Sentenza n. 874/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Questura di Brescia ha respinto la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, preceduta da preavviso di rigetto. Il diniego era fondato sugli artt. 4, comma 3, 5, comma 5, e 26, comma 7-bis, del d.lgs. n. 286/1998, in ragione di numerose condanne e di un deferimento per reati relativi al commercio di prodotti con segni falsi, alla ricettazione e alla violazione della normativa sul diritto d’autore. Con un unico motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge, carenza di istruttoria, insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Ha sostenuto che le condotte fossero risalenti e maturate durante un periodo di difficoltà economica, che la propria posizione fosse stata successivamente regolarizzata e che lo svolgimento di attività lavorativa lecita dimostrasse l’integrazione sociale e l’assenza di attuale pericolosità. Ha inoltre invocato una pronuncia della Corte costituzionale sull’illegittimità dell’automatismo fondato su determinate condanne penali, sostenendo che fosse necessaria una valutazione individualizzata e concreta della minaccia all’ordine pubblico. L’Amministrazione avrebbe omesso di considerare il percorso di integrazione, la situazione lavorativa e l’attuale condizione personale. In giudizio il ricorrente ha anche prodotto un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza relativa all’estinzione della pena detentiva a seguito dell’esito positivo dell’affidamento in prova.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che le condanne riportate dal ricorrente rientrassero tra i reati automaticamente ostativi previsti dall’art. 26, comma 7-bis, del d.lgs. n. 286/1998, con la conseguenza che il diniego del rinnovo costituiva atto vincolato e che, in linea generale, l’Amministrazione non fosse tenuta a rivalutare in concreto la pericolosità sociale, la personalità, l’inserimento lavorativo o la modesta entità dei fatti. Il giudice ha individuato quale eccezione all’automatismo la presenza di legami familiari in Italia riconducibili all’art. 29 del d.lgs. n. 286/1998, rispetto ai quali deve essere effettuato il bilanciamento tra tutela dell’ordine pubblico e diritto alla vita familiare; nel caso concreto, tuttavia, tali legami risultavano assenti. La pronuncia della Corte costituzionale invocata dal ricorrente è stata ritenuta non pertinente, poiché riguardava una specifica ipotesi di condanna per il reato di cui all’art. 474, comma 2, c.p., mentre i reati oggetto del caso concreto non rientravano nel perimetro della dichiarazione di illegittimità costituzionale. Il TAR ha comunque rilevato che la Questura aveva svolto anche una valutazione concreta, valorizzando la pluralità delle condanne, la reiterazione delle condotte criminose e i recenti deferimenti per gli stessi reati quali indici di scarso inserimento sociale. L’estinzione della pena detentiva per esito positivo dell’affidamento in prova è stata ritenuta irrilevante, perché incide sulla pena ma non elimina il fatto storico del reato né la pronuncia di condanna. Le spese sono state compensate integralmente; è stata confermata l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione del compenso al difensore rimessa a separato provvedimento.
Norme richiamate
art. 26, comma 7-bis, d.lgs. 286/1998
La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l’espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica
La condanna per i reati indicati costituisce causa ostativa automatica al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo e impone all’Amministrazione l’adozione del diniego, senza ordinari margini di discrezionalità sulla pericolosità sociale o sull’integrazione dello straniero.
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
Impedisce l’ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale
Le condanne per i reati indicati impediscono l’ingresso e rilevano, per effetto del rinvio dell’art. 5, comma 5, ai fini del diniego o del mancato rinnovo del permesso di soggiorno.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato
Il venir meno dei requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno comporta il rifiuto o la revoca del titolo; in presenza di reati ostativi l’Amministrazione deve adottare il diniego.
art. 29 d.lgs. 286/1998
La presenza di legami familiari in Italia riconducibili alle ipotesi di ricongiungimento familiare impone all’Amministrazione di ponderare la tutela dell’ordine pubblico con il diritto alla vita familiare dello straniero, costituendo un’eccezione all’automatismo del diniego.
art. 47 legge 354/1975
L’estinzione della pena detentiva conseguente all’esito positivo dell’affidamento in prova incide sulla pena irrogata, ma non elimina il fatto storico del reato né la condanna ai fini valutativi considerati nel procedimento sul permesso di soggiorno.
Massime di principio
- Quando lo straniero richiedente il rinnovo di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo riporti una condanna rientrante tra i reati ostativi individuati dall’art. 26, comma 7-bis, del d.lgs. 286/1998, il diniego del rinnovo costituisce atto vincolato e l’Amministrazione, in via ordinaria, non deve svolgere una distinta valutazione discrezionale della pericolosità sociale, della personalità, dell’integrazione lavorativa o della modesta entità del fatto.
- L’automatismo ostativo derivante dalla condanna per i reati indicati dalla legge incontra, secondo la decisione, l’eccezione dei legami familiari in Italia riconducibili all’art. 29 del d.lgs. 286/1998; in tale ipotesi l’Amministrazione deve bilanciare concretamente l’interesse alla tutela dell’ordine pubblico con la protezione della vita familiare.
- Una pronuncia della Corte costituzionale che escluda l’automatismo per una specifica fattispecie criminosa non è applicabile a condanne diverse, se non viene dimostrato che queste rientrino nell’esatto perimetro della dichiarazione di illegittimità costituzionale.
- L’estinzione della pena detentiva conseguente all’esito positivo dell’affidamento in prova non cancella il reato commesso né la condanna intervenuta e, pertanto, non impedisce che tali elementi siano considerati nel procedimento relativo al rinnovo del permesso di soggiorno.
- Anche quando il diniego sia fondato su una causa ostativa automatica, la reiterazione delle condotte criminose, la pluralità delle condanne e i recenti deferimenti per fatti analoghi possono essere valorizzati dall’Amministrazione come elementi concreti di pericolosità o di scarso inserimento sociale, ove una valutazione concreta venga comunque effettuata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1281/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1282/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1283/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1284/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1285/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1286/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →