Cassazione Penale, Ordinanza n. 26770/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non consentite in sede di legittimità le doglianze sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della continuazione quando la motivazione del giudice di merito sia immune da manifesta illogicità o contraddizioni. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello, deducendo esclusivamente censure attinenti al trattamento sanzionatorio. In particolare lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e il mancato riconoscimento della continuazione. La Corte rileva che entrambi i motivi investono valutazioni discrezionali di merito e che, in presenza di una motivazione non affetta da manifeste illogicità o contraddizioni, tali censure non sono proponibili in sede di legittimità. La motivazione della sentenza impugnata è ritenuta articolata e adeguata nel giustificare il doppio diniego.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Richiamato implicitamente in relazione alle circostanze attenuanti generiche, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito e censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale.
art. 81 c.p.
Richiamato implicitamente con riferimento alla continuazione, istituto la cui applicazione integra valutazione discrezionale del giudice di merito.
art. 616 c.p.p.
Base per la condanna del ricorrente in caso di declaratoria di inammissibilità, con pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Le doglianze che investono il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della continuazione non possono essere devolute alla Corte di cassazione come meri dissensi sulla valutazione di merito, se la sentenza impugnata contiene una motivazione coerente e non manifestamente illogica.
- Il sindacato di legittimità sul trattamento sanzionatorio è limitato alla verifica della presenza di una motivazione giuridicamente e logicamente adeguata; non consente una nuova valutazione del potere discrezionale esercitato dal giudice di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.
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