Sentenza del 22/11/2017 n. 4820 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Accertamento - Notificazione a mezzo posta - Irreperibilità - Deposito - Ritiro dopo 10 giorni - Decorrenza termini per impugnazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la notificazione a mezzo posta dell'avviso di accertamento in caso di irreperibilità del destinatario. L'atto viene depositato presso l'ufficio postale e il destinatario deve essere informato del deposito mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La questione consiste nello stabilire se, qualora il destinatario ritiri l'atto dopo dieci giorni, il termine perentorio per proporre impugnazione decorra dalla data del ritiro oppure dalla precedente scadenza del periodo di deposito.
La decisione
La notificazione si considera perfezionata, per il destinatario, decorsi dieci giorni dall'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale, purché l'avviso del deposito sia stato regolarmente comunicato mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il successivo ritiro dell'atto non sposta la decorrenza dei termini: anche se il destinatario ritira l'atto dopo il decimo giorno, il termine per impugnarlo decorre comunque dalla scadenza dei dieci giorni.
Norme richiamate
Disciplina della notificazione a mezzo posta in caso di assenza o irreperibilità del destinatario
La notificazione si perfeziona decorsi 10 giorni dall'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale, a condizione che del deposito sia dato avviso al destinatario con raccomandata a.r.
Il perfezionamento della notificazione è collegato al decorso del periodo di giacenza e alla regolare comunicazione dell'avviso di deposito, non alla data in cui il destinatario decide effettivamente di ritirare l'atto.
Norme sui termini perentori per l'impugnazione degli atti tributari
In ipotesi di ritiro successivo ai dieci giorni, il decorso dei termini perentori per l'impugnazione dell'atto decorre comunque dal decimo giorno.
Il termine per impugnare inizia a decorrere dal perfezionamento della notificazione, coincidente con il decimo giorno di giacenza, anche quando il destinatario acquisisce materialmente l'atto in una data successiva.
Massime di principio
- Quando un atto notificato a mezzo posta viene depositato per irreperibilità del destinatario, occorre verificare che sia stato inviato il regolare avviso di deposito tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
- Se l'avviso di deposito è valido, la notificazione si perfeziona allo scadere del decimo giorno di giacenza, indipendentemente dalla data del successivo ritiro.
- Il destinatario deve calcolare il termine per proporre impugnazione a partire dal decimo giorno, e non dal giorno in cui ritira materialmente l'atto.
- L'assenza o l'irregolarità dell'avviso di deposito può invece impedire il perfezionamento della notificazione e incidere sulla decorrenza dei termini di impugnazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 nov 2017Sentenza del 22/11/2017 n. 171 - Comm. Trib. Prov. Mantova
- Sentenza · 22 nov 2017Sentenza del 22/11/2017 n. 701 - Comm. Trib. Prov. Brescia
- Sentenza · 22 nov 2017Sentenza del 22/11/2017 n. 1030 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 22 nov 2017Sentenza del 22/11/2017 n. 1034 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 22 nov 2017Sentenza del 22/11/2017 n. 1035 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 22 nov 2017Sentenza del 22/11/2017 n. 1036 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →