Sentenza n. 1021/2026 - Bari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla GPS per il sostegno nella scuola secondaria, graduatoria della provincia di Bari, motivata dalla produzione della traduzione del titolo estero dopo il termine di presentazione della domanda
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'esclusione dalla GPS ADSS per il biennio 2026/2028, chiedendo il reinserimento, anche con riserva, e il riconoscimento del punteggio spettante. Ha dedotto: violazione e falsa applicazione dell'O.M. n. 27/2026, travisamento dei presupposti di fatto ed erronea qualificazione come tardiva della traduzione, sostenendo che il testo tradotto era già esistente e trasmesso il 12 marzo 2026, prima della domanda GPS del 16 marzo 2026; violazione degli artt. 1, 3 e 6 della l. n. 241/1990, per difetto di istruttoria, motivazione apparente e mancata attivazione o corretta utilizzazione del soccorso istruttorio; violazione dell'art. 43 del d.P.R. n. 445/2000, per mancata acquisizione di documentazione già nella disponibilità dell'amministrazione nell'ambito del procedimento di riconoscimento del titolo estero; violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, buon andamento e favor partecipationis, in quanto avrebbe dovuto essere disposto il reinserimento con riserva; violazione degli artt. 3 e 97 Cost., per asserita disparità di trattamento tra candidati con titolo nazionale e candidati con titolo estero; infine, travisamento e difetto di motivazione per il mancato riconoscimento della voce A.2 e del relativo punteggio. La ricorrente ha inoltre valorizzato il conseguimento del titolo estero prima della scadenza, la pendenza della domanda di riconoscimento e la distinzione tra traduzione già predisposta e successiva asseverazione.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata e ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non controverso che il titolo estero fosse stato conseguito prima della scadenza, ma ha distinto il possesso sostanziale del titolo dalla tempestiva produzione della documentazione formale richiesta per partecipare alla procedura. L'art. 7, comma 12, dell'O.M. n. 27/2026 imponeva la produzione della traduzione in lingua italiana con le prescritte caratteristiche di ufficialità, conformità e certificazione, a pena di esclusione. Alla scadenza del 16 marzo 2026 la ricorrente non aveva allegato una traduzione asseverata; tale documento era stato prodotto solo in esito al soccorso istruttorio, con asseverazione del 26 maggio 2026. Il fatto che un testo tradotto fosse materialmente esistente e trasmesso il 12 marzo 2026 non è stato ritenuto sufficiente, poiché l'asseverazione conferisce al documento l'affidabilità formale e la conformità giuridicamente richieste. Il soccorso istruttorio non poteva sanare retroattivamente la mancata produzione, entro il termine perentorio, di un documento necessario alla partecipazione: esso consente di integrare o regolarizzare elementi già completi e formati, non di formare o dimostrare tardivamente un requisito o un titolo soggetto a termine di decadenza, nel rispetto della par condicio. Il TAR ha inoltre escluso che l'amministrazione fosse tenuta ad acquisire autonomamente la documentazione presente presso altro ufficio, poiché la disciplina della procedura poneva sul candidato l'onere di allegare la documentazione alla domanda; in ogni caso, la traduzione dotata delle caratteristiche richieste non risultava esistente entro il termine. Sono state respinte anche le censure fondate su proporzionalità, ragionevolezza e favor partecipationis, poiché l'esclusione derivava direttamente da un onere documentale vincolante e non da una valutazione discrezionale. È stata esclusa la disparità di trattamento rispetto ai candidati ammessi con riserva, trattandosi di fattispecie disciplinate diversamente. Il motivo sul mancato riconoscimento della voce A.2 è stato ritenuto assorbito dalla legittimità dell'esclusione. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della questione interpretativa.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione immediata del giudizio, dopo l'avviso alle parti, quando ricorrono i relativi presupposti.
art. 7, comma 12, O.M. n. 27/2026
La traduzione deve essere redatta in lingua italiana e certificata conforme all’originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane nel Paese di conseguimento, ovvero essere effettuata da traduttore ufficiale o asseverata presso un ufficio giudiziario italiano.
La documentazione relativa a titoli esteri non ancora riconosciuti deve essere prodotta entro il termine della domanda con le specifiche formalità previste; la mancata produzione comporta l'esclusione.
artt. 1, 3 e 6 l. n. 241/1990
Le relative censure sono state respinte perché l'amministrazione ha applicato un onere documentale vincolante e non aveva l'obbligo di utilizzare il soccorso istruttorio per sanare la mancata produzione tempestiva.
art. 43 d.P.R. n. 445/2000
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente, ma il TAR ha escluso che imponesse all'amministrazione di acquisire autonomamente, presso altro ufficio, la documentazione che il candidato era tenuto ad allegare alla domanda.
artt. 3 e 97 Cost.
Non è stata ravvisata alcuna irragionevole disparità di trattamento tra candidati con titolo nazionale e candidati con titolo estero, essendo diverse le fattispecie disciplinate.
Massime di principio
- Nelle procedure selettive, quando la lex specialis impone a pena di esclusione la produzione di un documento con specifiche formalità entro il termine di partecipazione, il possesso sostanziale del requisito non equivale alla tempestiva produzione del documento formalmente richiesto.
- La traduzione di un titolo estero rilevante per una procedura selettiva deve possedere, entro il termine di presentazione della domanda, le caratteristiche di ufficialità, conformità o asseverazione prescritte dalla disciplina applicabile; la mera esistenza di un testo tradotto privo di tali formalità non soddisfa l'onere documentale.
- Il soccorso istruttorio può integrare o regolarizzare documenti relativi a elementi già completi e formati, ma non può sanare retroattivamente la mancata produzione, entro un termine perentorio, di un requisito o di un titolo richiesto a pena di esclusione, poiché ciò violerebbe la par condicio.
- Quando la disciplina della procedura pone sul candidato l'onere di allegare la documentazione alla domanda, l'amministrazione non è tenuta a reperire autonomamente, presso altri propri uffici, documenti eventualmente presenti in un distinto procedimento, soprattutto se il documento formalmente richiesto non risultava formato entro la scadenza.
- Se l'esclusione consegue automaticamente alla mancata produzione tempestiva della documentazione prescritta dalla lex specialis, l'amministrazione esercita un potere vincolato e non è tenuta a ponderare discrezionalmente il favor partecipationis o a disporre l'ammissione con riserva, salvo diversa previsione normativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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