Ordinanza n. 177/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto del Questore di Ragusa recante divieto di accesso agli stadi e agli impianti sportivi per la durata di un anno, nonché ai luoghi connessi alle competizioni calcistiche regionali siciliane
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il decreto con cui il Questore di Ragusa gli ha applicato, ai sensi dell’art. 6, comma 1, della l. n. 401/1989, un divieto di accesso agli stadi e agli impianti sportivi dell’intero territorio nazionale e ai luoghi interessati dalle manifestazioni calcistiche regionali siciliane connesse alla squadra indicata nel provvedimento. Dal testo emerge la contestazione della violazione degli obblighi di partecipazione procedimentale, nonché dei profili relativi alla motivazione, all’illogicità e alla sproporzione della misura rispetto alla condotta contestata. L’amministrazione ha resistito al ricorso. Il giudice ha esaminato la domanda nella fase cautelare, ritenendo necessario verificare il fumus boni iuris.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che il ricorso non fosse assistito dal prescritto fumus boni iuris e ha rigettato la domanda cautelare. Quanto alla dedotta violazione della partecipazione procedimentale, ha richiamato l’indirizzo secondo cui i provvedimenti diretti a tutelare più efficacemente l’ordine pubblico e a prevenire la reiterazione di condotte vietate possono essere adottati anche senza il previo coinvolgimento del destinatario. Ha inoltre ritenuto il decreto adeguatamente motivato, non illogico e non sproporzionato, in rapporto alla gravità della condotta contestata, descritta puntualmente nell’annotazione di polizia giudiziaria redatta dagli agenti di pubblica sicurezza presenti all’evento, che avevano identificato il ricorrente per conoscenza diretta. Non è stata ravvisata la necessità di accordare la sospensione dell’atto. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, l. 13 dicembre 1989, n. 401
divieto di accesso agli stadi e agli impianti sportivi
La disposizione costituisce la base normativa del divieto di accesso applicato dal Questore; nella fase cautelare il giudice ha ritenuto non manifestamente carente la motivazione della misura in relazione alla condotta contestata.
art. 55 c.p.a.
La domanda di sospensione è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con particolare riferimento al fumus boni iuris.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento della disposizione di oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, i provvedimenti di divieto di accesso agli stadi e agli impianti sportivi, adottati per la tutela dell’ordine pubblico e per prevenire la reiterazione di condotte vietate, possono prescindere dal previo coinvolgimento procedimentale del destinatario.
- Ai fini del fumus boni iuris, un provvedimento di divieto di accesso agli impianti sportivi è adeguatamente motivato quando descrive in modo puntuale e dettagliato la condotta contestata, anche mediante il richiamo a un’annotazione di polizia giudiziaria redatta dagli agenti presenti all’evento che abbiano identificato direttamente il destinatario.
- La misura di divieto di accesso agli impianti sportivi non è illogica né sproporzionata quando risulta correlata alla gravità della condotta contestata e il provvedimento espone adeguatamente gli elementi posti a fondamento della valutazione dell’autorità di pubblica sicurezza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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