Cassazione Penale, Sentenza n. 33975/2026 del 21/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma del 16 novembre 2023, che aveva respinto il reclamo contro il decreto ministeriale applicativo, per quattro anni, del regime di cui all’art. 41-bis ord. pen. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge, sostenendo che il Tribunale si fosse limitato a riproporre il decreto ministeriale senza valutare in modo effettivo i presupposti attuali della misura e la sua pericolosità. Ha contestato che la capacità di mantenere collegamenti con il clan fosse stata ricavata dalla sua appartenenza e dalla persistente operatività del sodalizio, pur essendo il suo ruolo apicale e la partecipazione a un tentato omicidio oggetto di un procedimento ancora in corso. Ha inoltre dedotto di essersi separato dalla moglie, indicata come anello di congiunzione con il clan, l’assenza di rapporti attuali con l’associazione e la violazione della presunzione di non colpevolezza per il fatto di essere soltanto imputato di associazione mafiosa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, ai fini dell’applicazione del regime, il Tribunale doveva verificare la presenza di elementi idonei a far ritenere la capacità del detenuto di mantenere collegamenti con l’associazione criminale, non una pericolosità personale in termini generali, e che l’ordinanza aveva fondato tale valutazione sul profilo criminale del ricorrente e sulla perdurante operatività del clan, parametri contemplati dalla disciplina. Le censure sulla separazione dalla moglie e sull’assenza di rapporti attuali sono state ritenute inammissibili perché non dimostravano la rescissione dei legami e perché la legge richiede la capacità di mantenere collegamenti, non la prova di rapporti attuali. È stata ritenuta manifestamente infondata la doglianza relativa alla mancata condanna per il reato associativo: il regime può applicarsi anche agli imputati in custodia cautelare e ha finalità preventiva, non sanzionatoria o retributiva, senza incompatibilità con la presunzione di non colpevolezza. La Corte ha infine osservato che il ricorso, ammissibile in questa sede soltanto per violazione di legge o motivazione radicalmente apparente, sollecitava una rivalutazione del merito non consentita. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 41-bis, comma 2, ord. pen.
La norma attributiva di potere dell'art. 41-bis, comma 2, ord. pen. consente l'adozione del provvedimento di sospensione delle ordinarie regole del trattamento penitenziario nei confronti dei soggetti, che sono stati condannati o sono imputati per alcuni specifici reati, tra cui quelli per cui è in espiazione il ricorrente, “in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva”.
La sospensione delle ordinarie regole di trattamento può essere disposta nei confronti di condannati o imputati per i reati indicati dalla legge quando sussistano elementi idonei a far ritenere collegamenti con un’associazione criminale, terroristica o eversiva.
art. 41-bis, comma 2-bis, ord. pen.
Il successivo comma 2-bis dispone che la sospensione del trattamento è prorogata “quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto”.
La valutazione della permanenza della capacità di mantenere collegamenti deve considerare, tra gli altri elementi, il profilo criminale e il ruolo nell’associazione, nonché la perdurante operatività del sodalizio.
art. 41-bis, comma 2, ultimo periodo, legge n. 354 del 1975
Né si pongono questioni circa la compatibilità della previsione del trattamento differenziato con la presunzione di non colpevolezza, perché, come evidenziato nella pronuncia Sez. 1, n. 18790 del 06/02/2015, Lorusso, Rv. 263555, che ha ritenuto la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 25, comma secondo, e 27 Cost., dell'art. 41-bis, comma 2, ultimo periodo, legge n. 354 del 1975, il regime differenziato non ha natura sanzionatoria o retributiva, ma finalità di prevenzione dei reati in relazione alla pericolosità del detenuto.
Il regime differenziato ha natura preventiva e non sanzionatoria o retributiva; la sua applicazione anche all’imputato non contrasta, per tale ragione, con la presunzione di non colpevolezza.
art. 416-bis c.p.
Il ricorso deduce che l’ordinanza sarebbe illegittima, perché La Torre è soltanto imputato del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., ma non è stato ancora condannato per esso, ma l’argomento è manifestamente infondato, in quanto è orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che “la sospensione delle regole di trattamento penitenziario nei confronti di detenuti imputati o condannati per reati tassativamente indicati dalla legge (art. 41 bis legge 26 luglio 1975 n. 354) si applica anche ai detenuti in stato di custodia cautelare” (Sez. 1, n. 37038 del 23/04/2004, Virga, Rv. 230807 - 01).
La sola pendenza dell’imputazione per il reato associativo non impedisce l’applicazione del regime: le regole differenziate possono riguardare anche detenuti in custodia cautelare.
art. 616, comma 1, c.p.p.
Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, secondo la determinazione equitativa del giudice, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini dell’applicazione del regime previsto dall’art. 41-bis ord. pen., la verifica pertinente riguarda l’esistenza di elementi idonei a far ritenere la capacità del detenuto di mantenere collegamenti con l’associazione criminale, non una generica valutazione della sua pericolosità personale.
- La capacità di mantenere collegamenti può essere desunta, tra gli altri parametri previsti dalla legge, dal profilo criminale del detenuto, dalla posizione rivestita nell’associazione e dalla perdurante operatività del sodalizio; non è necessario dimostrare l’esistenza di rapporti attuali.
- La mera allegazione di una circostanza personale che avrebbe interrotto i legami con l’associazione non rende apparente la prognosi giudiziale se non è accompagnata da sufficiente capacità dimostrativa dell’effettiva rescissione dei collegamenti.
- Il regime differenziato può applicarsi anche a detenuti imputati e in custodia cautelare per i reati indicati dalla legge, poiché la misura persegue finalità preventive e non sanzionatorie o retributive.
- Nel ricorso per cassazione contro i provvedimenti in materia di regime penitenziario differenziato, la censura è circoscritta alla violazione di legge, cui è equiparabile la motivazione radicalmente apparente; non è consentito sollecitare una nuova valutazione nel merito degli elementi considerati dal giudice.
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