Cassazione Civile, Ordinanza n. 10978/2025 del 26/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito emesso dall'INPS per l'indebita fruizione di sgravi contributivi previsti per l'assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. La società resistente aveva impugnato l'atto deducendo la legittimità del beneficio, e la Corte d'appello le aveva dato ragione ritenendo non provata la sussistenza di collegamenti tra la precedente datrice di lavoro dei lavoratori licenziati e la nuova assuntrice, nonché valorizzando il fatto che locali, attrezzature e strutture aziendali appartenessero a un terzo committente. L'INPS ricorre per cassazione lamentando violazione dell'art. 8, commi 1 e 4, l. n. 223/1991, dell'art. 15, comma 6, l. n. 264/1949 e degli artt. 2555 e ss. c.c., sostenendo che, in base agli accertamenti istruttori, la seconda società aveva proseguito la medesima attività nei medesimi locali e con le stesse attrezzature, sicché i lavoratori, pur formalmente riassunti, continuavano a essere occupati nella stessa azienda in senso oggettivo, con conseguente insussistenza del beneficio contributivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto errata la decisione della Corte d'appello nella parte in cui aveva considerato decisivo che immobili, strumenti e macchinari appartenessero a un soggetto terzo: per la nozione di azienda in senso oggettivo non è necessario che i beni siano di proprietà del medesimo imprenditore, essendo sufficiente che egli abbia un titolo giuridico per utilizzarli. Poiché gli stessi beni erano stati impiegati prima dalla precedente datrice e poi dalla resistente per lo svolgimento della medesima attività, la vicenda poteva integrare un mero mutamento di titolarità della stessa azienda, incompatibile con la finalità incentivante degli sgravi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila per un nuovo esame nel merito e per le spese.
Norme richiamate
art. 8, commi 1 e 4, L. 23 luglio 1991, n. 223
Lo sgravio contributivo per l'assunzione di lavoratori in mobilità compete solo se l'assunzione realizza effettivamente la rioccupazione e un incremento occupazionale, non quando i lavoratori restano occupati nella medesima azienda in senso oggettivo.
art. 15, comma 6, L. 29 aprile 1949, n. 264
Norma richiamata insieme alla disciplina degli incentivi all'assunzione, nel quadro della verifica della legittimità della fruizione degli sgravi contributivi.
artt. 2555 e ss. c.c.
La nozione di azienda rileva in senso oggettivo: conta l'organizzazione dei beni e il loro impiego nell'attività d'impresa, non la proprietà dei singoli beni.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro di dedotta violazione di legge posto a fondamento del motivo di ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Il beneficio contributivo previsto per l'assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità non spetta quando l'operazione sia solo formale e i lavoratori continuino, in sostanza, a svolgere la stessa attività nella medesima azienda in senso oggettivo.
- Ai fini della nozione di azienda in senso oggettivo non è necessario che gli immobili, le attrezzature e i macchinari siano di proprietà del medesimo imprenditore: è sufficiente che l'imprenditore disponga di un titolo giuridico per utilizzarli nell'esercizio dell'attività.
- Nel valutare la spettanza di incentivi occupazionali, il giudice deve accertare non solo il rispetto degli indici formali, ma anche la sostanza dell'operazione, verificando se assunzioni e licenziamenti siano stati utilizzati per eludere la ratio della disciplina incentivante.
- La verifica della legittimità degli sgravi contributivi richiede di apprezzare se vi sia stato un effettivo incremento dell'occupazione oppure un mero passaggio di personale all'interno di una realtà aziendale sostanzialmente invariata.
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