Cassazione Civile, Ordinanza n. 07494/2023 del 15/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (docente)
La controversia
La controversia riguarda un docente che, cancellato in precedenza dalle graduatorie per mancata presentazione della domanda di permanenza, chiedeva di essere reinserito nelle graduatorie ad esaurimento in occasione dell'aggiornamento per il triennio 2014/2017. La Corte d'Appello aveva respinto la domanda ritenendo che la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, disposta dalla legge n. 296/2006, avesse implicitamente abrogato la disciplina previgente che consentiva il reinserimento dei cancellati. Il ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 1 bis, della legge n. 143 del 2004, dell'art. 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006, degli artt. 12 e 15 delle disposizioni sulla legge in generale e dell'art. 3 Cost., sostenendo che l'abrogazione tacita fosse stata erroneamente ritenuta, perché la nuova disciplina non era incompatibile con quella precedente e perché il legislatore avrebbe inteso salvaguardare l'affidamento dei docenti già inseriti o cancellati solo per mancato rinnovo della domanda.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Firenze e ha rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme al principio di diritto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità. La Corte ha ritenuto che la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento non abbia abrogato per incompatibilità la norma che prevede il reinserimento, a domanda, del docente cancellato con il punteggio maturato al momento della cancellazione; ha quindi affermato che deve essere disapplicato il decreto ministeriale del 2014 nella parte in cui esclude il reinserimento degli aspiranti cancellati per omessa domanda di permanenza. Il giudice di rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
viene richiamato come vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto dal ricorrente
art. 1, comma 1 bis, d.l. n. 97 del 2004 conv. in L. n. 143 del 2004
la norma è interpretata come fonte del diritto al reinserimento, a domanda, del docente cancellato con mantenimento del punteggio maturato
art. 1, comma 605, L. n. 296 del 2006
la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento non comporta, da sola, l'abrogazione della disciplina sul reinserimento
artt. 12 e 15 disp. prel. c.c.
richiamati per sostenere che l'abrogazione tacita richiede incompatibilità effettiva tra le discipline
art. 3 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della propria interpretazione, in relazione al principio di eguaglianza e ragionevolezza
art. 1, comma 605, L. n. 296 del 2006
ripetuto nella motivazione come base della trasformazione delle graduatorie, ma non idoneo a escludere il reinserimento
art. 118 disp. att. c.p.c.
utilizzato per rinviare alla motivazione dei precedenti conformi della Cassazione
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- La trasformazione di una graduatoria da permanente ad esaurimento non determina automaticamente l'abrogazione delle norme previgenti che consentono il reinserimento dei soggetti cancellati, se non vi è un'incompatibilità effettiva e insuperabile tra le discipline.
- Quando una norma previgente attribuisce, a domanda, il diritto al reinserimento del docente cancellato con conservazione del punteggio già maturato, tale regola permane applicabile salvo espressa o tacita abrogazione per incompatibilità realmente dimostrata.
- In presenza di un orientamento di legittimità consolidato, il giudice di merito che se ne discosti deve confrontarsi con i precedenti e non può fondare una soluzione diversa su argomenti già esaminati e disattesi dalla Cassazione.
- Un decreto ministeriale non può introdurre una disciplina incompatibile con la norma di legge primaria e, ove lo faccia, deve essere disapplicato dal giudice ordinario.
- L'interpretazione delle norme sulle graduatorie del personale docente deve tenere conto della tutela dell'affidamento dei soggetti già titolari di una posizione utile secondo la disciplina previgente, quando la normativa successiva non ne abbia chiaramente escluso la conservazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 15 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07451/2023 del 15/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 15 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07463/2023 del 15/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 15 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07467/2023 del 15/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 15 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07481/2023 del 15/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 15 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07490/2023 del 15/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 15 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07491/2023 del 15/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →