Cassazione Civile, Sentenza n. 1509/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della classificazione doganale dei dispositivi (Polaroid Cube e Cube Plus) e dei loro accessori: l'ADM deduce che gli apparecchi dovevano essere classificati come videocamere/action cam (NC 8525 80 91 o NC 8525 80 99) secondo i criteri del Regolamento e delle note della nomenclatura combinata, mentre la CTR li aveva qualificati come fotocamere digitali (NC 8525 80 30). Inoltre, l'ADM censura la qualificazione degli accessori come "parti" (NC 8525 90 20) sostenendo che dovevano essere classificati in base alla materia (es. NC 3926 90 97) salvo che risultino indispensabili al funzionamento meccanico/elettrico della macchina.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto ammissibili e fondate le censure dell'ADM. Ha cassato la sentenza della CTR e rimesso la causa alla Corte territoriale affinché: (i) verifichi se i dispositivi Cube e Cube Plus soddisfino il requisito essenziale per essere considerati fotocamere digitali con doppia funzione (capacità di registrare video con risoluzione almeno 800×600 pixel a 23 fps per almeno 30 minuti di registrazione continua); (ii) in difetto, accerti se le videocamere siano classificabili nella sottovoce 8525 80 99 (action cam) in quanto capaci di registrare file video/audio anche da fonti esterne, altrimenti nella 8525 80 91; (iii) per gli accessori, verifichi se siano effettivamente "parti" indispensabili al funzionamento meccanico/elettrico (criterio per la classificazione nella 8525 90 20) o, in mancanza, li classifichi secondo la materia costitutiva (es. NC 3926 90 97). In sintesi: cassazione e rinvio per accertamenti di fatto applicando i principi di diritto indicati.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
Consente il controllo di legittimità per violazione del diritto dell'Unione e delle norme di classificazione doganale; la Corte ha ritenuto ammissibile il motivo che denunciava errata applicazione delle voci tariffarie e del diritto unionale
Reg. (CE) n. 2658/87 (TARIC) - Allegato I e Regole preliminari
Regolamento (CEE) n. 2658/87
Fornisce la nomenclatura combinata; le regole generali di interpretazione (Regole 1, 2, 3) e le note di Sezione/Capitolo sono decisive per la classificazione; la Corte ne ha richiamato l'applicazione vincolante
Regole 2 e 3 delle disposizioni preliminari alla TARIC (Reg. 2658/87) e Regola 1
Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata (Regola 1, Regola 3 e loro lettere a/b)
Regola 1: la classificazione si determina dal testo delle voci e note; Regola 3: principi per classificare prodotti misti o composti (voce più specifica o materia/oggetto che conferisce carattere essenziale)
Note della Sezione XVI (nota 2) relative ai capitoli 84 e 85
Stabilisce i criteri per la classificazione delle parti di macchine: parti che rientrano nella voce della macchina a cui sono destinate quando consistono in oggetti compresi in voci dei capitoli 84/85; parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente a una macchina sono classificate nella voce della macchina solo se sono indispensabili
Reg. (UE) n. 876/2014 (Reg. di esecuzione)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 876/2014
Tendeva a definire la sottovoce 8525 80 99 per le action cam, ma la sua portata è stata messa in discussione: la Corte di Cassazione richiama che la Corte di giustizia ha dichiarato invalido tale Regolamento nella sentenza GROFA; il fatto nonostante ciò l'ADM aveva invocato il Regolamento per la classificazione
Reg. (UE) n. 458/2014
Regolamento (UE) n. 458/2014
Norme di dettaglio per distinguere videocamere e action cam; citato come riferimento utile insieme alla giurisprudenza della Corte di giustizia
Note esplicative della Nomenclatura Combinata e del Sistema Armonizzato (SA) (es. 2015/C076/01; 2016/C214/89/UE)
Note esplicative NC e SA (CITAZIONI: 2015/C076/01; modifiche 2016/C214/89)
Definiscono le caratteristiche tecniche rilevanti (es. capacità di registrare su memoria interna o supporti esterni; requisito minimo 800×600 a 23 fps per 30 minuti; funzione zoom non essenziale; distinzione tra videocamere che registrano da fonti esterne e altre)
Giurisprudenza della Corte di giustizia europea (principali arresti richiamati)
Corte di giustizia: GROFA GmbH C-435/15 & C-666/15; Vision Research C-372/17; DHL Logistics C-810/18; Vario Tek C-178/14; Amazon EU C-58/14; Onlineshop C-268/18; altre
Fornisce i criteri interpretativi vincolanti: le caratteristiche oggettive e la destinazione del prodotto sono decisive; la capacità di registrare video di qualità/durata minima è discrimen tra fotocamere e videocamere; la capacità di registrare da fonti esterne distingue la sottovoce 8525 80 99; funzione zoom non è elemento essenziale; definizione di 'parte' richiede indispensabilità al funzionamento meccanico/elettrico
Massime di principio
- La classificazione doganale si determina dalle caratteristiche oggettive del bene e dalle note della nomenclatura: verificare sempre testo della voce e note di sezione/capitolo prima di applicare una sottovoce
- Per apparecchi con doppia funzione (foto + video) il criterio discriminante per qualificare come fotocamera (NC 8525 80 30) è la capacità di registrare ininterrottamente almeno 30 minuti a risoluzione minima 800×600 pixel a 23 fps; in assenza di tale capacità si deve considerare la funzione principale effettiva (video vs foto)
- La funzione di zoom ottico non è requisito essenziale per classificare un dispositivo come videocamera: la valutazione è basata sulla funzione principale percepita dall'utente e sulle caratteristiche tecniche oggettive
- La sottovoce 8525 80 99 (action cam/camcorder 'altri') richiede che l'apparecchio possa registrare file video/audio anche da fonti esterne autonomamente; in mancanza, il prodotto va nella 8525 80 91
- Memoria interna per le finalità di classificazione può essere anche volatile: non è necessario che si tratti di memoria permanente/sostituibile
- Gli accessori sono classificati come 'parti' solo se risultano indispensabili per il funzionamento meccanico o elettrico della macchina; la mera destinazione o utilità accessoria non basta: in assenza di indispensabilità, classificare secondo la materia costitutiva
- In presenza di dubbi tecnici, occorre disporre accertamenti tecnici sui dispositivi (capacità di registrazione, formati, interfacce per input esterni, modalità di archiviazione) e documentazione del produttore (depliant, specifiche tecniche, ITV) prima di fissare la classificazione
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