Cassazione Civile, Ordinanza n. 19747/2023 del 11/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il trattamento economico spettante a una dipendente di un'azienda sanitaria per il lavoro svolto nelle giornate festive infrasettimanali. La Corte d'appello aveva riconosciuto il diritto all'indennità prevista dall'art. 9 del c.c.n.l. integrativo 20.9.2001, limitatamente al lavoro in eccedenza prestato in tali giornate, ritenendo cumulabile tale compenso con l'indennità di turno già percepita ai sensi dell'art. 44, comma 12, del c.c.n.l. 1.9.1995. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del c.c.n.l. 20.9.2001, sostenendo che l'attività lavorativa nelle festività infrasettimanali sarebbe già integralmente remunerata dall'indennità di turno e che non spetterebbe quindi alcuna differenza retributiva ulteriore. La resistente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito. Ha ritenuto corretta l'interpretazione della Corte territoriale secondo cui l'indennità per il lavoro festivo infrasettimanale prevista dall'art. 9 del c.c.n.l. integrativo 20.9.2001 è cumulabile con l'indennità di turno di cui all'art. 44 del c.c.n.l. 1.9.1995, poiché i due istituti hanno finalità diverse: l'uno compensa il disagio connesso al lavoro prestato in giorno festivo e disciplina il riposo compensativo o la maggiorazione per lavoro straordinario festivo; l'altro remunera la maggiore gravosità del lavoro su turni in particolari condizioni. La Corte ha inoltre rilevato che la clausola collettiva non contiene un espresso divieto di cumulo e che non è decisivo l'orientamento unilaterale dell'ARAN, privo di valore di interpretazione autentica.
Norme richiamate
art. 9 c.c.n.l. integrativo 20.9.2001 comparto sanità
"l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo"
riconosce al dipendente il diritto al riposo compensativo o, in alternativa, al compenso per straordinario festivo; non esclude la cumulabilità con altre indennità aventi diversa funzione
art. 44, comma 12, c.c.n.l. 1.9.1995 comparto sanità
"per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità"
prevede un'indennità fissa per le particolari condizioni di lavoro del personale turnista, destinata a compensare la maggiore gravosità del lavoro su turni
art. 44, c.c.n.l. 1.9.1995 comparto sanità
la disciplina dell'indennità per particolari condizioni di lavoro non è onnicomprensiva e non assorbe automaticamente altri emolumenti spettanti per distinte causali
art. 34, commi 7 e 8, c.c.n.l. 7.4.1999 comparto sanità
stabilisce il criterio di calcolo del lavoro straordinario e la maggiorazione per lavoro festivo, richiamato dall'art. 9 del c.c.n.l. integrativo 2001
art. 20 c.c.n.l. 1.9.1995 comparto sanità
norma richiamata dall'art. 9 del c.c.n.l. integrativo 2001 in materia di riposi e disciplina dell'orario
art. 1362 c.c.
l'interpretazione del contratto collettivo deve fondarsi sul significato testuale e sulla comune intenzione delle parti, non su letture estensive prive di base letterale
art. 1363 c.c.
le clausole contrattuali devono essere lette complessivamente e sistematicamente; l'assenza di una clausola di esclusione del cumulo è significativa
art. 49 d.lgs. 165/2001
solo l'accordo di interpretazione autentica tra le parti collettive può sostituire la clausola sin dall'inizio della vigenza del contratto
art. 425 c.p.c.
le mere osservazioni o informazioni di soggetti terzi non hanno valore di interpretazione autentica del contratto collettivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
presuppone, in caso di rigetto del ricorso, l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel comparto sanità, l'indennità per il servizio di turno festivo e il trattamento previsto per il lavoro prestato in giorno festivo infrasettimanale possono cumularsi quando rispondono a finalità diverse e la contrattazione collettiva non preveda espressamente l'assorbimento o la non cumulabilità.
- L'interpretazione di una clausola del contratto collettivo non può fondarsi su una presunta onnicomprensività dell'emolumento se tale carattere non risulta dal testo; in difetto di un divieto espresso, il cumulo è ammissibile quando i compensi remunerano disagi distinti.
- Nell'esegesi del contratto collettivo rileva la lettura sistematica delle clausole: il collocamento di una disposizione nella parte dedicata ai riposi e all'orario di lavoro e di un'altra in quella dedicata al trattamento economico depone per la diversità di funzione degli istituti.
- Le indicazioni unilaterali dell'amministrazione o dell'ARAN non integrano interpretazione autentica del contratto collettivo e non sono sufficienti, da sole, a dimostrare la comune volontà delle parti stipulanti.
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