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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35196/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 6/10/2021 della Corte d'appello di Roma che, parzialmente riformando la sentenza di primo grado, aveva confermato la condanna per il reato previsto dall'art. 337 c.p. (resistenza a pubblico ufficiale) e aveva invece dichiarato estinto per prescrizione il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (illecito in materia di stupefacenti). Il ricorrente deduceva: (i) che anche il reato ex art. 337 c.p. doveva essere dichiarato estinto per prescrizione (violazione degli artt. 99, 159 e 337 c.p. e vizio di motivazione); (ii) profili di violazione dell'art. 133 c.p. per aver applicato una pena superiore al minimo edittale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul punto della prescrizione, la Corte ha confermato la decisione della Corte d'appello: il reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 è stato dichiarato estinto perché decorso il termine prescrizionale applicabile (sei anni secondo la previgente disciplina richiamata), mentre il reato ex art. 337 c.p. non poteva essere dichiarato prescritto in quanto il termine prescrizionale risultava più lungo (anni 7 e mesi 6) a causa del diverso limite massimo edittale e dell'applicazione della recidiva. Quanto alla determinazione della pena, la Cassazione ha ritenuto infondato il motivo relativo all'art. 133 c.p.: la Corte d'appello ha rideterminato la pena-base (da 10 a 9 mesi, poi ridotta a 6 mesi per il rito abbreviato) e ha adeguatamente motivato il lieve discostamento dal minimo edittale richiamando i numerosi precedenti penali, in conformità all'art. 133, comma 2, n. 2. Per l'inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 337 cod. pen.

    Rilevato come reato per cui è stata confermata la condanna; la prescrizione non è stata dichiarata per tale reato perché il termine prescrizionale, calcolato sul massimo edittale e con l'aggravante della recidiva, risultava più lungo.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Il reato in materia di stupefacenti è stato dichiarato estinto per prescrizione in quanto dal conteggio dei termini era decorso il periodo prescrizionale applicabile (sei anni secondo la previgente disciplina richiamata).

  • art. 157 cod. pen.

    Richiamato per il calcolo dei termini ordinari tra atti interruttivi ai fini dell'accertamento della prescrizione.

  • art. 160 cod. pen.

    previgente art. 160, comma 1, cod. pen. (modificato dall'art. 1 legge gennaio 2019 n. 3)

    Utilizzato per determinare il termine prescrizionale applicabile alla fattispecie secondo la disciplina previgente al 1° gennaio 2020; la Corte ha applicato correttamente la normativa di riferimento per il calcolo dei termini.

  • art. 161 cod. pen.

    art. 161, comma secondo, cod. pen.

    Citato nella ricostruzione giurisprudenziale sul fatto che la prescrizione non matura prima della decorrenza del termine massimo previsto da tale disposizione, salvo che tra atti interruttivi non sia decorso il termine ordinario di cui all'art. 157.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato con riferimento al potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena e ai criteri per il discostamento dal minimo edittale: la Corte d'appello ha motivato adeguatamente il lieve scostamento con i numerosi precedenti penali (art. 133, comma 2, n. 2).

  • art. 99 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente come norma in tema di calcolo delle pene e dell'esecuzione, ma la Cassazione non ha ritenuto fondata la censura relativa alla prescrizione riferita all'art. 337 c.p.

  • art. 159 cod. pen.

    Citando la disciplina sulla estinzione del reato e sulla rilevanza degli atti interruttivi ai fini della prescrizione; la Corte ha ritenuto infondati i rilievi del ricorrente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La prescrizione va calcolata in relazione al termine stabilito dal massimo edittale del singolo reato: reati con diverso massimo edittale possono avere termini prescrizionali diversi anche se coevi.
  • La dichiarazione di prescrizione di un reato non comporta automaticamente l'estinzione per prescrizione di altri reati coevi se hanno diverso regime prescrizionale o se mutano i termini a seguito di condizioni personali (es. recidiva).
  • Per verificare la prescrizione è fondamentale il computo degli atti interruttivi e l'applicazione delle norme di calcolo (artt. 157, 160, 161 c.p.), tenendo conto di eventuali modifiche normative nel tempo.
  • Il giudice può discostarsi dal minimo edittale in presenza di circostanze aggravanti o di numerosi precedenti, purché la motivazione sia chiara e riferita ai criteri di cui all'art. 133 c.p.
  • Un ricorso ritenuto manifestamente infondato può essere dichiarato inammissibile e comportare la condanna alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.; valutare il rischio processuale prima di proporre impugnazioni prive di fondamento.
  • In caso di pena determinata in primo grado con aumenti per reati connessi (es. continuazione, aumenti specifici), la riforma parziale in grado successivo deve chiarire come tali aumenti incidono sul computo dei termini prescrizionali e sulla rideterminazione della pena.

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