Cassazione Penale, Sentenza n. 17770/2026 del 18/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per spaccio di cocaina (art. 73 d.P.R. 309/1990) denunciando: 1) nullità della sentenza per il deposito tardivo della lista testi del P.M. e conseguente inutilizzabilità delle relative deposizioni; 2) inutilizzabilità delle dichiarazioni degli acquirenti (potenziali destinatari di sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 75 d.P.R. 309/1990) per mancato avviso sulla facoltà di non rispondere, con richiamo a violazioni dell'art. 6 CEDU e a giurisprudenza CJEU; 3) vizi di motivazione e difetto di prova quanto all'accertamento della responsabilità individuale; 4) mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; 5) erronea applicazione della recidiva per Raffaele e Loredana; 6) violazione del diritto di difesa per mancata acquisizione/utilizzo dei filmati delle telecamere e mancata assunzione di una prova decisiva.
La decisione
La Corte rigetta i ricorsi. Motivazioni principali: 1) il deposito della lista testi del P.M. all'udienza dell'8/5/2020 è stato ammissibile alla luce del rinvio disposto per la situazione pandemica e della sospensione dei termini (art. 83 d.l. n. 18/2020); inoltre il dibattimento non era ancora stato aperto; 2) le dichiarazioni degli acquirenti sono utilizzabili: i ricorrenti non hanno dimostrato la rilevanza decisiva di tali dichiarazioni per sovvertire il quadro probatorio già solido (trombatura di operanti e sequestri) e la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui le dichiarazioni di acquirenti di modiche quantità, non indicati come utilizzatori, sono utilizzabili; la Corte costituzionale (sent. n.148/2022) ha ritenuto le sanzioni ex art.75 di natura preventiva e non punitiva, perciò non si applica il principio dalla sentenza C-481/19 Consob in termini estesi al diritto al silenzio; 3) i profili di accertamento della responsabilità e di qualificazione del fatto sono questione di merito e la Corte territoriale ha valutato compiutamente gli elementi (appostamenti, immagini, testimonianze degli acquirenti) fondando la qualificazione come fatto non lieve; 4) la recidiva è stata valutata discrezionalmente e motivatamente dalla Corte di merito; 5) la mancata acquisizione formale dei filmati non è stata provata come decisiva dai ricorrenti, la condanna si fonda su prove testimoniali e sequestri. Consegue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990
Norma sulla detenzione e cessione di stupefacenti applicata per la condanna dei ricorrenti per plurime cessioni di cocaina
d.P.R. n. 309 del 1990
Previsione della possibile riqualificazione del fatto in caso di particolare tenuità o caratteristiche; la Corte ha ritenuto inapplicabile la riqualificazione per l'attività plurima e sistematica riscontrata
d.P.R. n. 309 del 1990
Comma originariamente contestato ma escluso in sede di merito; citato nel quadro delle contestazioni su qualificazione
d.P.R. n. 309 del 1990
Norma sulle sanzioni amministrative per uso personale; la Corte, richiamando la Corte costituzionale, ha ritenuto tali sanzioni di natura preventiva (non punitiva), influenzando l'utilizzabilità delle dichiarazioni degli acquirenti
Decreto-legge n. 18 del 2020
Norma che ha sospeso i termini processuali nel periodo pandemico, giustificando il deposito tardivo della lista testi del P.M. e l'ammissibilità di tale deposito prima dell'apertura del dibattimento
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
Richiamata dai ricorrenti in relazione al diritto a un equo processo e al diritto al silenzio; la Corte ha ritenuto la censura infondata nella specie, posto che le dichiarazioni contestate non rientrano nell'ambito che impone l'applicazione estesa del principio invocato
Direttiva n. 2003/06/CE
Direttiva citata in ricorso
Invocata dai ricorrenti a sostegno del diritto al silenzio; la Corte non ha ritenuto applicabile la direttiva nel modo prospettato per alterare l'utilizzabilità delle dichiarazioni
Regolamento UE n. 596/14
Regolamento citato in ricorso
Richiamato dai ricorrenti insieme alla direttiva; la Corte non ha ritenuto che il richiamo determinasse l'inutilizzabilità delle dichiarazioni contestate
Corte costituzionale
Rilevazione che le sanzioni ex art.75 d.P.R. 309/1990 sono di natura preventiva e non punitiva; argomento determinante per escludere l'estensione della tutela prevista dalla giurisprudenza CJEU sul diritto al silenzio in materia punitiva
Corte di giustizia dell'Unione europea
sentenza 2 febbraio 2021, C‑481/19 D.B. contro Consob
Decisione invocata dai ricorrenti per estendere la tutela del diritto al silenzio; la Corte nazionale ha ritenuto non applicabile in senso estensivo detta pronuncia alla fattispecie, per la diversa natura delle sanzioni in gioco
Codice di procedura penale
Norma che dispone l'onere delle spese processuali per i ricorrenti condannati al rigetto dei ricorsi; applicata per addebitare le spese
Massime di principio
- Il deposito tardivo della lista testi può essere ammesso se il dibattimento non è ancora stato aperto e vi siano provvedimenti di sospensione dei termini (es. misure emergenziali); i termini per la lista si ricollegano alla prima udienza di trattazione salvo eccezioni motivate
- Le dichiarazioni rese dagli acquirenti di modiche quantità sono utilizzabili in sede penale se non emergono indizi che essi fossero utilizzatori abituali o coinvolti in attività diverse dall'acquisto occasionale; la loro utilizzabilità non è automaticamente esclusa dalla circostanza che siano potenzialmente destinatari di sanzioni amministrative
- La natura preventiva (non punitiva) delle sanzioni ex art.75 d.P.R. 309/1990, come affermato dalla Corte costituzionale, limita l'estensione del principio sul diritto al silenzio formulato dalla giurisprudenza CJEU per sanzioni di natura punitiva
- La Corte di legittimità non sostituisce la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito: vizi che siano essenzialmente di merito o rivalutazioni probatorie sono inammissibili in Cassazione salvo errori di diritto o motivazione
- La recidiva è valutazione discrezionale del giudice di merito; precedenti eterogenei possono giustificare il 'salto di qualità' e l'applicazione della recidiva se ben motivati
- La mancata acquisizione o produzione di prove (es. filmati) può essere censurata in Cassazione solo se si dimostra la loro rilevanza decisiva e si evidenzia un concreto vulnus del diritto di difesa
- Richiami a direttive o sentenze comunitarie che tutelano specifici diritti (es. diritto al silenzio in procedimenti amministrativi punitivi) devono essere calati nella natura sostanziale della sanzione nazionale per valutarne l'efficacia e l'applicabilità
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