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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17770/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per spaccio di cocaina (art. 73 d.P.R. 309/1990) denunciando: 1) nullità della sentenza per il deposito tardivo della lista testi del P.M. e conseguente inutilizzabilità delle relative deposizioni; 2) inutilizzabilità delle dichiarazioni degli acquirenti (potenziali destinatari di sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 75 d.P.R. 309/1990) per mancato avviso sulla facoltà di non rispondere, con richiamo a violazioni dell'art. 6 CEDU e a giurisprudenza CJEU; 3) vizi di motivazione e difetto di prova quanto all'accertamento della responsabilità individuale; 4) mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; 5) erronea applicazione della recidiva per Raffaele e Loredana; 6) violazione del diritto di difesa per mancata acquisizione/utilizzo dei filmati delle telecamere e mancata assunzione di una prova decisiva.

La decisione

La Corte rigetta i ricorsi. Motivazioni principali: 1) il deposito della lista testi del P.M. all'udienza dell'8/5/2020 è stato ammissibile alla luce del rinvio disposto per la situazione pandemica e della sospensione dei termini (art. 83 d.l. n. 18/2020); inoltre il dibattimento non era ancora stato aperto; 2) le dichiarazioni degli acquirenti sono utilizzabili: i ricorrenti non hanno dimostrato la rilevanza decisiva di tali dichiarazioni per sovvertire il quadro probatorio già solido (trombatura di operanti e sequestri) e la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui le dichiarazioni di acquirenti di modiche quantità, non indicati come utilizzatori, sono utilizzabili; la Corte costituzionale (sent. n.148/2022) ha ritenuto le sanzioni ex art.75 di natura preventiva e non punitiva, perciò non si applica il principio dalla sentenza C-481/19 Consob in termini estesi al diritto al silenzio; 3) i profili di accertamento della responsabilità e di qualificazione del fatto sono questione di merito e la Corte territoriale ha valutato compiutamente gli elementi (appostamenti, immagini, testimonianze degli acquirenti) fondando la qualificazione come fatto non lieve; 4) la recidiva è stata valutata discrezionalmente e motivatamente dalla Corte di merito; 5) la mancata acquisizione formale dei filmati non è stata provata come decisiva dai ricorrenti, la condanna si fonda su prove testimoniali e sequestri. Consegue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma sulla detenzione e cessione di stupefacenti applicata per la condanna dei ricorrenti per plurime cessioni di cocaina

  • d.P.R. n. 309 del 1990

    Previsione della possibile riqualificazione del fatto in caso di particolare tenuità o caratteristiche; la Corte ha ritenuto inapplicabile la riqualificazione per l'attività plurima e sistematica riscontrata

  • d.P.R. n. 309 del 1990

    Comma originariamente contestato ma escluso in sede di merito; citato nel quadro delle contestazioni su qualificazione

  • d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma sulle sanzioni amministrative per uso personale; la Corte, richiamando la Corte costituzionale, ha ritenuto tali sanzioni di natura preventiva (non punitiva), influenzando l'utilizzabilità delle dichiarazioni degli acquirenti

  • Decreto-legge n. 18 del 2020

    Norma che ha sospeso i termini processuali nel periodo pandemico, giustificando il deposito tardivo della lista testi del P.M. e l'ammissibilità di tale deposito prima dell'apertura del dibattimento

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

    Richiamata dai ricorrenti in relazione al diritto a un equo processo e al diritto al silenzio; la Corte ha ritenuto la censura infondata nella specie, posto che le dichiarazioni contestate non rientrano nell'ambito che impone l'applicazione estesa del principio invocato

  • Direttiva n. 2003/06/CE

    Direttiva citata in ricorso

    Invocata dai ricorrenti a sostegno del diritto al silenzio; la Corte non ha ritenuto applicabile la direttiva nel modo prospettato per alterare l'utilizzabilità delle dichiarazioni

  • Regolamento UE n. 596/14

    Regolamento citato in ricorso

    Richiamato dai ricorrenti insieme alla direttiva; la Corte non ha ritenuto che il richiamo determinasse l'inutilizzabilità delle dichiarazioni contestate

  • Corte costituzionale

    Rilevazione che le sanzioni ex art.75 d.P.R. 309/1990 sono di natura preventiva e non punitiva; argomento determinante per escludere l'estensione della tutela prevista dalla giurisprudenza CJEU sul diritto al silenzio in materia punitiva

  • Corte di giustizia dell'Unione europea

    sentenza 2 febbraio 2021, C‑481/19 D.B. contro Consob

    Decisione invocata dai ricorrenti per estendere la tutela del diritto al silenzio; la Corte nazionale ha ritenuto non applicabile in senso estensivo detta pronuncia alla fattispecie, per la diversa natura delle sanzioni in gioco

  • Codice di procedura penale

    Norma che dispone l'onere delle spese processuali per i ricorrenti condannati al rigetto dei ricorsi; applicata per addebitare le spese

Massime di principio

  • Il deposito tardivo della lista testi può essere ammesso se il dibattimento non è ancora stato aperto e vi siano provvedimenti di sospensione dei termini (es. misure emergenziali); i termini per la lista si ricollegano alla prima udienza di trattazione salvo eccezioni motivate
  • Le dichiarazioni rese dagli acquirenti di modiche quantità sono utilizzabili in sede penale se non emergono indizi che essi fossero utilizzatori abituali o coinvolti in attività diverse dall'acquisto occasionale; la loro utilizzabilità non è automaticamente esclusa dalla circostanza che siano potenzialmente destinatari di sanzioni amministrative
  • La natura preventiva (non punitiva) delle sanzioni ex art.75 d.P.R. 309/1990, come affermato dalla Corte costituzionale, limita l'estensione del principio sul diritto al silenzio formulato dalla giurisprudenza CJEU per sanzioni di natura punitiva
  • La Corte di legittimità non sostituisce la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito: vizi che siano essenzialmente di merito o rivalutazioni probatorie sono inammissibili in Cassazione salvo errori di diritto o motivazione
  • La recidiva è valutazione discrezionale del giudice di merito; precedenti eterogenei possono giustificare il 'salto di qualità' e l'applicazione della recidiva se ben motivati
  • La mancata acquisizione o produzione di prove (es. filmati) può essere censurata in Cassazione solo se si dimostra la loro rilevanza decisiva e si evidenzia un concreto vulnus del diritto di difesa
  • Richiami a direttive o sentenze comunitarie che tutelano specifici diritti (es. diritto al silenzio in procedimenti amministrativi punitivi) devono essere calati nella natura sostanziale della sanzione nazionale per valutarne l'efficacia e l'applicabilità

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