare e l'arbitrarietà del termine di sei mesi.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura di incompetenza, affermando che l'art. 107 TUEL attribuisce in via generale ai dirigenti l'adozione degli atti di gestione e dei provvedimenti amministrativi esterni, comprese le autorizzazioni e gli atti analoghi, salvo espressa deroga legislativa. La previsione della direttiva regionale del 1994 che attribuiva al Sindaco il potere di sospensione o revoca deve ritenersi abrogata e sostituita, in parte qua, dalla disciplina primaria dell'art. 107 TUEL, non essendo presente una norma primaria che salvaguardi la competenza sindacale. Sono state respinte anche le censure relative alla Commissione consultiva, alla gravità dell'infrazione e alla recidiva, poiché esse riguardavano la sospensione sanzionatoria prevista dall'art. 32 della direttiva regionale, mentre il Comune aveva esercitato il distinto potere di sospensione cautelare previsto dall'art. 21-quater, comma 2, l. n. 241/1990. Le condanne penali potenzialmente ostative costituivano una grave ragione per sospendere temporaneamente l'efficacia della licenza nelle more della definizione del procedimento di revoca e dell'eventuale riabilitazione. La mera presentazione dell'istanza di riabilitazione non eliminava la rilevanza delle condanne, essendo necessario il provvedimento giudiziale di accoglimento. La sospensione è stata ritenuta proporzionata perché rappresentava una soluzione temporanea e meno gravosa rispetto alla revoca immediata, consentendo al ricorrente di conservare medio tempore la titolarità formale della licenza, pur senza poter esercitare l'attività. Il termine di sei mesi non è stato considerato arbitrario, essendo stato indicato espressamente, collegato alla definizione del procedimento di revoca e soggetto a cessazione anticipata in caso di riabilitazione o di altri elementi sopravvenuti. Poiché la sospensione era stata cautelarmente sospesa dal TAR e il termine originario decorreva dal 26 novembre 2025, il giudice ha precisato che restavano tre mesi residui di sospensione dalla pubblicazione della sentenza, salve le cause di cessazione anticipata. Spese integralmente compensate per la particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 2, l. 15 gennaio 1992, n. 21

    indirizzi, criteri e norme di regolamentazione dei servizi taxi

    La legge quadro demanda alle Regioni la definizione degli indirizzi e dei criteri di regolamentazione dei servizi taxi.

  • art. 32 direttiva regionale approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 2009 del 31 maggio 1994

    La licenza o autorizzazione comunale d’esercizio può essere sospesa dal Sindaco, sentita la Commissione...

    Disciplina la sospensione sanzionatoria della licenza per specifiche violazioni connesse all'esercizio del servizio, prevedendo l'audizione della Commissione e la valutazione della gravità dell'infrazione e della recidiva.

  • art. 33 direttiva regionale approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 2009 del 31 maggio 1994

    dispone la revoca della licenza

    Prevede la revoca, tra l'altro, in caso di condanna definitiva per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale complessivamente superiore a due anni e in caso di perdita dei requisiti di idoneità morale o professionale.

  • art. 34 direttiva regionale approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 2009 del 31 maggio 1994

    Il Sindaco, sentita la Commissione, decide l’archiviazione degli atti o l’adozione del provvedimento sanzionatorio.

    Regola il procedimento per diffida, sospensione e revoca secondo la disciplina sanzionatoria regionale.

  • art. 107, commi 2, 3 e 5, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

    Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno

    Attribuisce ai dirigenti la competenza generale sugli atti di gestione e sui provvedimenti amministrativi esterni, comprese le autorizzazioni e gli atti analoghi, salvo specifica deroga legislativa.

  • art. 21-quater, comma 2, l. 7 agosto 1990, n. 241

    l’efficacia ovvero l’esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario

    Consente la sospensione cautelare dell'efficacia o dell'esecuzione di un provvedimento per gravi ragioni e per un termine espressamente indicato, soggetto ai limiti temporali previsti dalla norma.

  • art. 21-nonies l. 7 agosto 1990, n. 241

    Individua il limite temporale massimo oltre il quale non può protrarsi la sospensione cautelare prevista dall'art. 21-quater.

  • art. 1 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Il richiamo ai principi dell'ordinamento dell'Unione europea fonda, secondo il giudice, l'applicazione del principio di proporzionalità nell'azione amministrativa.

  • art. 41 Costituzione

    La libertà di iniziativa economica deve essere considerata nel bilanciamento con gli interessi pubblici e può essere limitata solo nella misura indispensabile alla loro protezione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La competenza generale dei dirigenti prevista dall'art. 107 TUEL comprende l'adozione degli atti di gestione e dei provvedimenti amministrativi esterni, anche quando una disciplina regolamentare o anteriore attribuisca tali atti a un organo politico, salvo che una specifica norma primaria disponga espressamente in senso contrario.
  • La sospensione sanzionatoria prevista da una disciplina speciale per violazioni connesse all'esercizio di un'attività è distinta dalla sospensione cautelare dell'efficacia di un provvedimento prevista dall'art. 21-quater l. n. 241/1990; gli adempimenti propri della prima non si applicano automaticamente alla seconda.
  • La sospensione cautelare amministrativa ex art. 21-quater l. n. 241/1990 richiede gravi ragioni, una durata espressamente determinata e il carattere strettamente necessario della misura; non può protrarsi oltre i termini per l'esercizio dell'annullamento d'ufficio.
  • La pendenza di un procedimento volto a rimuovere una causa ostativa non elimina, fino all'adozione del provvedimento favorevole, gli effetti giuridici della causa ostativa stessa; la mera presentazione di un'istanza di riabilitazione non equivale al conseguimento della riabilitazione.
  • Quando la perdita dei requisiti può condurre alla revoca di un titolo abilitativo, l'amministrazione può sospenderne cautelarmente l'efficacia nelle more del procedimento di revoca se la causa ostativa costituisce una grave ragione e la misura è necessaria, temporanea e proporzionata.
  • Il principio di proporzionalità impone all'amministrazione di scegliere, tra misure idonee a tutelare l'interesse pubblico, quella meno gravosa per il destinatario; una sospensione temporanea può quindi essere preferita alla revoca immediata quando consenta di attendere la definizione di un procedimento potenzialmente idoneo a rimuovere la causa ostativa.

Come è indicizzato

MaterieTaxi e noleggio con conducenteAutotutelaEfficacia ed esecuzione del provvedimentoResponsabile del procedimento e competenza
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiIncompetenzaProporzionalità e ragionevolezzaAutotutela decisoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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