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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20976/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditori)

La controversia

I ricorrenti avevano chiesto alla Corte d'appello il riconoscimento dell'equa riparazione ex L. n. 89/2001 per l'irragionevole durata di un fallimento aperto nel 2007 e ancora pendente al momento del ricorso. Il Consigliere delegato aveva accolto la domanda ma aveva liquidato l'indennizzo tenendo conto, nella determinazione del valore della causa e del tetto risarcitorio, delle somme già percepite dai creditori dal Fondo di garanzia INPS e dei riparti parziali, con conseguente abbattimento dell'indennizzo entro il residuo credito ammesso al passivo. In opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 la Corte d'appello aveva confermato il decreto, ma con diversa motivazione: aveva affermato che le somme incassate dal Fondo INPS e dal riparto non incidono sul valore della causa, bensì solo sul moltiplicatore annuo, e aveva quindi ridotto del 70% l'importo base annuo di 500 euro, liquidando complessivamente 1.200 euro per ciascun ricorrente; poiché tali importi erano superiori ai valori risultanti dal primo decreto, l'opposizione era stata rigettata. Con il ricorso per cassazione i creditori censuravano la violazione dell'art. 2-bis L. n. 89/2001, sostenendo che la Corte territoriale avesse applicato una riduzione percentuale non prevista dalla legge e avesse illegittimamente derogato ai parametri edittali dell'equa riparazione; sostenevano inoltre che il valore della causa fallimentare, ai fini dell'indennizzo, coincide con l'importo ammesso al passivo e non deve essere decurtato da quanto eventualmente già percepito in pendenza della procedura.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo errata la riduzione del 70% operata dalla Corte d'appello nella quantificazione dell'equo indennizzo. Ha ribadito che l'art. 2-bis L. n. 89/2001 consente al giudice di merito di scegliere, entro i limiti di legge, il moltiplicatore annuo e di valorizzare i parametri rilevanti del caso concreto, incluso il parziale soddisfacimento del credito, ma tale valutazione deve restare ragionevole e non può tradursi in una decurtazione eccessiva non giustificata dalla bagatellarità o irrisorietà della pretesa. Poiché nel caso concreto non risultava una pretesa patrimoniale bagatellare, la riduzione adottata è stata ritenuta eccessiva. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio alla medesima Corte d'appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2-bis L. 24 marzo 2001, n. 89

    comma 1; comma 2; comma 3

    stabilisce misura e criteri di liquidazione dell'equa riparazione per la violazione del termine ragionevole del processo; consente al giudice di merito un apprezzamento equitativo entro i parametri di legge, valorizzando i criteri più significativi del caso concreto, ma non autorizza riduzioni arbitrarie o eccessive

  • art. 5-ter L. 24 marzo 2001, n. 89

    richiamato quale base dell'opposizione al decreto di liquidazione dell'equa riparazione

  • art. 6, par. 1 CEDU

    costituisce il parametro convenzionale del diritto alla ragionevole durata del processo, che deve orientare l'interpretazione e l'applicazione della L. n. 89/2001

  • art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU

    richiamato nel motivo di ricorso a sostegno della censura di violazione di legge

  • art. 111 Cost.

    richiamato come parametro costituzionale di tutela della ragionevole durata del processo

  • art. 117 Cost.

    richiamato come parametro costituzionale di conformazione della legge interna agli obblighi internazionali

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge

Massime di principio

  • Nella liquidazione dell'equa riparazione per irragionevole durata del processo il giudice di merito dispone di un margine equitativo, ma deve muoversi entro i limiti edittali e i criteri legali dell'art. 2-bis L. n. 89/2001, letti in conformità alla CEDU e alla giurisprudenza europea.
  • Il parziale soddisfacimento del credito nel processo presupposto può incidere sulla quantificazione dell'indennizzo perché attenua il patema derivante dalla pendenza del giudizio, ma non legittima automatismi o abbattimenti percentuali sproporzionati rispetto alla concreta entità del pregiudizio.
  • La riduzione dell'indennizzo al di sotto della soglia minima o comunque in misura fortemente decurtata è ammissibile solo in presenza di una pretesa patrimoniale bagatellare o irrisoria, valutata anche in rapporto alla condizione personale e sociale del richiedente.
  • Ai fini dell'equa riparazione, il giudice deve evitare che la liquidazione perda la funzione di serio ristoro della lesione del diritto alla ragionevole durata del processo.
  • Nel procedimento fallimentare, la quantificazione dell'indennizzo deve essere ricondotta ai parametri di legge e al concreto residuo pregiudizio, ma non può essere sostituita da un criterio di decurtazione meccanica del credito o dell'importo base annuale non previsto dalla norma.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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