Cassazione Penale, Sentenza n. 34151/2023 del 03/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano per cassazione la rideterminazione del trattamento sanzionatorio relativa al reato principale (capo A) consistente in omicidio colposo plurimo derivante dal crollo di un edificio causato da una demolizione: Zagaria deduceva il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e carenze motivazionali nella quantificazione della pena, sostenendo anche di avere fatto affidamento su soggetti più esperti; Paparella denunciava violazioni normative e vizio di motivazione nella valutazione delle attenuanti generiche e nella dosimetria, rilevando contraddittorietà nella precedente motivazione e disparità di trattamento rispetto ad altri coimputati nonostante fosse stata ridimensionata la sua responsabilità progettuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso di Zagaria inammissibile e ha rigettato il ricorso di Paparella. Ha ritenuto che la Corte d'appello di Bari abbia fornito motivazione congrua e sufficientemente dettagliata sul diniego delle attenuanti generiche e sulla misura della pena, valorizzando la gravità delle omissioni commesse dai due in rapporto alle rispettive qualifiche (coordinatore per la sicurezza/esecutore e direttore dei lavori). In particolare è stato sottolineato che l'omessa diligenza del Paparella nell'esercizio dei doveri di direttore dei lavori era tale da escludere la mitigazione del trattamento sanzionatorio. Sono confermate le pene così come rideterminate in sede di rinvio (tra le pene risultanti, Paparella condannato a 3 anni e 11 mesi, Zagaria a 3 anni e 7 mesi, depurate delle frazioni già prescritte) e Paparella è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Non sono state riconosciute spese alla parte civile ANPANA in questa fase.
Norme richiamate
art. 133 cod. pen.
La Corte ha applicato i criteri inerenti il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiedendo motivazione efficace quando si esclude il beneficio; ha ritenuto che, alla luce della gravità delle omissioni dei ricorrenti nell'ambito delle rispettive posizioni di garanzia, le attenuanti non fossero riconoscibili o non idonee a mitigare la pena.
art. 627 cod. proc. pen.
Richiamato nel motivo di ricorso relativo alla determinazione della pena; la sentenza ha ritenuto comunque congrua la motivazione della Corte territoriale in ordine alla dosimetria, rispetto ai principi di legge evocati.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato in ordine alle statuizioni sulle spese: la Corte ha condannato il ricorrente Paparella al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, ha irrogato la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
art. 132 cod. pen. (richiamato come art. 132 e segg.)
Usato come parametro generale per la dosimetria della pena: la Corte ricorda che il giudice deve motivare l'allontanamento dal minimo edittale e può considerare gli stessi elementi per fini diversi (escludere attenuanti e aumentare la pena) purché motivi compiutamente tale duplice valutazione.
Massime di principio
- Il giudice può valutare lo stesso fatto più volte sotto profili diversi (es. per escludere attenuanti e per aumentare la pena) purché fornisca motivazione chiara e non contraddittoria.
- Nei reati colposi omissivi, chi ricopre posizioni di garanzia o funzioni direttive (coordinatore sicurezza, direttore dei lavori) può essere valutato più severamente rispetto all'esecutore materiale quando la carenza di controllo aggravi il rischio: l'omissione di doveri di vigilanza può rendere meno idoneo il riconoscimento delle attenuanti generiche.
- La mancanza di esperienza o l'aver ‘’fatto affidamento’’ su terzi non esonera dall'obbligo di diligenza quando la qualifica affidata impone un dovere attivo di controllo: l'inesperienza non è di per sé motivo sufficiente per le attenuanti generiche se la norma di condotta impone vigilanza.
- Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio per vizi di motivazione, il giudice di rinvio non è vincolato dalle valutazioni fattuali della Cassazione e può riformulare la motivazione, purché rispetti i criteri di legge e dia adeguata spiegazione dell'operato valutativo.
- La discrezionalità del giudice nella determinazione della pena è ampia, ma più la pena si discosta dal minimo edittale, maggiore dev'essere l'onere motivazionale del giudice.
- La parte civile non ha diritto alla rifusione delle spese di grado di impugnazione quando l'accoglimento del ricorso dell'imputato non può arrecare pregiudizio alla posizione della parte civile (assenza di interesse concreto).
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