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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35371/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare per il reato di usura aggravata dal "metodo mafioso" (art. 644 c.p. e art. 416-bis.1 c.p.), con contestazione della sussistenza dell'aggravante sostenuta dal Tribunale soprattutto sulle dichiarazioni della persona offesa e su generiche affermazioni di appartenenza al clan, nonché per l'uso della presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. nella valutazione dell'adeguatezza della misura cautelare.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha escluso l'aggravante del "metodo mafioso" per mancanza di indizi idonei a dimostrare che Curcio abbia "speso" la propria appartenenza o abbia tenuto comportamenti riconducibili al metodo mafioso; ha censurato la motivazione del Tribunale che si è limitata a richiamare dichiarazioni generiche della vittima e di collaboratori senza mostrarne la rilevanza probatoria. Ha inoltre disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio al Tribunale di Catanzaro per un nuovo giudizio sull'adeguatezza della misura cautelare senza poter far leva sulla presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 644 c.p. (usura)

    Il reato di usura è riconosciuto come contestato ma la sua mera consumazione, se non accompagnata da elementi che ne evidenzino il collegamento con il metodo mafioso, non giustifica autonomamente il riconoscimento dell'aggravante.

  • art. 416-bis.1 c.p. (circostanza aggravante "metodo mafioso")

    Per riconoscere l'aggravante è necessario che emergano indizi idonei a dimostrare che il reato sia stato compiuto avvalendosi del metodo mafioso o che abbia agevolato l'attività del sodalizio: non bastano convinzioni o riferimenti generici all'appartenenza dell'indagato al clan.

  • art. 275, comma 3, c.p.p. (presunzione relativa in tema di esigenze cautelari)

    Il rinvio ha chiarito che la presunzione richiamata non può sostituire una motivazione specifica: il giudice non può limitarsi a fare ricorso a presunzioni logiche non dimostrate per giustificare la misura cautelare quando l'aggravante mafiosa è esclusa.

  • art. 309, comma 7, c.p.p. (competenza per nuovo giudizio dopo annullamento)

    La corte ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, ai sensi della normativa processuale che disciplina la competenza in caso di annullamento con rinvio.

Massime di principio

  • L'aggravante "metodo mafioso" richiede indizi specifici che colleghino il comportamento dell'imputato al metodo o al vantaggio per il sodalizio; non è sufficiente l'affermazione della vittima di ritenere l'indagato "mafioso" o la mera appartenenza riportata da collaboratori senza riscontri fattuali.
  • Le dichiarazioni della persona offesa e dei collaboratori di giustizia sono elementi utili ma devono essere esplicitamente collegati a fatti concreti che dimostrino l'utilizzo del vincolo mafioso per commettere il reato (es. atteggiamenti intimidatori, richiami espliciti al clan, sfruttamento di rapporti di potere).
  • Il giudice non può fondare la custodia cautelare su presunzioni logiche generiche: quando l'aggravante che legittima una presunzione viene esclusa, il tribunale deve riesaminare l'adeguatezza della misura con motivazione autonoma e specifica rispetto ai rischi processuali e di ordine pubblico.
  • In situazioni simili, la difesa può ottenere l'esclusione dell'aggravante chiedendo che il giudice indichi i passaggi motivazionali che collegano le dichiarazioni raccolte alla sussistenza del metodo mafioso; in assenza di tali passaggi è possibile ottenere l'annullamento con rinvio.
  • Sul piano pratico, in presenza di contestazione per reati commessi in contesti "mafiosi", il giudice deve valutare separatamente (i) la sussistenza degli elementi di reato e delle aggravanti e (ii) l'adeguatezza della misura cautelare, esplicitando le ragioni anche quando decide di non avvalersi delle presunzioni previste dalla legge processuale.

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