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Sentenza

Sentenza n. 4172/2026 - Napoli, Sezione 6

a) della determinazione n. 664 del 30.03.2026 del Dirigente della Direzione 5 del Comune di Pozzuoli avente ad oggetto: “Contributo per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno conseguenti agli eventi sismici del maggio 2024 e marzo 2025 - art. 9 novies d.l. 76/24 convertito, con modificazioni, con l. 111/24 e d.l. 65/25 convertito, con modificazioni, con l. 101/25 e Decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto col Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 13.12.24 rubricato ‘misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili’ (pubb. G.U. nr. 6 del 09.01.25) – approvazione graduatoria delle istanze pervenute”, con la quale, a seguito di valutazioni discrezionali in materia urbanistica/edilizia, esprime l’esito ‘positivo parziale’ per la domanda prat. n. 008/2025/CRI (prot. n. 59131 del 03.06.2025) indicata nell’allegata graduatoria complessiva; b) dei provvedimenti del Dirigente della Direzione 5 del Comune di Pozzuoli n. 52616 del 15.04.2026, n. 52598 del 15.04.2026 e n. 52602 del 15.04.2026 con i quali, a seguito di valutazioni discrezionali in materia urbanistica/edilizia, è stata rigettata l’istanza di ammissione al contributo per i sub 7, 9 e 11 prat. n. 008/2025/CRI (prot. n. 59131 del 03.06.2025) indicata nell’allegata graduatoria complessiva, formulata dalla ricorrente ex art. 9 novies del D.L. n. 76/24, così come modificato dalla l. 111/24 ed integrato dal D.L. n. 65/25 conv. con L. 101/25; c) In subordine ed in parte qua del Decreto Interministeriale emanato in data 13.12.2024 dal Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, rubricato “Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili”, nella parte in cui: c 1) non prevede l’autonoma erogazione del contributo per la riparazione delle unità immobiliari con difformità conformi al piano urbanistico ed al piano paesaggistico; c 2) non prevede l’autonoma erogazione del contributo per la riparazione delle parti comuni degli edifici condominiali, previa verifica dello stato legittimo del fabbricato ex art. 9 bis del DPR 380/2001, rispetto al contributo previsto per le unità immobiliari di proprietà privata; d) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, conseguente e collegato;

Giustizia amministrativa202603585

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione comunale di approvazione della graduatoria con ammissione solo parziale al contributo post-sisma, provvedimenti di rigetto delle domande relative a singole unità immobiliari e, in via subordinata, decreto interministeriale attuativo

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni erogatrici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato gli atti con cui il Comune di Pozzuoli ha ammesso solo parzialmente una domanda condominiale di contributo per la riparazione e riqualificazione sismica e ha rigettato le domande relative a tre unità immobiliari, ritenendo non adeguatamente comprovato lo stato legittimo degli immobili ai sensi dell'art. 9-bis d.P.R. n. 380/2001. Hanno dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 9-novies d.l. n. 76/2024 ed eccesso di potere per sviamento, sostenendo che il procedimento contributivo sarebbe stato impropriamente utilizzato per finalità di vigilanza urbanistico-edilizia; difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà per non avere distinto le parti comuni dalle proprietà esclusive; violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza; nonché, in via subordinata, illegittimità del decreto interministeriale nella parte in cui non avrebbe previsto l'autonoma erogazione dei contributi per le parti comuni e per le unità con difformità sanabili. È stata inoltre chiesta la condanna all'erogazione del contributo, totale o limitato alle parti comuni. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse un diritto soggettivo alla percezione di una provvidenza economica disciplinata da presupposti vincolati.

