Cassazione Penale, Sentenza n. 38626/2023 del 21/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza che ha confermato la condanna per estorsione. Denuncia violazione delle norme processuali (artt. 179, 161 n.4 e 420 n.7 c.p.p.) per nullità dell'attività istruttoria svolta in data 31 gennaio 2019, allorché furono assunte le dichiarazioni della persona offesa (il fratello Mario) e della madre dell'imputato: secondo la difesa l'imputato era legittimamente impedito (detenuto) e quindi la sua assenza rendeva invalide le prove acquisite, con violazione del diritto dell'imputato a partecipare al giudizio
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che le dichiarazioni fossero state rese in una fase in cui il giudice non era ancora a conoscenza della detenzione del ricorrente; una volta appresa la detenzione il giudice ha disposto il rinvio, perciò non si è verificato vizio procedurale. Inoltre la difesa, presente in udienza, aveva acconsentito all'acquisizione delle sommarie informazioni rese dalla madre e ha eccepito la nullità solo tardivamente nell'udienza successiva: secondo la giurisprudenza citata l'omessa immediata eccezione del difensore preclude la deducibilità della nullità (art. 182 c.p.p., secondo comma). P.Q.M. ricorso dichiarato inammissibile; condanna del ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 179 c.p.p.
Riflettuto come norma richiamata nella doglianza relativa alla presenza dell'imputato; la Corte ha ritenuto che la testimonianza raccolta prima che il giudice venisse a conoscenza dell'impedimento fosse regolarmente acquisita
art. 161 n.4 c.p.p.
Richiamato tra le norme cui si riferisce la nullità denunciata (diritto dell'imputato a partecipare all'udienza); la Corte ha ritenuto che l'effetto protettivo della norma si applichi dal momento in cui il giudice è a conoscenza dell'impedimento
art. 420 n.7 c.p.p.
Richiamato nella censura quanto alle cause di nullità o illegittimità delle prove assunte; la Cassazione ha ritenuto non sussistente il vizio atteso che le dichiarazioni erano state rese prima della conoscenza dell'impedimento e che la difesa aveva consentito all'acquisizione di alcune dichiarazioni
art. 182 c.p.p., secondo comma
Fondamentale per la decisione: la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'attività istruttoria svolta in assenza dell'imputato per legittimo impedimento, se riconosciuto dal tribunale, costituisce nullità che però può essere preclusa se il difensore, presente in udienza, non eccepisce tempestivamente. Qui la difesa non ha sollevato l'eccezione in tempo utile e, anzi, aveva acconsentito all'acquisizione di sommarie informazioni
Massime di principio
- Se una prova è raccolta prima che il giudice venga a conoscenza dell'impedimento legittimo dell'imputato, tale prova di regola è utilizzabile: l'effetto protettivo dell'assenza dell'imputato si applica dal momento in cui il giudice è informato dell'impedimento
- Se il difensore è presente in udienza e non solleva immediatamente l'eccezione di nullità (o addirittura acconsente all'acquisizione di dichiarazioni), la relativa nullità può essere preclusa ai sensi dell'art. 182 c.p.p.; quindi per preservare i rimedi processuali l'eccezione deve essere formulata tempestivamente
- Le impugnazioni generiche, prive di specificità sulle censure processuali o di fatto, rischiano di essere dichiarate inammissibili: i ricorsi alla Cassazione devono indicare in modo preciso i profili di violazione di legge e le ragioni della rilevanza della nullità
- Quando il giudice, appresa la legittima impedizione dell'imputato, dispone il rinvio, le attività istruttorie svolte dopo tale accertamento in sua assenza possono essere nulle; viceversa le attività svolte prima della conoscenza del giudice non sono automaticamente invalide
- Per questioni relative alla presenza dell'imputato o alla legittimità dell'istruttoria è importante documentare tempestivamente e con chiarezza l'impedimento (ad es. tramite certificazione) e registrare nel verbale la conoscenza del fatto da parte del giudice, perché ciò incide sulla utilizzabilità delle prove
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