Cassazione Penale, Sentenza n. 43105/2024 del 26/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza ex art. 444 c.p.p. che lo ha condannato, sostenendo che il reato societario contestato al capo 4 (falso in bilancio del 31/12/2015) si era già prescritto in data anteriore alla pronuncia. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata declaratoria di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., richiamando la precedente giurisprudenza (Sez. U. n. 18953/2016) secondo cui il consenso al patteggiamento non vale come rinuncia alla prescrizione se non espressa. Ha anche trasmesso una memoria successiva che ripete il motivo.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Motivazione: dopo la riforma del 2017 l'art. 448, comma 2-bis c.p.p. ha circoscritto i motivi deducibili in cassazione contro la sentenza di patteggiamento; la questione della prescrizione, non sollevata né dall'imputato al momento dell'accordo né rilevata d'ufficio dal giudice ex art.129 c.p.p., non rientra tra i motivi tassativi di cassazione previsti dall'art. 448, comma 2-bis, e quindi non è deducibile in cassazione. La pena concordata (2 anni e 6 mesi) è considerata legale e conforme all'accordo; la memoria trasmessa fuori termine non introduce elementi nuovi. Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Regolamenta la sentenza di applicazione della pena su richiesta; il giudice deve comunque verificare l'assenza di cause di proscioglimento (art.129 c.p.p.).
art. 129 cod. proc. pen.
Prevede la verifica di cause di proscioglimento quali la prescrizione; la Corte rileva che, se non esercitato in sede, il relativo vizio non è sempre deducibile in cassazione dopo la riforma del 2017.
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Limita tassativamente i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento a specifiche fattispecie (volontà dell'imputato, difetto di correlazione, erronea qualificazione giuridica, illegalità della pena/ misura). La Corte interpreta tale norma come escludente la deducibilità in cassazione della prescrizione non sollevata in giudizio.
art. 157, comma settimo cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che la rinuncia alla prescrizione richiede forma espressa; la Corte però osserva che l'orientamento precedente che valorizzava tale principio è stato superato dalla riforma del 2017 e dalla giurisprudenza successiva.
art. 611 cod. proc. pen.
Disciplina il procedimento davanti alla Corte di Cassazione per le sentenze di applicazione della pena; la Corte ricorda il termine di 15 giorni per produzioni memorie e dichiara inammissibile la memoria trasmessa fuori termine che non introduce novità.
legge n. 103 del 2017
Ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis c.p.p. e ha ristretto i motivi di ricorso in cassazione contro il patteggiamento, incidendo sul sindacato possibile sulla mancata declaratoria di prescrizione.
d. lgs. n. 150 del 2022 e dl. n. 137 del 2022 (art. 23)
Richiamati dalla Corte per chiarire che le modifiche emergenziali non incidono sul rito cartolare ex art. 611 c.p.p. applicato nel procedimento in esame.
Massime di principio
- Dopo la riforma del 2017 (art. 448, comma 2-bis c.p.p.) la prescrizione non sollevata in primo grado né rilevata d'ufficio dal giudice non è normalmente deducibile in cassazione contro una sentenza di patteggiamento.
- Per preservare l'impugnabilità della prescrizione in caso di patteggiamento, l'imputato deve sollevare espressamente la questione già in sede di accordo o chiedere al giudice la declaratoria ai sensi dell'art.129 c.p.p.; diversamente il rimedio in cassazione è sostanzialmente precluso.
- La pena concordata in sede di patteggiamento resta "legale" anche se, in astratto, uno dei reati unificati risulti poi prescrittibile: l'illegalità della pena ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis si verifica solo in ipotesi specifiche (es. pena non conforme all'accordo o illegale in senso tecnico), non per la sola prescrizione del fatto.
- Le memorie e documenti prodotti in cassazione devono rispettare i termini procedurali (es. 15 giorni ex art.611 c.p.p.); produzioni tardive che non apportano novità rischiano di essere inammissibili.
- In situazioni simili è strategico: a) sollevare la prescrizione tempestivamente nell'atto di concessione dell'accordo o chiedere esplicita pronuncia del giudice; b) se si vuole preservare il diritto a far valere la prescrizione, non limitarsi a dichiarazioni implicite di consenso al patteggiamento ma formulare richieste e riserve in forma espressa.
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