Cassazione Civile, Ordinanza n. 20976/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditori)
La controversia
I ricorrenti avevano chiesto alla Corte d'appello il riconoscimento dell'equa riparazione ex L. n. 89/2001 per l'irragionevole durata di un fallimento aperto nel 2007 e ancora pendente al momento del ricorso. Il Consigliere delegato aveva accolto la domanda ma aveva liquidato l'indennizzo tenendo conto, nella determinazione del valore della causa e del tetto risarcitorio, delle somme già percepite dai creditori dal Fondo di garanzia INPS e dei riparti parziali, con conseguente abbattimento dell'indennizzo entro il residuo credito ammesso al passivo. In opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 la Corte d'appello aveva confermato il decreto, ma con diversa motivazione: aveva affermato che le somme incassate dal Fondo INPS e dal riparto non incidono sul valore della causa, bensì solo sul moltiplicatore annuo, e aveva quindi ridotto del 70% l'importo base annuo di 500 euro, liquidando complessivamente 1.200 euro per ciascun ricorrente; poiché tali importi erano superiori ai valori risultanti dal primo decreto, l'opposizione era stata rigettata. Con il ricorso per cassazione i creditori censuravano la violazione dell'art. 2-bis L. n. 89/2001, sostenendo che la Corte territoriale avesse applicato una riduzione percentuale non prevista dalla legge e avesse illegittimamente derogato ai parametri edittali dell'equa riparazione; sostenevano inoltre che il valore della causa fallimentare, ai fini dell'indennizzo, coincide con l'importo ammesso al passivo e non deve essere decurtato da quanto eventualmente già percepito in pendenza della procedura.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo errata la riduzione del 70% operata dalla Corte d'appello nella quantificazione dell'equo indennizzo. Ha ribadito che l'art. 2-bis L. n. 89/2001 consente al giudice di merito di scegliere, entro i limiti di legge, il moltiplicatore annuo e di valorizzare i parametri rilevanti del caso concreto, incluso il parziale soddisfacimento del credito, ma tale valutazione deve restare ragionevole e non può tradursi in una decurtazione eccessiva non giustificata dalla bagatellarità o irrisorietà della pretesa. Poiché nel caso concreto non risultava una pretesa patrimoniale bagatellare, la riduzione adottata è stata ritenuta eccessiva. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio alla medesima Corte d'appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2-bis L. 24 marzo 2001, n. 89
comma 1; comma 2; comma 3
stabilisce misura e criteri di liquidazione dell'equa riparazione per la violazione del termine ragionevole del processo; consente al giudice di merito un apprezzamento equitativo entro i parametri di legge, valorizzando i criteri più significativi del caso concreto, ma non autorizza riduzioni arbitrarie o eccessive
art. 5-ter L. 24 marzo 2001, n. 89
richiamato quale base dell'opposizione al decreto di liquidazione dell'equa riparazione
art. 6, par. 1 CEDU
costituisce il parametro convenzionale del diritto alla ragionevole durata del processo, che deve orientare l'interpretazione e l'applicazione della L. n. 89/2001
art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU
richiamato nel motivo di ricorso a sostegno della censura di violazione di legge
art. 111 Cost.
richiamato come parametro costituzionale di tutela della ragionevole durata del processo
art. 117 Cost.
richiamato come parametro costituzionale di conformazione della legge interna agli obblighi internazionali
art. 360, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge
Massime di principio
- Nella liquidazione dell'equa riparazione per irragionevole durata del processo il giudice di merito dispone di un margine equitativo, ma deve muoversi entro i limiti edittali e i criteri legali dell'art. 2-bis L. n. 89/2001, letti in conformità alla CEDU e alla giurisprudenza europea.
- Il parziale soddisfacimento del credito nel processo presupposto può incidere sulla quantificazione dell'indennizzo perché attenua il patema derivante dalla pendenza del giudizio, ma non legittima automatismi o abbattimenti percentuali sproporzionati rispetto alla concreta entità del pregiudizio.
- La riduzione dell'indennizzo al di sotto della soglia minima o comunque in misura fortemente decurtata è ammissibile solo in presenza di una pretesa patrimoniale bagatellare o irrisoria, valutata anche in rapporto alla condizione personale e sociale del richiedente.
- Ai fini dell'equa riparazione, il giudice deve evitare che la liquidazione perda la funzione di serio ristoro della lesione del diritto alla ragionevole durata del processo.
- Nel procedimento fallimentare, la quantificazione dell'indennizzo deve essere ricondotta ai parametri di legge e al concreto residuo pregiudizio, ma non può essere sostituita da un criterio di decurtazione meccanica del credito o dell'importo base annuale non previsto dalla norma.
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