Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 32523/2025 del 13/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un precetto notificato da un professionista per il pagamento di compensi professionali sulla base di un decreto ingiuntivo divenuto definitivo. La società destinataria del precetto proponeva opposizione deducendo che parte delle somme era già stata versata e che vi sarebbe stato un accordo estintivo del debito. Il primo giudice accoglieva solo in parte l’opposizione, riducendo l’importo dovuto; la corte d’appello accoglieva ulteriormente l’impugnazione della società, dichiarando inefficace il precetto per la parte eccedente una somma inferiore e ponendo le spese del grado a carico del professionista. Quest’ultimo ricorreva per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 24 Cost., sostenendo che, essendo stata confermata almeno in parte la pretesa creditoria e non essendo egli integralmente soccombente, il giudice di merito avrebbe dovuto disporre la compensazione delle spese, non già la sua condanna integrale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, da un lato, che la doglianza sollecitasse una rivalutazione discrezionale della regolazione delle spese, non consentita in sede di legittimità; dall’altro, che la censura fosse manifestamente infondata perché l’opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c. introduce un’unica domanda di accertamento negativo del diritto di agire esecutivamente, e non un conflitto di domande contrapposte. In tale schema, l’accoglimento dell’opposizione con riduzione della somma precettata non determina reciproca soccombenza del creditore procedente, ma può al più giustificare la compensazione delle spese in presenza dei presupposti di legge. Nel caso concreto, il ricorrente risultava invece soccombente rispetto all’azione opponente, essendo stato riconosciuto che il precetto era eccessivo. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge.

  • art. 360-bis c.p.c.

    la Corte lo richiama per qualificare come manifestamente infondata la censura che travisa struttura dell’opposizione e contenuto della decisione.

  • art. 615, comma 1, c.p.c.

    l’opposizione pre-esecutiva è qualificata come azione di contestazione, totale o parziale, del diritto di procedere ad esecuzione forzata.

  • art. 91 c.p.c.

    è la regola generale sulle spese evocata dal ricorrente; la Corte esclude che nel caso concreto vi sia stata violazione della norma.

  • art. 92 c.p.c.

    viene richiamato come base dell’eventuale compensazione totale o parziale delle spese in presenza dei presupposti di legge.

  • art. 24 Cost.

    invocato dal ricorrente a sostegno della censura sulle spese, ma non ritenuto decisivo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito della memoria.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come norma di rinvio per la misura dell’ulteriore contributo unificato.

  • art. 24 Costituzione

    citato nel motivo come parametro costituzionale, senza specifico accoglimento da parte della Corte.

Massime di principio

  • Nell’opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c. la domanda dell’opponente è una sola: l’accertamento negativo, totale o parziale, del diritto del creditore di procedere in executivis; il precetto non è una domanda contrapposta, ma un atto stragiudiziale prodromico all’esecuzione.
  • La riduzione dell’importo precettato a seguito dell’accoglimento dell’opposizione non integra, di regola, reciproca soccombenza: l’opponente resta vittorioso sull’azione esecutiva contestata e il creditore procedente resta soccombente rispetto alla pretesa di procedere per l’intero importo.
  • La regolazione delle spese di lite, in presenza di accoglimento parziale dell’opposizione a precetto, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito nei limiti degli artt. 91 e 92 c.p.c.; non può essere rielaborata in cassazione come mero riesame del criterio di opportunità adottato dal giudice di merito.
  • Il principio elaborato in tema di soccombenza reciproca richiede, per operare come criterio ostativo alla condanna alle spese della parte vittoriosa, la presenza di una pluralità di domande contrapposte o di un’unica domanda articolata in più capi; tale schema non si rinviene nell’opposizione a precetto, che ha struttura unitaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveSpese di lite
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazioneOpposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.