Cassazione Penale, Sentenza n. 10266/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza che lo ha condannato per furto (fatto commesso a Porto Recanati il 11/05/2019) con le imputazioni ex artt. 110, 624, 625 n.7 e 7-bis c.p. deducendo due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il cumulodelle aggravanti previste dall'art. 625, n.7 e n.7-bis, sostenendo che si tratterebbe di un bis in idem e che la 7-bis richiederebbe violenza sulle cose; 2) errata qualificazione giuridica del fatto per mancata individuazione del contributo personale del ricorrente al furto (contestazione della partecipazione). Il PG ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Il motivo relativo alla qualificazione giuridica (secondo motivo) è stato dichiarato inammissibile perché contenente censure fattuali non ammesse in Cassazione; la Corte ha ritenuto provata la partecipazione del ricorrente sulla base del fatto che era stato colto a caricare sull'auto le lastre di rame sottratte. Quanto al primo motivo, è stato ritenuto infondato: la Corte ha confermato la possibilità di cumulo delle aggravanti di cui all'art. 625 n.7 e n.7-bis quando non sussiste un rapporto di specialità, e ha ritenuto integrati i requisiti soggettivi e oggettivi per la 7-bis (sito di proprietà della Soprintendenza, lastre di rame con funzione strumentale alla tutela/erogazione del servizio pubblico). La Corte ha inoltre chiarito che la 7-bis non richiede intrinsecamente violenza sulle cose. Pertanto la condanna di primo grado è stata confermata e il ricorrente condannato alle spese del procedimento di legittimità.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamato come norma che disciplina il concorso di persone nel reato; qui usato per inquadrare la partecipazione concorrente al furto.
art. 624 cod. pen.
Norma incriminatrice del delitto di furto; la sentenza ha confermato che l'elemento materiale e la sottrazione risultano provati.
art. 625 cod. pen., n.7
Aggravante per il furto relativo a cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici o destinate a pubblico servizio o utilità; la Corte ha ritenuto integrata l'aggravante con riferimento all'esposizione dei beni alla pubblica fede nel sito archeologico recintato ma non vigilato.
art. 625 cod. pen., n.7-bis
Aggravante relativa al furto di componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di servizi pubblici o gestite in concessione; la Corte ha interpretato che richiede un doppio requisito (soggettivo e nesso funzionale tra cosa e servizio) ma non la violenza sulle cose, e può cumularsi con la n.7 se non sussiste rapporto di specialità.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma che limita l'estensione delle censure in Cassazione; la Corte ha applicato il principio restrittivo sul riesame di fatti e prove, dichiarando inammissibile il motivo che chiedeva una rivalutazione del quadro probatorio.
Massime di principio
- In Cassazione le censure di merito che richiedono il riesame del quadro probatorio sono inammissibili: bisogna proporre masse di diritto o vizî di motivazione specifici e confrontati con le ragioni della sentenza impugnata.
- Le aggravanti dell'art. 625, n.7 e n.7-bis possono cumularsi quando non sussiste un rapporto di specialità: verificare se l'una è meramente una specificazione dell'altra o se colpiscono profili diversi (controllo/esposizione del bene vs. strumentalità del materiale all'infrastruttura).
- Per l'applicazione della 7-bis occorrono due requisiti principali: il soggetto passivo qualificabile come ente pubblico o gestore in concessione e un nesso funzionale stretto tra la cosa sottratta e l'erogazione del servizio pubblico; non è necessaria la violenza sulle cose.
- Essere colti in flagranza o mentre si sta caricando il bene rubato può sufficiente per ritenere la partecipazione al furto e attribuire responsabilità anche in assenza di puntuale ripartizione dei ruoli tra i concorrenti.
- Se un'aggravante viene esclusa, ciò può incidere sulla determinazione della pena e sulla forbice edittale; viceversa, se l'aggravante è confermata, la statuizione di condanna e il trattamento sanzionatorio restano validi salvo altri vizi di diritto.
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