Sentenza n. 14046/2026 - Roma, Sezione 1T
per la declaratoria di illegittimità del silenzio formatosi sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente con assicurata password n. 055999736462 spedita in data 21.05.2025, con conseguente ordine alla Questura competente di provvedere con provvedimento espresso sulla suddetta istanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno spedita il 21 maggio 2025
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio mantenuto dal Ministero dell'Interno e dalla Questura di Roma sull'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno. Nel corso del giudizio ha comunicato che, dopo la notifica e il deposito del ricorso, la Questura ha rilasciato il titolo richiesto. Il Ministero ha confermato tale circostanza. Il ricorso era quindi diretto esclusivamente a ottenere un provvedimento espresso sull'istanza, ormai adottato dall'amministrazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'amministrazione ha adottato il provvedimento richiesto dopo la proposizione del ricorso. Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto delle circostanze organizzative indicate con riguardo al Ministero, gravato da numerose istanze analoghe. Il Collegio ha inoltre liquidato al difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, € 903,25 per onorari, oltre spese forfettarie del 15%, IVA e CPA, a carico dell'erario. La somma è stata determinata applicando i valori minimi per una causa di valore indeterminabile e bassa complessità, la riduzione del 50% prevista per la definizione con pronuncia di rito e l'ulteriore riduzione del 50% prevista per il patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse, determinata dall'adozione del provvedimento richiesto nel corso del giudizio, comporta la definizione del ricorso in rito mediante dichiarazione di improcedibilità.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice tra le disposizioni applicabili alla definizione del giudizio.
art. 4 D.M. 55/2014
Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto, tra l’altro, oltre che di importanza, natura, difficoltà e valore dell'affare, anche di caratteristiche, urgenza e pregio dell'attività prestata, nonché di risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
I parametri generali consentono di determinare il compenso in relazione al valore indeterminabile della causa, alla bassa complessità e ai valori minimi; il comma 9 consente la riduzione del compenso per la definizione con pronuncia di rito.
art. 130 d.P.R. 115/2002
Per il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato il compenso tabellare è stato ulteriormente ridotto del 50%.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione di un ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l'amministrazione adotta il provvedimento espresso richiesto, viene meno l'interesse alla decisione e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La liquidazione del compenso del difensore deve considerare il valore della causa, la complessità delle questioni e l'attività effettivamente svolta; per una controversia di valore indeterminabile e bassa complessità possono essere applicati i valori minimi dei parametri forensi.
- Quando il giudizio è definito con una pronuncia di rito, il compenso professionale può essere ridotto nella misura prevista dai parametri forensi; se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, si applica inoltre la riduzione prevista dalla disciplina del patrocinio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 4 ago 2026Sentenza n. 1010/2026 - Ancona, Sezione 2
- Sentenza · 4 ago 2026Sentenza n. 1698/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 4 ago 2026Sentenza n. 1749/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 4 ago 2026Sentenza n. 1750/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 4 ago 2026Sentenza n. 1751/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 4 ago 2026Sentenza n. 1752/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →