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Sentenza

Sentenza n. 458/2026 - Napoli, Sezione 8

PER L'OTTEMPERANZA Al giudicato formatosi sulla sentenza numero 6741/2024 emessa in data 16 ottobre 2024, dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro

Giustizia amministrativa202503133

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 6741/2024, relativa al riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico annuo di 500 euro tramite la carta elettronica del docente per quattro anni scolastici, per complessivi 2.000 euro. La sentenza era stata notificata al Ministero il 16 ottobre 2024 e il relativo passaggio in giudicato era attestato dalla cancelleria il 30 maggio 2025. Il ricorrente ha dedotto l'infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e la persistente inerzia dell'amministrazione, chiedendo l'ordine di esecuzione, il pagamento delle somme dovute, gli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo integrati i presupposti dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata all'amministrazione, erano rispettati i termini processuali e risultava decorso senza esito il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. In mancanza di prova dell'adempimento, il Ministero è stato dichiarato obbligato a dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Il TAR ha precisato che, qualora sia ormai decorso il termine temporale fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio, l'amministrazione deve erogarne il controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo, non potendo trarre vantaggio dalla propria inerzia; ciò in ragione della natura fungibile dell'obbligazione pecuniaria. È stato nominato sin d'ora un dirigente della DGOSV quale commissario ad acta, senza compenso e con facoltà di delega, incaricato, in caso di ulteriore inerzia, di provvedere anche allo stanziamento, all'impegno, alla liquidazione, all'ordinazione e al pagamento della somma. Il commissario dovrà adottare le iniziative necessarie anche in caso di esaurimento dei fondi o di indisponibilità di cassa, circostanze ritenute non ostative all'esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la domanda di astreinte, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    La disposizione consente di esperire il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione, nei confronti della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza è stato ritenuto rispettato.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Sono stati ritenuti rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione e, nel caso concreto, è stato valorizzato quale presupposto dell'intervento del giudice dell'ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale destinato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente mediante la carta elettronica del docente.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di conformazione relativo al caso deciso.
  • Quando l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto a una sentenza passata in giudicato, il giudice dell'ottemperanza può imporle l'esatta e integrale esecuzione entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
  • Se il termine temporale fissato dal giudice per la fruizione di un beneficio economico è ormai decorso per effetto dell'inerzia dell'amministrazione, l'obbligazione può essere adempiuta mediante corresponsione del controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo, quando la prestazione abbia natura fungibile.
  • L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o l'indisponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, cause legittime di impedimento all'esecuzione del giudicato: il commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
  • La nomina del commissario ad acta non comporta automaticamente l'applicazione di un'astreinte, la cui imposizione deve essere valutata in concreto secondo equità e proporzionalità.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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