Sentenza n. 222/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento a) del provvedimento del Comune di Grottaminarda prot. n.6960 del 12.6.2025, ricevuto in data 24.6.2025, avente ad oggetto “diffida Spera Agostino prot.3786 del 31.3.2025”, in uno a tutti i suoi allegati; b) della licenza per la esecuzione dei lavori edilizi n.1212/234/71 del 6.11.1971, in uno a tutti i suoi allegati; c) della licenza edilizia per la esecuzione dei lavori edilizi n.1805/34/75 del 19.8.1976; d) di ogni altro atto, anche di natura istruttoria, connesso e conseguenziale, comunque lesivo dei diritti del ricorrente nonché per l'accertamento dell'obbligo del Comune di Grottaminarda di procedere, ex art. 21-nonies, comma 2 bis, L. n.241/1990, all'annullamento della licenza edilizia n.1212/234/71 del 6.11.1971 e la successiva licenza edilizia n.1805/34/75 del 19.8.1976 nonché per la conseguente condanna del Comune di Grottaminarda ad annullare, ex art. 21-nonies, comma 2 bis, L. n.241/1990, la licenza edilizia n.1212/234/71 del 6.11.1971 e la successiva licenza edilizia n.1805/34/75 del 19.8.1976.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota comunale che ha respinto o comunque esaminato negativamente l'istanza volta all'esercizio dell'autotutela sulle licenze edilizie del 1971 e del 1976, nonché le licenze edilizie medesime
Esito
Favorevole al resistente (comune e controinteressate)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la nota comunale prot. n. 6960 del 12 giugno 2025, con la quale il Comune aveva rilevato che alla licenza edilizia del 1971 non era stato dato seguito, essendo le opere state realizzate in base al successivo titolo del 1976. Ha inoltre impugnato direttamente le licenze edilizie del 1971 e del 1976 e ha chiesto l'accertamento dell'obbligo del Comune di esercitare l'annullamento d'ufficio ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 2-bis, della legge n. 241/1990. A sostegno, ha dedotto che il titolo del 1971 sarebbe stato ottenuto mediante una rappresentazione parziale, reticente o maliziosa dei luoghi, tale da indurre il Comune in errore sulla superficie disponibile per la costruzione, e che il fabbricato delle controinteressate avrebbe invaso una particella di sua proprietà. Ha richiamato una sentenza civile della Corte d'Appello di Napoli e una perizia tecnica. Sono stati dedotti violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 21-nonies e degli artt. 3 e seguenti della legge n. 241/1990, violazione della normativa urbanistica ed edilizia, erroneità dei presupposti, difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità, travisamento, sviamento, violazione del giusto procedimento e ingiustizia manifesta. Il Comune ha eccepito tardività e inammissibilità del ricorso e ne ha comunque contestato la fondatezza; una controinteressata ha chiesto il rigetto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento di € 2.200 oltre accessori, da dividersi tra il Comune e le controinteressate. In primo luogo, ha ritenuto la nota impugnata priva di autonoma lesività, qualificandola come atto meramente interlocutorio, illustrativo e ricognitivo, non contenente una determinazione decisoria imputabile alla volontà provvedimentale dell'amministrazione. In assenza di lesione effettiva e immediata, difettava quindi l'interesse a ricorrere. In secondo luogo, il giudice ha rilevato la violazione del principio del ne bis in idem, applicabile al processo amministrativo per effetto dell'art. 39, comma 1, c.p.a., poiché una precedente sentenza dello stesso TAR aveva già definitivamente scrutinato la legittimità del permesso di costruire in sanatoria del 2020 relativo alle opere realizzate in difformità dai titoli del 1971 e del 1976, escludendo sia l'incidenza dello sconfinamento sull'ampliamento sanato sia l'occupazione materiale del suolo altrui. Il giudicato impediva una nuova pronuncia sulla medesima vicenda sostanziale. Il TAR ha comunque esaminato la questione nel merito, ritenendo il ricorso infondato anche sotto il profilo dell'assenza dei presupposti per l'annullamento d'ufficio. Le istanze di autotutela costituiscono mere sollecitazioni e non determinano, di regola, un obbligo giuridico dell'amministrazione di provvedere nel merito. Inoltre, pur ammettendo in astratto che il titolo edilizio potesse essere stato ottenuto sulla base di una rappresentazione fuorviante dei fatti, il ricorrente conosceva da lungo tempo la situazione e avrebbe potuto contestare tempestivamente il titolo. Il termine ragionevole per l'annullamento d'ufficio era quindi ampiamente decorso, quantomeno dalle contestazioni formulate nel precedente giudizio del 2020, e non ricorrevano i presupposti dell'art. 21-nonies. Le contestazioni relative ai depositi documentali tardivi sono state accolte nel senso dello stralcio dei depositi, mentre memorie e repliche tempestive sono rimaste nel fascicolo.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
Il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio, per ragioni di interesse pubblico, entro dodici mesi dall'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, tenendo conto degli interessi dei destinatari, dei controinteressati e dell'organo emanante, salvo il caso in cui il comportamento della parte interessata abbia indotto in errore l'amministrazione attraverso una rappresentazione distorta o non veritiera della realtà.
