Sentenza n. 2768/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della Sentenza Tribunale di Pavia n. 5/2024 pubbl. il 15/02/2024 RG n. 1451/2022 passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 2.000,00 per carta docente relativa agli anni scolastici 2018/2019-2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza dopo la notifica, il 21 maggio 2024, della sentenza del Tribunale di Pavia n. 5/2024, passata in giudicato, che riconosceva in suo favore il diritto al pagamento di € 2.000,00 per le annualità di carta docente 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Nonostante la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche, il Ministero non ha eseguito il pagamento, neppure parziale. L'amministrazione si è costituita con una memoria di stile, senza contestare l'esistenza o l'ammontare del credito e senza fornire indicazioni sull'andamento della procedura di pagamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato, rilevando che la sentenza del Tribunale di Pavia era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata ed era rimasta ineseguita, mentre era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al titolo entro 90 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, prevedendo che il commissario intervenga su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione e provveda entro i successivi 60 giorni, anche tramite funzionario delegato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in € 800,00 oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza al giudicato, ordinare l'esecuzione e nominare, per l'eventuale inerzia, un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche risultanti da provvedimenti giudiziari; decorso tale termine senza pagamento, può essere proposta l'azione di ottemperanza.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato in relazione al rimborso del contributo unificato, ove dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato, ritualmente notificata all'amministrazione, riconosce un credito pecuniario e l'amministrazione non provvede al pagamento neppure parziale dopo il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, sussiste inottemperanza al giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'assenza di contestazioni dell'amministrazione sull'an e sul quantum del credito, unita alla mancata documentazione dell'adempimento, consente di ordinare l'esecuzione integrale del titolo entro un termine assegnato dal giudice.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore dopo l'inutile scadenza del termine assegnato all'amministrazione per adempiere.
- Non è dovuto un compenso al commissario ad acta quando l'attività di esecuzione del giudicato rientra nei suoi compiti istituzionali.
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