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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19747/2023 del 11/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda il trattamento economico spettante a una dipendente di un'azienda sanitaria per il lavoro svolto nelle giornate festive infrasettimanali. La Corte d'appello aveva riconosciuto il diritto all'indennità prevista dall'art. 9 del c.c.n.l. integrativo 20.9.2001, limitatamente al lavoro in eccedenza prestato in tali giornate, ritenendo cumulabile tale compenso con l'indennità di turno già percepita ai sensi dell'art. 44, comma 12, del c.c.n.l. 1.9.1995. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del c.c.n.l. 20.9.2001, sostenendo che l'attività lavorativa nelle festività infrasettimanali sarebbe già integralmente remunerata dall'indennità di turno e che non spetterebbe quindi alcuna differenza retributiva ulteriore. La resistente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito. Ha ritenuto corretta l'interpretazione della Corte territoriale secondo cui l'indennità per il lavoro festivo infrasettimanale prevista dall'art. 9 del c.c.n.l. integrativo 20.9.2001 è cumulabile con l'indennità di turno di cui all'art. 44 del c.c.n.l. 1.9.1995, poiché i due istituti hanno finalità diverse: l'uno compensa il disagio connesso al lavoro prestato in giorno festivo e disciplina il riposo compensativo o la maggiorazione per lavoro straordinario festivo; l'altro remunera la maggiore gravosità del lavoro su turni in particolari condizioni. La Corte ha inoltre rilevato che la clausola collettiva non contiene un espresso divieto di cumulo e che non è decisivo l'orientamento unilaterale dell'ARAN, privo di valore di interpretazione autentica.

Norme richiamate

  • art. 9 c.c.n.l. integrativo 20.9.2001 comparto sanità

    "l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo"

    riconosce al dipendente il diritto al riposo compensativo o, in alternativa, al compenso per straordinario festivo; non esclude la cumulabilità con altre indennità aventi diversa funzione

  • art. 44, comma 12, c.c.n.l. 1.9.1995 comparto sanità

    "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità"

    prevede un'indennità fissa per le particolari condizioni di lavoro del personale turnista, destinata a compensare la maggiore gravosità del lavoro su turni

  • art. 44, c.c.n.l. 1.9.1995 comparto sanità

    la disciplina dell'indennità per particolari condizioni di lavoro non è onnicomprensiva e non assorbe automaticamente altri emolumenti spettanti per distinte causali

  • art. 34, commi 7 e 8, c.c.n.l. 7.4.1999 comparto sanità

    stabilisce il criterio di calcolo del lavoro straordinario e la maggiorazione per lavoro festivo, richiamato dall'art. 9 del c.c.n.l. integrativo 2001

  • art. 20 c.c.n.l. 1.9.1995 comparto sanità

    norma richiamata dall'art. 9 del c.c.n.l. integrativo 2001 in materia di riposi e disciplina dell'orario

  • art. 1362 c.c.

    l'interpretazione del contratto collettivo deve fondarsi sul significato testuale e sulla comune intenzione delle parti, non su letture estensive prive di base letterale

  • art. 1363 c.c.

    le clausole contrattuali devono essere lette complessivamente e sistematicamente; l'assenza di una clausola di esclusione del cumulo è significativa

  • art. 49 d.lgs. 165/2001

    solo l'accordo di interpretazione autentica tra le parti collettive può sostituire la clausola sin dall'inizio della vigenza del contratto

  • art. 425 c.p.c.

    le mere osservazioni o informazioni di soggetti terzi non hanno valore di interpretazione autentica del contratto collettivo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    presuppone, in caso di rigetto del ricorso, l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nel comparto sanità, l'indennità per il servizio di turno festivo e il trattamento previsto per il lavoro prestato in giorno festivo infrasettimanale possono cumularsi quando rispondono a finalità diverse e la contrattazione collettiva non preveda espressamente l'assorbimento o la non cumulabilità.
  • L'interpretazione di una clausola del contratto collettivo non può fondarsi su una presunta onnicomprensività dell'emolumento se tale carattere non risulta dal testo; in difetto di un divieto espresso, il cumulo è ammissibile quando i compensi remunerano disagi distinti.
  • Nell'esegesi del contratto collettivo rileva la lettura sistematica delle clausole: il collocamento di una disposizione nella parte dedicata ai riposi e all'orario di lavoro e di un'altra in quella dedicata al trattamento economico depone per la diversità di funzione degli istituti.
  • Le indicazioni unilaterali dell'amministrazione o dell'ARAN non integrano interpretazione autentica del contratto collettivo e non sono sufficienti, da sole, a dimostrare la comune volontà delle parti stipulanti.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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