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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15744/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società, operante nel settore degli autoveicoli, contestando maggiori ricavi non contabilizzati e recuperando imposte ai fini IVA, IRAP ed IRES per l'anno 2016. L'accertamento era fondato sull'omessa istituzione delle scritture contabili per più annualità e su una ricostruzione induttiva dei ricavi, con considerazione di fatture attive, vendite di veicoli desunte dalle banche dati PRA e ACI, documentazione extracontabile e compensi rilevati; erano stati inoltre riconosciuti alcuni costi e negata l'applicazione del regime del margine IVA per mancanza del registro di carico e scarico. La CTP aveva rigettato il ricorso della società, mentre la CTR aveva accolto l'appello della contribuente e annullato l'avviso. L'Amministrazione ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, in violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., perché la CTR si sarebbe limitata ad affermazioni apodittiche, prive di un effettivo percorso argomentativo; 2) violazione delle norme in tema di deducibilità dei costi e applicazione del regime del margine IVA, assumendo che la CTR avesse riconosciuto costi in assenza di scritture contabili e avesse erroneamente ritenuto applicabile il regime del margine nonostante la mancanza della documentazione prescritta.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso dell'Amministrazione, ritenendo la motivazione della sentenza della CTR solo apparente e quindi nulla, perché non consentiva di comprendere il percorso logico-giuridico seguito per annullare l'avviso di accertamento. Ha ricordato che, dopo la riforma dell'art. 360 c.p.c., la motivazione apparente ricorre quando il ragionamento del giudice non sia percepibile e non raggiunga il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che dovrà riesaminare il merito dell'appello e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La violazione è stata dedotta perché la sentenza d'appello sarebbe stata priva di una motivazione effettiva e intelligibile.

  • art. 111 Cost.

    La Corte ha richiamato il principio del "minimo costituzionale" della motivazione, che viene meno quando la decisione sia solo apparentemente motivata.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il vizio processuale invocato per la nullità della sentenza derivante da motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il vizio dedotto per la violazione e falsa applicazione di norme sostanziali in tema di accertamento e deducibilità dei costi.

  • art. 109 d.P.R. 917/1986

    Richiamato dalla ricorrente come norma sulla deducibilità dei componenti negativi e sui requisiti di certezza e precisione.

  • art. 39, comma 2, lett. c), d.P.R. 600/1973

    Richiamato quale base dell'accertamento induttivo in presenza di irregolarità contabili.

  • art. 109, commi 4 e 5, d.P.R. 917/1986

    Richiamato per contestare il riconoscimento di costi in assenza dei presupposti richiesti dalla legge.

  • art. 36 d.l. 41/1995

    Richiamato in tema di regime del margine IVA.

  • art. 38 d.l. 41/1995

    Richiamato in tema di esclusione o limiti di operatività del regime del margine IVA in assenza della documentazione prevista.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è solo apparente, e quindi nulla, quando sia meramente assertiva o incomprensibile e non consenta di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice.
  • Il giudice d'appello che riformi un accertamento tributario deve spiegare in modo chiaro perché condivide le difese del contribuente, quali conseguenze ne trae e su quali prove fonda la decisione, specie quando l'accertamento sia di natura induttiva per assenza di scritture contabili.
  • Se la decisione di merito annulla integralmente la pretesa tributaria, ma dagli atti emerge che una parte del tributo potrebbe comunque essere dovuta, il giudice deve chiarire le ragioni dell'integrale caducazione oppure rideterminare la pretesa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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