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Sentenza

Sentenza n. 303/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento del decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, n. -OMISSIS- -OMISSIS-del -OMISSIS-, con cui il ricorrente è stato espulso dal 204° corso di formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato nonché di ogni ulteriore atto preordinato, connesso, presupposto, conseguente o collegato a quello impugnato, ancorché non conosciuto; e per, il reintegro del ricorrente nel suo servizio e nel ruolo già acquisito presso l’Amministrazione della Pubblica Sicurezza - Polizia di Stato, con ricalcolo dell’anzianità e corresponsione degli assegni non percepiti;

Giustizia amministrativa202100977

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto del Capo della Polizia di espulsione dal 204° corso di formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto di espulsione dal corso, chiedendo anche il reintegro nel servizio e nel ruolo, il ricalcolo dell'anzianità e la corresponsione degli assegni non percepiti. Ha dedotto, in primo luogo, la nullità dell'atto per violazione o elusione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza del TAR, che aveva annullato una prima espulsione per mancato contraddittorio procedimentale. Ha sostenuto che l'amministrazione avrebbe dovuto confutare analiticamente tutte le controdeduzioni e considerare l'archiviazione del procedimento penale, invocando anche il principio del ne bis in idem. Ha poi dedotto la violazione dell'art. 653, comma 1, c.p.p., ritenendo che l'archiviazione penale impedisse una nuova valutazione amministrativa dei fatti. Con ulteriore motivo ha denunciato la violazione dell'art. 6-ter, comma 3, d.P.R. n. 335/1982 e dell'art. 11 d.P.R. n. 737/1981, sostenendo che l'espulsione presupponesse una previa definizione del procedimento disciplinare e che quest'ultimo dovesse essere sospeso fino alla conclusione del procedimento penale. Ha contestato inoltre la competenza e il ruolo degli organi procedenti, assumendo che le valutazioni di merito fossero state effettuate dalla Direzione della Scuola anziché dal responsabile del procedimento. Ha infine dedotto la sproporzione dell'espulsione rispetto ai fatti e la violazione del principio del favor lavoratoris. L'amministrazione, dopo l'annullamento della prima espulsione, aveva riavviato il procedimento ai sensi dell'art. 7 l. n. 241/1990, acquisito le controdeduzioni dell'interessato e adottato un nuovo decreto, valutando i comportamenti aggressivi, offensivi e vessatori tenuti nei confronti della ex compagna e di altre colleghe, nonché la loro incompatibilità con le funzioni di polizia.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibili le censure relative alla violazione o elusione del giudicato, rilevando che tali contestazioni devono essere proposte davanti al giudice dell'ottemperanza, competente funzionalmente ai sensi degli artt. 14, comma 3, e 114 c.p.a. È possibile cumulare in sede di ottemperanza la domanda di nullità per violazione del giudicato e quella di annullamento per vizi della riedizione del potere, ma non introdurre la questione in un nuovo giudizio di cognizione con successiva conversione d'ufficio dell'azione. In ogni caso, le censure sarebbero state infondate anche nel merito, poiché la precedente sentenza aveva annullato il primo provvedimento per un vizio meramente formale e l'amministrazione aveva riaperto il procedimento, esaminato le deduzioni del ricorrente e considerato l'archiviazione penale. Non è necessario che la motivazione confuti analiticamente ogni osservazione procedimentale, essendo sufficiente che emerga la complessiva considerazione delle difese. Il motivo fondato sull'art. 653 c.p.p. è stato respinto: soltanto le sentenze penali irrevocabili di assoluzione o condanna hanno efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare, mentre il decreto di archiviazione non impedisce all'amministrazione di valutare autonomamente i fatti per finalità disciplinari o comunque amministrative. È stata respinta anche la censura relativa alla necessità di una previa sanzione disciplinare: l'art. 6-ter, comma 3, d.P.R. n. 335/1982 consente di espellere gli allievi o agenti in prova responsabili di mancanze suscettibili di essere punite con sanzioni più gravi della deplorazione, senza richiedere che la sanzione disciplinare sia già stata formalmente irrogata. L'obbligo di sospensione previsto dall'art. 11 d.P.R. n. 737/1981 opera solo quando il procedimento penale sia stato formalmente incardinato con imputazione e l'interessato abbia assunto la qualità di imputato; nel caso concreto vi era stata soltanto la fase delle indagini. È stata respinta la censura sulla competenza: il responsabile del procedimento aveva curato l'istruttoria, il Direttore della Scuola aveva avviato il procedimento e formulato la proposta, mentre il decreto finale era stato adottato dal Capo della Polizia, come previsto dall'art. 6-ter, comma 4, d.P.R. n. 335/1982. Il motivo sulla proporzionalità è stato respinto perché la scelta della sanzione appartiene alla discrezionalità amministrativa ed è sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, evidente sproporzione o travisamento. Tali vizi non sono stati ravvisati, considerata la comprovata partecipazione del ricorrente a condotte insultanti, denigratorie, vessatorie e violente, incompatibili con il possesso della stabilità caratteriale e dell'assenza di aggressività richieste a un operatore di polizia. È stato infine escluso che il favor lavoratoris possa imporre il mantenimento nelle forze dell'ordine di un soggetto ritenuto inidoneo. Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte inammissibile e respinto per il resto, con condanna del ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 6-ter, comma 3, d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335

    Sono espulsi dal corso gli allievi e gli agenti in prova responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione

    L'espulsione può essere disposta sulla base della valutazione amministrativa della condotta come astrattamente riconducibile a un illecito disciplinare grave; non è necessario che una sanzione disciplinare sia stata previamente irrogata.

