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Sentenza

Sentenza n. 957/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS-/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202503470

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Milano relativa all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esatta esecuzione della sentenza passata in giudicato con cui il Tribunale di Milano aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrisponderle, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, l'importo complessivo di euro 2.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Il titolo era stato notificato e il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 era decorso, ma l'Amministrazione non aveva adempiuto. La ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza adeguatamente contrastare la pretesa.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di provvedere entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, pagando le somme dovute in base al titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese aventi titolo nella pronuncia, oltre agli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non determina costitutivamente il credito: la sua esatta quantificazione discende dal giudicato, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali. Pertanto, i conteggi della creditrice relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'Amministrazione, che deve verificarne misura e decorrenza secondo il titolo e gli artt. 1282 e seguenti c.c. È stato nominato, per il caso di ulteriore inerzia, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, con incarico da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire nei successivi centoventi giorni. Il commissario dovrà determinare definitivamente l'importo dovuto e adottare gli atti contabili necessari, senza compenso aggiuntivo. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente di agire per l'esecuzione del giudicato e di ottenere l'ordine rivolto all'amministrazione, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Rende esperibile il giudizio di ottemperanza anche per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del riconoscimento contenuto nel giudicato da eseguire.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono, a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve decorrere prima dell'avvio dell'azione di recupero coattivo nei confronti dell'amministrazione debitrice.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    I conteggi del capitale residuo e degli interessi devono essere verificati alla luce del titolo e delle regole legali su misura e decorrenza degli interessi.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario è ammissibile quando l'amministrazione, pur dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto per le amministrazioni pubbliche, non abbia adempiuto all'obbligo pecuniario accertato nel titolo.
  • Il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di conformarsi al giudicato entro un termine determinato e può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare soltanto in caso di persistente inerzia dopo la scadenza del termine assegnato.
  • L'ottemperanza ha funzione esecutiva e non costitutiva del credito: l'importo dovuto deve essere ricavato dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti già effettuati, sicché i conteggi unilateralmente prodotti dal creditore non vincolano definitivamente l'amministrazione.
  • In sede di ottemperanza possono essere riconosciuti, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge, il capitale residuo, gli accessori maturati, le spese aventi titolo nella pronuncia e gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso.
  • Il commissario ad acta incaricato dell'esecuzione può determinare definitivamente l'importo dovuto e adottare gli atti contabili necessari al pagamento; quando l'incarico rientra nei compiti istituzionali del dipendente pubblico designato, non è dovuto uno specifico compenso commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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