La decisione

Il TAR ha esaminato prioritariamente l'eccezione di difetto di giurisdizione e l'ha ritenuta fondata, senza esaminare le censure di merito. Ha applicato il criterio del petitum sostanziale, rilevando che il bene della vita perseguito consiste nell'ottenimento del contributo pubblico e che la disciplina dell'art. 9-novies d.l. n. 76/2024 e del decreto interministeriale del 13 dicembre 2024 individua puntualmente beneficiari, requisiti, interventi ammissibili, documentazione, criteri di calcolo e criteri di priorità. L'attività comunale è quindi vincolata alla verifica dei presupposti normativi e all'ordinamento delle domande secondo criteri predeterminati, senza una valutazione comparativa discrezionale. La presenza di una graduatoria, di risorse limitate o di accertamenti tecnici non trasforma la posizione del richiedente in interesse legittimo. Anche la verifica dello stato legittimo rileva solo quale requisito di accesso al contributo e non costituisce esercizio autonomo di potestà urbanistico-edilizia; non sono stati adottati ordini di demolizione, dinieghi di titoli edilizi o sanzioni. Pertanto, non ricorre neppure la giurisdizione esclusiva amministrativa in materia urbanistica ed edilizia ex art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a. La domanda subordinata contro il decreto interministeriale resta strumentale all'ottenimento del medesimo beneficio patrimoniale e non modifica il riparto. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., purché il giudizio sia riproposto entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono state integralmente compensate per l'esistenza di oscillazioni giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • art. 9-novies d.l. 11 giugno 2024, n. 76, convertito dalla l. n. 111/2024

    Prevede il contributo per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici danneggiati dagli eventi sismici; secondo il TAR, la disciplina configura una fattispecie legale tipica e vincolata.

  • art. 9-bis d.P.R. n. 380/2001

    Disciplina lo stato legittimo dell'immobile; nel caso concreto la relativa documentazione costituisce un requisito legale di accesso al contributo, non l'oggetto autonomo di un procedimento urbanistico-edilizio.

  • art. 3, comma 2, decreto interministeriale 13 dicembre 2024

    Subordina il contributo alla disponibilità del prescritto titolo abilitativo o di un titolo in sanatoria.

  • art. 7, comma 4, lett. d), decreto interministeriale 13 dicembre 2024

    Richiede la documentazione attestante lo stato legittimo ai sensi dell'art. 9-bis d.P.R. n. 380/2001.

  • art. 7, comma 9, decreto interministeriale 13 dicembre 2024

    nei limiti delle risorse finanziarie ricevute

    Stabilisce criteri predeterminati di priorità, basati sul livello operativo dell'edificio e sul numero di unità immobiliari abitate; la graduatoria conseguente non implica discrezionalità amministrativa.

  • art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.

    La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia urbanistica ed edilizia richiede che la controversia riguardi l'esercizio autoritativo di poteri concernenti l'uso e l'assetto del territorio; non si applica al diniego di un contributo post-sisma fondato sulla verifica di requisiti legali.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Consente la riproposizione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio in camera di consiglio con sentenza semplificata, sentite le parti.

Massime di principio

  • La controversia sul riconoscimento o sulla quantificazione di un contributo pubblico appartiene alla giurisdizione ordinaria quando il beneficio è previsto direttamente dalla legge e l'amministrazione deve verificare soltanto presupposti normativi predeterminati, senza scegliere discrezionalmente an, quid o quomodo dell'erogazione.
  • La presenza di una graduatoria, di risorse finanziarie limitate e di criteri di priorità non radica di per sé la giurisdizione amministrativa quando tali elementi sono disciplinati da parametri normativi oggettivi e la graduatoria costituisce soltanto un meccanismo tecnico di ordinamento delle domande e di scorrimento entro la capienza delle risorse.
  • Gli accertamenti tecnici relativi alla documentazione, allo stato legittimo dell'immobile, al nesso causale del danno o alla quantificazione del contributo non configurano discrezionalità amministrativa quando consistono nell'applicazione di criteri normativi predeterminati.
  • La verifica dello stato legittimo dell'immobile rileva come requisito di accesso a un contributo post-sisma e non radica la giurisdizione esclusiva amministrativa in materia urbanistico-edilizia se l'amministrazione non esercita autonomi poteri conformativi, repressivi o sanzionatori sul territorio.
  • L'impugnazione subordinata della disciplina attuativa del contributo non modifica il riparto di giurisdizione quando è strumentale al riconoscimento della medesima utilità patrimoniale e non costituisce una controversia autonoma sull'atto normativo in quanto tale.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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