  • art. 6-ter, comma 4, d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335

    i provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore della scuola

    Il Direttore della Scuola formula la proposta e il Capo della Polizia adotta il provvedimento finale; il responsabile del procedimento cura l'istruttoria.

  • art. 11 d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737

    Quando l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza viene sottoposto, per gli stessi fatti, a procedimento disciplinare ed a procedimento penale, il primo deve essere sospeso fino alla definizione del procedimento penale con sentenza passata in giudicato

    La sospensione del procedimento disciplinare è obbligatoria soltanto quando il procedimento penale sia stato formalmente instaurato con imputazione e l'interessato abbia assunto la qualità di imputato.

  • art. 653, comma 1, c.p.p.

    Nel giudizio disciplinare hanno efficacia di giudicato le sentenze penali irrevocabili di assoluzione o condanna; tale efficacia non si estende al decreto di archiviazione.

  • art. 414 c.p.p.

    La possibilità di riapertura delle indagini conferma l'assenza di efficacia vincolante del decreto di archiviazione quale giudicato penale.

  • art. 21-septies l. 7 agosto 1990, n. 241

    La nullità per violazione o elusione del giudicato deve essere accertata dal giudice dell'ottemperanza, nell'ambito della relativa competenza funzionale.

  • art. 14, comma 3, c.p.a.

    Attribuisce al giudice dell'ottemperanza competenza funzionale inderogabile sulle controversie relative all'esecuzione del giudicato.

  • art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di dichiarare la nullità degli atti adottati in violazione o elusione del giudicato.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    La motivazione finale non deve confutare analiticamente ogni osservazione del privato, purché dimostri che le osservazioni siano state complessivamente considerate.

  • art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241

    La riedizione del procedimento è stata preceduta dalla comunicazione di avvio e dalla possibilità per l'interessato di presentare controdeduzioni.

  • art. 3, comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241

    Il provvedimento deve essere motivato, ma la motivazione non richiede una confutazione analitica di ogni argomentazione difensiva.

  • art. 6, comma 1, lett. a) e b), l. 7 agosto 1990, n. 241

    Il responsabile del procedimento cura l'istruttoria e gli adempimenti procedimentali, senza necessariamente coincidere con l'organo competente all'adozione del provvedimento finale.

  • art. 6-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato in relazione alla disciplina del responsabile del procedimento e ai doveri di astensione, senza che sia stata accertata una concreta violazione.

  • art. 14, comma 3, c.p.a. e artt. 21-septies l. 241/1990, 114, comma 4, lett. b), c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è la sede propria per le contestazioni di violazione o elusione del giudicato; il giudizio ordinario di cognizione non può essere convertito d'ufficio dal giudice di cognizione in giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • La violazione o elusione del giudicato deve essere fatta valere davanti al giudice dell'ottemperanza, munito di competenza funzionale inderogabile; in un nuovo giudizio di cognizione la relativa censura è inammissibile, ferma la possibilità di cumulare, in sede di ottemperanza, la domanda di nullità con quella di annullamento per vizi della riedizione del potere.
  • Quando una precedente sentenza abbia annullato un provvedimento per un vizio procedimentale, l'amministrazione può rieditare il potere, purché elimini il vizio accertato e riesamini il procedimento nel rispetto dell'effetto conformativo; non è tenuta a confutare analiticamente ogni singola osservazione del privato, se dalla motivazione risulta la complessiva considerazione delle difese.
  • Il decreto di archiviazione non produce efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare e non impedisce all'amministrazione di valutare autonomamente i medesimi fatti per finalità disciplinari o amministrative; l'efficacia vincolante prevista dall'art. 653 c.p.p. riguarda le sentenze penali irrevocabili di assoluzione o condanna.
  • L'espulsione dal corso degli allievi o agenti in prova della Polizia di Stato può essere disposta quando la condotta sia valutata dall'amministrazione come suscettibile di una sanzione disciplinare più grave della deplorazione, senza che occorra una previa irrogazione della sanzione disciplinare.
  • L'obbligo di sospendere il procedimento disciplinare in presenza di un procedimento penale opera soltanto quando quest'ultimo sia formalmente instaurato con imputazione e l'interessato abbia assunto la qualità di imputato; la mera iscrizione nella fase delle indagini non è sufficiente.
  • Il sindacato giurisdizionale sulla scelta della sanzione disciplinare resta esterno e non sostituisce la valutazione discrezionale dell'amministrazione, salvo manifesta illogicità, irragionevolezza, evidente sproporzione o travisamento dei fatti.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaResponsabile del procedimento e competenzaInvalidità del provvedimentoGiurisdizione e riparto
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del potere

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