Cassazione Penale, Sentenza n. 29013/2023 del 05/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputata impugna la condanna per più episodi di usura (capo B e capo E, limitatamente al 29/6/2007) deducendo violazione e falsa applicazione della legge penale e vizi di motivazione. In particolare contesta: 1) la valutazione della documentazione probatoria (cambiali e appunti manoscritti sequestrati) sul capo B, sostenendo che una diversa interpretazione della cronologia e degli importi avrebbe escluso la usurarietà del tasso; 2) la qualificazione come sconto usurario dell'operazione del 29/6/2007 (capo E), rilevando che l'assegno consegnato era immediatamente esigibile e più verosimilmente riconducibile all'estinzione/ rinnovo di un precedente rapporto piuttosto che a uno sconto con assegno postdatato; 3) la presunta diversità fattuale del segmento contestato al capo E (motivo ritenuto infondato); 4) la mancata prevalenza in sede di merito delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante legata alla qualità imprenditoriale della vittima (motivo assorbito).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto in parte il ricorso per vizio di motivazione e travisamento probatorio riguardo alla dilatazione cronologica e quantificazione del rapporto (capo B) e alla natura dell'operazione del 29/6/2007 (capo E). Ha ritenuto infondato il terzo motivo e assorbito il quarto. Ha dichiarato che la Corte territoriale ha valutato in modo illogico e contraddittorio il materiale documentale (in particolare ha escluso aprioristicamente l'affidabilità degli appunti manoscritti sequestrati), con conseguente travisamento della prova e del giudizio sulla usurarietà. Per tali ragioni ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia, affinché venga riesaminato l'intero compendio documentale e ricostruite le corrette coordinate cronologiche e quantitative del rapporto usurario.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.
Le lettere b) ed e) dell'art. 606 indicano rispettivamente la violazione o falsa applicazione della legge penale e i vizi di motivazione (contraddittorietà e illogicità): sono i profili invocati in cassazione per ottenere l'annullamento della sentenza di merito
Massime di principio
- In casi di contestazione per usura la ricostruzione cronologica e quantitativa del rapporto di finanziamento è decisiva: documenti quali appunti manoscritti e cambiali devono essere valutati nel loro insieme e non esclusi aprioristicamente senza adeguata motivazione
- Il giudice non può formulare valutazioni probatorie manifestamente illogiche o contraddittorie (ad es. interpretare uno scambio di assegno per contanti come sconto usurario senza considerare la prassi e la possibile funzione estintiva del titolo); tali vizî di logica costituiscono motivo di annullamento in cassazione
- La natura di un'operazione (sconto di assegno vs rinnovo/estinzione di debito) va accertata sulla base degli elementi oggettivi e della durata del rapporto: l'immediatezza dell'incasso dell'assegno rende meno probabile la qualificazione come sconto oneroso usurario rispetto a un assegno postdatato
- Quando emergono contraddizioni nella valutazione dei documenti probatori, la via corretta è la rinnovata valutazione in grado d'appello (rinvio), non la conferma automatica della condanna: la cassazione può annullare per vizio motivazionale e disporre nuovo giudizio
- Questione delle circostanze attenuanti vs aggravanti: se la Corte di legittimità annulla per motivi probatori, la valutazione delle circostanze va riconsiderata nel nuovo giudizio alla luce della nuova ricostruzione probatoria
- Per la difesa è strategico allegare e sollecitare la valutazione di ogni documentazione interna (appunti, prospetti, cambiali) che possa modificare la ricostruzione degli importi e delle scadenze, poiché ciò può determinare la non configurabilità del reato di usura
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