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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07494/2023 del 15/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (docente)

La controversia

La controversia riguarda un docente che, cancellato in precedenza dalle graduatorie per mancata presentazione della domanda di permanenza, chiedeva di essere reinserito nelle graduatorie ad esaurimento in occasione dell'aggiornamento per il triennio 2014/2017. La Corte d'Appello aveva respinto la domanda ritenendo che la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, disposta dalla legge n. 296/2006, avesse implicitamente abrogato la disciplina previgente che consentiva il reinserimento dei cancellati. Il ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 1 bis, della legge n. 143 del 2004, dell'art. 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006, degli artt. 12 e 15 delle disposizioni sulla legge in generale e dell'art. 3 Cost., sostenendo che l'abrogazione tacita fosse stata erroneamente ritenuta, perché la nuova disciplina non era incompatibile con quella precedente e perché il legislatore avrebbe inteso salvaguardare l'affidamento dei docenti già inseriti o cancellati solo per mancato rinnovo della domanda.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Firenze e ha rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme al principio di diritto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità. La Corte ha ritenuto che la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento non abbia abrogato per incompatibilità la norma che prevede il reinserimento, a domanda, del docente cancellato con il punteggio maturato al momento della cancellazione; ha quindi affermato che deve essere disapplicato il decreto ministeriale del 2014 nella parte in cui esclude il reinserimento degli aspiranti cancellati per omessa domanda di permanenza. Il giudice di rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    viene richiamato come vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto dal ricorrente

  • art. 1, comma 1 bis, d.l. n. 97 del 2004 conv. in L. n. 143 del 2004

    la norma è interpretata come fonte del diritto al reinserimento, a domanda, del docente cancellato con mantenimento del punteggio maturato

  • art. 1, comma 605, L. n. 296 del 2006

    la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento non comporta, da sola, l'abrogazione della disciplina sul reinserimento

  • artt. 12 e 15 disp. prel. c.c.

    richiamati per sostenere che l'abrogazione tacita richiede incompatibilità effettiva tra le discipline

  • art. 3 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della propria interpretazione, in relazione al principio di eguaglianza e ragionevolezza

  • art. 1, comma 605, L. n. 296 del 2006

    ripetuto nella motivazione come base della trasformazione delle graduatorie, ma non idoneo a escludere il reinserimento

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    utilizzato per rinviare alla motivazione dei precedenti conformi della Cassazione

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte esclude la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • La trasformazione di una graduatoria da permanente ad esaurimento non determina automaticamente l'abrogazione delle norme previgenti che consentono il reinserimento dei soggetti cancellati, se non vi è un'incompatibilità effettiva e insuperabile tra le discipline.
  • Quando una norma previgente attribuisce, a domanda, il diritto al reinserimento del docente cancellato con conservazione del punteggio già maturato, tale regola permane applicabile salvo espressa o tacita abrogazione per incompatibilità realmente dimostrata.
  • In presenza di un orientamento di legittimità consolidato, il giudice di merito che se ne discosti deve confrontarsi con i precedenti e non può fondare una soluzione diversa su argomenti già esaminati e disattesi dalla Cassazione.
  • Un decreto ministeriale non può introdurre una disciplina incompatibile con la norma di legge primaria e, ove lo faccia, deve essere disapplicato dal giudice ordinario.
  • L'interpretazione delle norme sulle graduatorie del personale docente deve tenere conto della tutela dell'affidamento dei soggetti già titolari di una posizione utile secondo la disciplina previgente, quando la normativa successiva non ne abbia chiaramente escluso la conservazione.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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