Cassazione Penale, Sentenza n. 16111/2026 del 04/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza della Corte di appello di Salerno che aveva rigettato la richiesta di restituzione nel termine ex art. 175, comma 2 (2.1 nel provvedimento) cod. proc. pen., presentata per poter impugnare la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 18/2025 (condanna per il reato di cui all'art. 640 c.p., consumato il 20/05/2020). La difesa ha dedotto l'invalidità della notifica del decreto di citazione a giudizio per mancanza dell'indicazione del soggetto ricevente sulla relata/cartolina postale, ha sostenuto che l'imputato non si è mai costituito né ha mai nominato un difensore di fiducia e non ha avuto contatti con il difensore d'ufficio, ha prodotto esposti disciplinari nei confronti del difensore d'ufficio e ha chiesto che si accertasse la non riconducibilità della firma sulla cartolina (anche tramite perizia grafologica). La Corte territoriale aveva ritenuto, invece, che dalla cartolina risultasse la consegna dell'atto al destinatario (mancanza delle annotazioni previste per le consegne a persona diversa e assenza della comunicazione prevista dall'art. 7, comma 3, L. 890/1982), e che non fossero emersi elementi idonei a dimostrare la falsità della sottoscrizione o l'inesistenza della consegna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse correttamente valutato gli elementi probatori relativi alla notifica (cartolina postale e mancata invio della comunicazione prevista dall'art. 7, comma 3, L. 890/1982), che non risultasse provato che l'imputato non avesse conoscenza del processo né che la firma sulla cartolina non fosse sua. Ha inoltre affermato che la mancata comunicazione dell'esito da parte del difensore d'ufficio non costituisce causa di forza maggiore esonerante l'imputato dall'onere di vigilare e di impugnare nei termini, e che non era stato dimostrato che la difesa avesse richiesto una perizia grafologica né che i giudici avessero l'obbligo di ordinarla d'ufficio. Conseguentemente non sussistevano le condizioni per rimettere l'imputato nei termini per proporre impugnazione ex art. 175 cod. proc. pen. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la restituzione nel termine per impugnare per chi non ha avuto conoscenza del processo; la Corte ha interpretato che grava sul richiedente l'onere di provare l'assenza di conoscenza e che, in mancanza di prova convincente della mancata notifica, non può essere concessa la restituzione del termine.
art. 415-bis cod. proc. pen.
Riferimento alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini: la Corte ha osservato che nel fascicolo del PM non risultarono contestazioni in ordine alla firma di ricevimento di quell'atto, elemento considerato utile per valutare la regolarità delle notifiche
art. 7 legge 890/1982
La Corte ha richiamato gli obblighi posti dalla legge postale: l'assenza delle annotazioni previste quando l'atto non è consegnato al destinatario e la mancata comunicazione prevista dall'art. 7, comma 3, sono state valutate come indizio forte dell'avvenuta consegna in persona del destinatario.
art. 666, comma 5 cod. proc. pen.
Norma che consente al giudice di disporre d'ufficio mezzi di prova peritali; la Corte ha comunque ritenuto che non vi fosse obbligo per i giudici territoriali di nominare d'ufficio una perizia grafologica se la difesa non ne aveva specificatamente chiesto l'assunzione.
art. 606, comma 1, lett. b), c), e) cod. proc. pen.
Motivi di impugnazione indicati dal ricorrente (vizi di motivazione, violazione di legge): la Corte di Cassazione ha ritenuto tali motivi generici e infondati rispetto alla valutazione della Corte territoriale sulla notifica e sulle conseguenze processuali.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e, in caso di responsabilità colposa del ricorrente, il pagamento in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto sussistenti profili di colpa nel ricorso e ha disposto il pagamento di euro 3.000,00.
Massime di principio
- La restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. richiede che il richiedente provi con elementi concreti la mancata conoscenza del processo; semplici deduzioni o sospetti sulla validità della notifica non sono sufficienti.
- La cartolina postale priva delle annotazioni previste per le consegne a persona diversa e l'assenza della comunicazione prevista dall'art. 7, comma 3, L. 890/1982 sono indici forti di avvenuta consegna al destinatario e possono legittimare il giudice a ritenere valida la notifica.
- La mancata informazione da parte del difensore, anche d'ufficio, sull'esito del procedimento non dispensa l'imputato dall'onere di vigilare e di impugnare nei termini; non costituisce di per sé causa di forza maggiore idonea a ottenere la restituzione del termine.
- La difesa che ritiene viziata una sottoscrizione deve prospettare e documentare la necessità di una perizia grafologica (o proporre querela di falso); in mancanza di una specifica istanza o di prove, il giudice non è obbligato a disporre la perizia d'ufficio.
- Per aumentare le probabilità di ottenere la restituzione del termine, è necessario documentare con atti specifici (es. querela di falso, perizia grafologica richiesta e motivata, elementi comprovanti l'assenza di conoscenza) le anomalie della procedura di notifica.
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