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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33875/2026 del 18/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il condannato ha impugnato l’ordinanza del 24 febbraio 2026 del Tribunale di sorveglianza dell’Aquila, che aveva rigettato il reclamo contro la dichiarazione d’inammissibilità della richiesta di rivalutare la liberazione anticipata per i periodi di detenzione dall’11 agosto 2012 al 29 novembre 2013 e dal 12 aprile 2022 al 30 maggio 2022. Il beneficio era stato negato dall’Ufficio di sorveglianza di Napoli con ordinanza del 6 agosto 2022 e il rigetto era stato confermato in sede di reclamo. Con un unico motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale non avesse risposto alle censure sulla partecipazione all’opera rieducativa e sulla finalità di reinserimento della liberazione anticipata. Ha sostenuto che violazioni disciplinari o reati commessi dopo la scarcerazione non potessero essere valorizzati retroattivamente per escludere un beneficio già maturato e ha richiamato relazioni aggiornate che descrivevano un comportamento corretto e collaborativo. Ha inoltre evidenziato l’assoluzione, divenuta definitiva, dal reato relativo alla violazione della misura di prevenzione. Il ricorso è stato dichiarato generico e meramente reiterativo: la decisione impugnata aveva spiegato che il diniego non dipendeva soltanto dal procedimento conclusosi con l’assoluzione, ma dal giudizio complessivo d’inadeguatezza del percorso rieducativo, fondato soprattutto sulla commissione di un diverso e più grave reato, l’estorsione aggravata dal metodo mafioso, accertata fino al 23 ottobre 2014.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo generiche e meramente reiterative le doglianze, già esaminate e disattese nei precedenti provvedimenti di sorveglianza. Ha osservato che la partecipazione all’opera rieducativa va valutata sulla base di comportamenti obiettivi e che trasgressioni, anche successive, possono incidere sulla valutazione dei semestri anteriori quando rivelino l’assenza di effetti positivi del trattamento; il giudice deve motivare specificamente tale collegamento. Nel caso concreto, la motivazione del Tribunale di sorveglianza è stata giudicata adeguata, poiché il diniego si fondava sul complessivo percorso rieducativo e, in particolare, sulla commissione di un diverso e più grave reato definitivamente accertato, nonostante l’assoluzione sopravvenuta dal reato relativo alla violazione della misura di prevenzione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. L’istanza di trattazione orale, presentata il 7 maggio 2026, era stata respinta con provvedimento presidenziale dell’11 maggio 2026.

Norme richiamate

  • art. 54 ord. pen.

    In tale prospettiva, viene accordato un abbuono di pena (art. 54 Ord. pen.), per ogni semestre espiato durante il quale il detenuto abbia dato prova di volere concretamente partecipare all'azione predetta.

    La liberazione anticipata consiste in una riduzione di pena per ciascun semestre in cui il detenuto abbia dimostrato concreta partecipazione all’opera rieducativa.

  • art. 103, comma 2, reg. es. ord. pen.

    L'art. 103, comma 2, reg. es . Ord. pen., ricollega il requisito della partecipazione a parametri precisi, riferibili «all'impegno dimostrato dal detenuto nel trarre profitto delle opportunità offertegli nel corso del trattamento», nonché «al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna».

    La partecipazione all’opera rieducativa si valuta considerando l’impegno nel trarre profitto dalle opportunità trattamentali e il mantenimento di rapporti corretti e costruttivi con le persone e i contesti indicati.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

    Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, in presenza dei profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La liberazione anticipata è riconoscibile per ciascun semestre di pena espiata quando il detenuto abbia dimostrato, mediante condotte concrete, di partecipare all’opera rieducativa; non è necessaria una diagnosi di risocializzazione già compiuta, ma un positivo coinvolgimento nel processo di reintegrazione in corso.
  • La partecipazione al trattamento non può ridursi a un dato formale: deve risultare da comportamenti obiettivi idonei a manifestare un’effettiva tensione verso modelli di vita non devianti.
  • Trasgressioni comportamentali, anche successive ai semestri oggetto di valutazione, possono incidere retroattivamente sul riconoscimento della liberazione anticipata se costituiscono indici dell’assenza, nei periodi anteriori, di reali effetti positivi dell’opera rieducativa. Il giudice di sorveglianza deve motivare specificamente il collegamento tra tali condotte e i semestri pregressi.
  • La sopravvenuta assoluzione da uno dei fatti considerati non impone di per sé il riconoscimento del beneficio quando il diniego poggi anche su un autonomo e prevalente giudizio complessivo d’inadeguatezza del percorso rieducativo, fondato su un diverso reato definitivamente accertato.
  • È inammissibile per genericità e reiterazione il ricorso che riproponga argomentazioni già puntualmente esaminate e motivatamente respinte dal giudice di sorveglianza, senza confrontarsi in modo specifico con le ragioni della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieLiberazione anticipata e benefici penitenziari
RamiEsecuzione penale

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