Sentenza n. 6437/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania– Napoli (Sezione Terza) n. 6707 del 05.12.2023, non notificata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi adottata dall'Ente Parco Nazionale del Vesuvio in pendenza di cinque domande di condono edilizio
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il proprietario ha impugnato l'ordinanza di demolizione relativa a un manufatto edificato e ampliato in assenza di titolo edilizio, sostenendo che l'amministrazione non potesse esercitare il potere repressivo mentre erano ancora pendenti cinque domande di condono edilizio presentate nel 1995 e nel 2004. In primo grado aveva dedotto la violazione degli artt. 38 e 44 della legge n. 47/1985, dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 7 della legge n. 241/1990, nonché difetto di istruttoria, mancata individuazione dell'area da acquisire, sviamento ed eccesso di potere. In appello ha censurato la sentenza del TAR per error in iudicando e in procedendo, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento e illogicità, ribadendo che la presentazione delle domande di condono avrebbe dovuto determinare la sospensione dei procedimenti sanzionatori. Il manufatto ricadeva nel Parco Nazionale del Vesuvio ed era quindi sottoposto anche al regime autorizzatorio e sanzionatorio previsto dalla legge n. 394/1991; il TAR aveva ritenuto che l'autonomia del vincolo ambientale consentisse comunque all'Ente Parco di ordinare la demolizione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello sul primo motivo, ritenuto assorbente, riformando integralmente la sentenza del TAR e annullando gli atti impugnati. Ha affermato che gli artt. 38 e 44 della legge n. 47/1985, richiamati dalle successive discipline di condono, stabiliscono la sospensione automatica, generale e soggettivamente illimitata di tutti i procedimenti sanzionatori amministrativi e penali sino alla definizione della domanda di condono. La sospensione opera anche nei confronti dei poteri repressivi dell'Ente Parco, nonostante l'autonomia del vincolo paesaggistico-ambientale e le competenze attribuite dagli artt. 13 e 29 della legge n. 394/1991. L'amministrazione deve esaminare prioritariamente la domanda di condono, verificarne l'ammissibilità e la compatibilità urbanistica e paesaggistico-ambientale e adottare un provvedimento espresso. Solo dopo un eventuale diniego può reiterare l'ingiunzione di demolizione, assegnando un nuovo termine per ottemperare. L'ordinanza di demolizione non può valere come diniego implicito di condono. L'inerzia protratta dell'amministrazione nella definizione delle istanze non legittima l'esercizio anticipato del potere repressivo. Gli ulteriori motivi, relativi a difetto di istruttoria, mancata individuazione dell'area di sedime e violazione delle garanzie partecipative, sono stati assorbiti. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 38 e 44 l. 47/1985
La presentazione entro il termine perentorio della domanda di cui all'articolo 31, accompagnata dalla attestazione del versamento della somma di cui al primo comma dell'articolo 35, sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative
La presentazione della domanda di condono produce automaticamente la sospensione generale di tutti i procedimenti sanzionatori amministrativi e penali sino alla definizione dell'istanza, senza distinzioni quanto all'amministrazione procedente o alla natura del potere repressivo.
l. 724/1994
Disciplina di condono in base alla quale sono state presentate tre delle domande pendenti; le relative istanze restano soggette all'effetto sospensivo previsto dalla legge n. 47/1985.
art. 32, comma 25, d.l. n. 269/2003
Richiama la disciplina della legge n. 47/1985 per le domande di condono presentate ai sensi della legge n. 326/2003, inclusa la sospensione dei procedimenti sanzionatori fino alla definizione dell'istanza.
artt. 13 e 29 l. 394/1991
Gli artt. 13 e 29 attribuiscono all'Ente Parco poteri autorizzatori e repressivi, ma tali poteri devono arrestarsi in presenza di una domanda di condono pendente; la non sanabilità ambientale deve essere accertata nel procedimento di condono con provvedimento espresso e motivato.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Disciplina l'ingiunzione di demolizione e le conseguenze dell'inottemperanza, ma il relativo esercizio deve rispettare la pregiudizialità procedimentale della domanda di condono pendente.
art. 36 d.P.R. 380/2001
L'istanza di accertamento di conformità determina un temporaneo arresto dell'esecuzione della sanzione, diversamente dalla domanda di condono, che incide direttamente sui procedimenti sanzionatori in corso.
art. 7 l. 241/1990
La censura relativa alle garanzie partecipative è stata assorbita e non è stata decisa nel merito.
Massime di principio
- La presentazione di una domanda di condono edilizio regolarmente proposta determina automaticamente la sospensione generale di tutti i procedimenti sanzionatori amministrativi e penali relativi alle opere oggetto dell'istanza, fino alla definizione espressa del procedimento di condono.
- L'effetto sospensivo della domanda di condono opera nei confronti di ogni amministrazione procedente, comprese quelle titolari di autonomi poteri repressivi derivanti da vincoli paesaggistici o ambientali, e non è limitato ai procedimenti di competenza comunale.
- L'amministrazione deve esaminare prioritariamente la domanda di condono, verificandone l'ammissibilità e la compatibilità urbanistica e paesaggistico-ambientale, e deve concludere il procedimento con un provvedimento espresso; un'ordinanza di demolizione non può sostituire o implicare il diniego della domanda di condono.
- Solo dopo il diniego espresso del condono l'amministrazione può esercitare nuovamente il potere repressivo, reiterando l'ingiunzione di demolizione e assegnando un nuovo termine per l'ottemperanza; non è quindi possibile disporre l'acquisizione gratuita dell'opera per mancata ottemperanza a una precedente ingiunzione adottata durante la pendenza del condono.
- L'inerzia dell'amministrazione nella definizione della domanda di condono non può aggravare la posizione del privato né legittimare ex post l'esercizio anticipato del potere sanzionatorio.
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