L'annullamento d'ufficio richiede i presupposti normativi e una valutazione dell'interesse pubblico; il termine ragionevole decorre dalla scoperta dei fatti se il privato ha indotto in errore l'amministrazione, ma tale eccezione non opera quando il ricorrente conosceva da lungo tempo i fatti e non ha tempestivamente sollecitato l'autotutela.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Rinvio esterno alle norme del codice di procedura civile per quanto non disciplinato dal codice del processo amministrativo.
Consente l'applicazione nel processo amministrativo del principio del ne bis in idem, impedendo una nuova decisione sulla medesima vicenda sostanziale già definitivamente scrutinata.
artt. 3 e 97 Cost.
Sono stati invocati dal ricorrente a sostegno delle censure di difetto di motivazione, imparzialità, buon andamento e violazione dei principi dell'azione amministrativa; il giudice non li ha esaminati autonomamente per la declaratoria di inammissibilità e l'infondatezza assorbente.
artt. 3 e seguenti l. 241/1990
Sono stati richiamati per contestare motivazione, istruttoria e regole partecipative del procedimento; le relative censure non hanno condotto all'annullamento dell'atto.
Massime di principio
- Un atto amministrativo meramente interlocutorio, illustrativo o ricognitivo, privo di una determinazione decisoria e di autonoma lesività, non è immediatamente impugnabile; in mancanza di una lesione effettiva e attuale difetta l'interesse a ricorrere.
- Il principio del ne bis in idem opera anche nel processo amministrativo e impedisce al giudice di riesaminare la medesima vicenda sostanziale già definitivamente decisa con efficacia di giudicato, anche quando la nuova impugnazione sia formalmente rivolta contro un diverso atto collegato.
- La richiesta di esercizio dell'autotutela costituisce, di regola, una mera sollecitazione e non attribuisce al privato una pretesa a ottenere l'annullamento d'ufficio né impone all'amministrazione un obbligo di provvedere nel merito mediante il ritiro dell'atto.
- L'annullamento d'ufficio di un titolo edilizio risalente richiede il rispetto dei presupposti dell'art. 21-nonies l. 241/1990, compresa la valutazione dell'interesse pubblico concreto e degli interessi dei destinatari e dei controinteressati; il mero decorso del tempo consolida l'affidamento quando il privato che contesta il titolo conosceva da tempo i fatti e avrebbe potuto sollecitare tempestivamente l'autotutela.
- Quando il privato abbia indotto l'amministrazione in errore mediante una rappresentazione non veritiera dei fatti, il termine ragionevole per l'annullamento d'ufficio decorre dalla scoperta dei fatti da parte dell'amministrazione e l'affidamento del destinatario può risultare privo di tutela; tale regola non è applicabile a vantaggio di chi, pur conoscendo da lungo tempo la situazione, abbia omesso di contestare tempestivamente il titolo.
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