Ordinanza n. 426/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l’accertamento e la conseguente dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente: in ordine al procedimento unitario finalizzato al rilascio del visto d’ingresso per motivi di studio, stante la regolare preiscrizione e trasmissione della richiesta mediante il portale ufficiale ministeriale Universitaly, previa formalizzazione della domanda in Ambasciata, con relativa condanna a provvedere entro 30 giorni e richiesta di nomina di Commissario ad acta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha respinto l'istanza cautelare per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la Rappresentanza diplomatica italiana a Islamabad aveva già riscontrato positivamente la richiesta di appuntamento e convocato il ricorrente per la formalizzazione della domanda di visto. La decisione riguarda la sola fase cautelare; le spese sono state compensate.
Atto impugnato: silenzio dell'Amministrazione sul procedimento finalizzato al rilascio del visto d'ingresso per motivi di studio, a seguito di preiscrizione e richiesta trasmessa tramite il portale Universitaly
Esito
Favorevole al resistente (ministero e ambasciata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero degli Affari Esteri e dalla Rappresentanza diplomatica italiana a Islamabad nell'ambito del procedimento per il rilascio di un visto d'ingresso per motivi di studio. Ha domandato la condanna dell'Amministrazione a provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta. In via incidentale ha inoltre chiesto la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato. Nel corso della fase cautelare, l'Amministrazione ha comunicato che la sede diplomatica aveva convocato il ricorrente per formalizzare l'istanza di visto.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari; il giudice l'ha respinta perché, nelle more, è venuta meno l'attualità dell'interesse cautelare a seguito della convocazione del ricorrente da parte della sede diplomatica.
Massime di principio
- La domanda cautelare avverso il silenzio amministrativo deve essere respinta per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more della decisione, l'Amministrazione dia un riscontro positivo almeno alla richiesta di convocazione e consenta la formalizzazione dell'istanza cui il procedimento si riferisce.
- La convocazione dell'interessato per formalizzare la domanda di visto può rendere non più attuale l'interesse alla tutela cautelare richiesta contro l'inerzia amministrativa, senza implicare necessariamente la definizione del procedimento principale di rilascio del visto.
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