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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25348/2026 del 06/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso straordinario per cassazione ex art. 625-bis c.p.p. era diretto contro una precedente sentenza della Corte di cassazione che aveva rigettato il ricorso dell'imputato avverso la condanna pronunciata dalla Corte di appello di Milano per bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata, autoriciclaggio ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Il ricorrente ha dedotto un errore di fatto della Corte di cassazione, sostenendo: a) che fosse stata erroneamente ritenuta corretta la sua dichiarazione di assenza nel giudizio di primo grado, sul presupposto che il rinvio dell'udienza per legittimo impedimento fosse stato ritualmente comunicato mediante notifica della vocatio in ius e dell'ordine di traduzione, quando invece l'ordine di traduzione non gli sarebbe mai stato comunicato; b) che la Corte avesse altresì errato nel ritenere non proposta dal difensore, nei gradi di merito, l'eccezione relativa alla omessa notifica dell'ordine di traduzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso straordinario, ritenendo infondate entrambe le doglianze. Ha chiarito che il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. è esperibile solo per errore percettivo della Corte di cassazione, non per errori di giudizio o di interpretazione della norma. La valutazione sulla ritualità della dichiarazione di assenza dell'imputato è stata qualificata come apprezzamento giuridico, quindi insindacabile con tale rimedio. Quanto al dedotto errore sull'omessa eccezione difensiva, la questione è stata ritenuta comunque irrilevante, perché la Corte aveva comunque esaminato il tema e deciso che il rapporto processuale era regolarmente instaurato. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Il rimedio straordinario è limitato all'errore percettivo della Corte di cassazione, dovuto a svista o equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, con incidenza causale sulla decisione; non è invece utilizzabile per errori di giudizio o di diritto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • L'errore di fatto rilevante ai fini del ricorso straordinario per cassazione consiste in una falsa percezione del contenuto degli atti del giudizio di legittimità, tale da aver inciso sulla formazione della decisione; non comprende valutazioni giuridiche né interpretazioni di norme processuali o sostanziali.
  • Quando la doglianza investe la correttezza giuridica della declaratoria di assenza dell'imputato o la ritualità delle notifiche, la questione attiene a un possibile errore di diritto e non è deducibile con il rimedio ex art. 625-bis c.p.p.
  • L'errore percettivo eventualmente commesso dal giudice di merito non può essere fatto valere tramite ricorso straordinario per cassazione, ma soltanto attraverso i mezzi di impugnazione ordinari nei rispettivi limiti.
  • Se la questione asseritamente travisata è comunque irrilevante perché la decisione di legittimità ha deciso sulla base di autonome ragioni assorbenti, il ricorso straordinario è infondato.
  • Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

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